Decreto-legge 9 novembre 2020 , n. 149

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (3), recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (3), recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 25 maggio 2020, n. 35».

Titolo I

Sostegno alle imprese e all'economia

Art. 1. Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali (4)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. L'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto. Il Fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è incrementato di 11,1 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto. (5)

3. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020. (6)

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 4, per i soggetti di cui al predetto comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 4 è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge, il contributo di cui al comma 4 spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. (7)

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 508 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede, per 458 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3. (8) ]

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(5) Vedi, ora, l'art. 1, comma 14, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(6) Vedi, ora, l'art. 1, comma 14-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(7) Vedi, ora, l'art. 1, comma 14-ter, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(8) Vedi, ora, l'art. 1, comma 14-quater, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 2. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (9) (10) (11)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2 al presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31. ]

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(10) Per la definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo vedi il Provvedimento 20 novembre 2020.

(11) Vedi, ora, l'art. 1-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 3. Controlli antimafia (12) (13)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. ]

(12) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(13) Vedi, ora, l'art. 1-sexies, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 4. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (14) (15)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31. ]

(14) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(15) Vedi, ora, l'art. 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 5. Cancellazione della seconda rata IMU (17) (18)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto. (16)

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 e al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31. ]

(16) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 8, comma 1, D.L. 30 novembre 2020, n. 157.

(17) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(18) Vedi, ora, l'art. 9-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 6. Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (19) (20)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto e nell'Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall' articolo 98, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31. ]

(19) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(20) Vedi, ora, l'art. 9-quinquies, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 7. Sospensione dei versamenti tributari (21) (22)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31. ]

(21) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(22) Vedi, ora, l'art. 13-ter, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 8. Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee (25) (26)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021. (23)

3. Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

5. Ai fini degli articoli 1 e 2, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. (24)

6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 31. ]

(23) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 1, D.L. 23 novembre 2020, n. 154.

(24) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, D.L. 23 novembre 2020, n. 154.

(25) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(26) Vedi, ora, l'art. 13-duodecies, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Titolo II

Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia

Art. 9. Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati (27) (28)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le» sono sostituite dalle seguenti: «Le»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: «5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.
5-ter. La disposizione prevista al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.».
]
(27) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(28) Vedi, ora, l'art. 19-ter, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 10. Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari (29) (30)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;
b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni.

3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «la professione sanitaria infermieristica» sono sostituite dalle seguenti: «le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1,».

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31. ]

(29) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(30) Vedi, ora, l'art. 19-undecies, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 11. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive (31) (32)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

2. E' altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'F.27460.37462articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31. ]

(31) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(32) Vedi, ora, l'art. 13-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 12. Misure in materia di integrazione salariale (33) (34)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Conseguentemente è abrogato il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 31 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ]

(33) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(34) Vedi, ora, l'art. 12-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 13. Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (35) (36)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31. ]

(35) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(36) Vedi, ora, l'art. 22-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 14. Bonus baby-sitting (37) (38)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

4. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

5. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

7. All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31. ]

(37) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(38) Vedi, ora, l'art. 13-terdecies, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 15. Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (39) (40)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 31. ]

(39) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(40) Vedi, ora, l'art. 13-quaterdecies, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 16. Rifinanziamento Caf (41) (42)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza. ]

(41) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(42) Vedi, ora, l'art. 13-quinquiesdecies, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 17. Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (43) (44)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
"ALLEGATO XLVII INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento
2 3 4
Luogo di lavoro
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio No Raccomandato Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione No Raccomandato Sì
Impianti
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento Se del caso Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea Sì
Attrezzature
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA(1) o simile No Sì, per l'aria in entrata e in uscita Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire Sì, per bancone e pavimento Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica No Raccomandato Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti Raccomandato Sì Sì
Sistema di funzionamento
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti Raccomandato Sì Sì, attraverso una zona filtro (airlock)(2)
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti Raccomandato Sì Sì
10. Procedure specifiche di disinfezione Sì Sì Sì
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico Sì Sì Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento No Raccomandato Raccomandato
Rifiuti
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali Raccomandato Sì, sul sito o fuori sito Sì, sul sito
Altre misure
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura No Raccomandato Sì
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti Raccomandato Raccomandato Sì
(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza
(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti";

ALLEGATO XLVIII
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.
A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento
2 3 4
Informazioni generali
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente Sì Sì Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da: minimizzare la dispersione impedire la dispersione impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da: minimizzare la dispersione impedire la dispersione impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati: inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da: minimizzare la dispersione impedire la dispersione impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita No Raccomandato Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in No Raccomandato Sì
modo da consentire la fumigazione
Impianti
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio Sì Sì Sì
Attrezzature
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA (1) No Raccomandato Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica No Raccomandato Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria Raccomandato Raccomandato Sì
Sistema di funzionamento
12. I sistemi chiusi (2) devono essere situati all'interno di un'area controllata Raccomandato Raccomandato Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico 14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto Raccomandato Raccomandato Sì Sì Sì Sì, attraverso una zona filtro (airlock) (3)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata No Raccomandato Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi Sì, indumenti da lavoro Sì Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico No Raccomandato Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.".
]
(43) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(44) Vedi, ora, l'art. 13-sexiesdecies, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 18. Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (45) (46)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. All'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «21 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «o scaduti nelle annualità 2018 e 2019,» e dopo le parole «sono effettuati» sono inserite le seguenti: «, nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.),»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31. ]

(45) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(46) Vedi, ora, l'art. 13-septiesdecies, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 19. Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL (47) (48)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31. ]

(47) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(48) Vedi, ora, l'art. 13-duodevicies, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 20. Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19 (49) (50)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. I Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020. ]

(49) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(50) Vedi, ora, l'art. 13-undevicies, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Titolo III

Altre disposizioni urgenti

Art. 21. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (51) (52)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. E' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3. ]

(51) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(52) Vedi, ora, l'art. 16-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 22. Quarta gamma (53) (54)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:
«Art. 58-bis (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta). - 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.
2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.». ]

(53) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(54) Vedi, ora, l'art. 16-ter, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 23. Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (56) (57)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (55), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. ]

(55) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179».

(56) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(57) Vedi, ora, l'art. 23-bis, commi da 1 a 6, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 24. Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (58) (59)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2. ]

(58) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(59) Vedi, ora, l'art. 23-ter, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 25. Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali (60) (61)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse.

2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.

5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti. ]

(60) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(61) Vedi, ora, l'art. 31-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 26. Differimento entrata in vigore class-action (62) (63)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole «diciannove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque mesi». ]

(62) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(63) Vedi, ora, l'art. 31-ter, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 27. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (64) (65)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021».

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per le residue risorse tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 31. ]

(64) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(65) Vedi, ora, l'art. 22-ter, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 28. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (67)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati. (68)

2. Il limite di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (66), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. (69) ]

(66) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34».

(67) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(68) Vedi, ora, l'art. 17, comma 5-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(69) Vedi, ora, l'art. 17-bis, comma 4, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 29. Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (70)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che assume la denominazione di «Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche». (71) ]

(70) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(71) Vedi, ora, l'art. 3, commi 1 e 2-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 30. Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (72) (73)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è inserito il seguente:
«16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente. I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.». ]

(72) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(73) Vedi, ora, l'art. 19-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 31. Disposizioni finanziarie (74)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27, determinati complessivamente in 2.568,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.021,79 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; (75)
b) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; (76)
c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21; (77)
d) quanto a 830 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; (78)
e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario; (79)
f) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari; (80)
g) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; (81)
h) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; (82)
i) quanto a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 10 e 11.
2. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e del presente decreto. (83)

3. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. (84)

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. (85) ]

(74) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(75) Vedi, ora, l'art. 34, comma 7, lett. q), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(76) Vedi, ora, l'art. 34, comma 7, lett. r), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(77) Vedi, ora, l'art. 34, comma 7, lett. s), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(78) Vedi, ora, l'art. 34, comma 7, lett. c), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(79) Vedi, ora, l'art. 34, comma 7, lett. t), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(80) Vedi, ora, l'art. 34, comma 7, lett. u), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(81) Vedi, ora, l'art. 34, comma 7, lett. v), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(82) Vedi, ora, l'art. 34, comma 7, lett. n), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(83) Vedi, ora, l'art. 34, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(84) Vedi, ora, l'art. 34, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

(85) Vedi, ora, l'art. 34, comma 15, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Art. 32. Entrata in vigore (86)

In vigore dal 25 dicembre 2020
[1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ]

(86) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

Allegato 1 (Articolo 1) (87) (88)
In vigore dal 25 dicembre 2020
[(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)

Codice ATECO %
493210 - Trasporto con taxi 100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano 200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA 100,00%
551000 - Alberghi 150,00%
552010 - Villaggi turistici 150,00%
552020 - Ostelli della gioventù 150,00%
552030 - Rifugi di montagna 150,00%
552040 - Colonie marine e montane 150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042-Ristorazione ambulante 200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 - Altra formazione culturale 200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} 200,00%
931110-Gestione di stadi 200,00%
931120-Gestione di piscine 200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200-Attività di club sportivi 200,00%
931300-Gestione di palestre 200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999-Altre attività sportive nca 200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930-Sale giochi e biliardi 200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} 200,00%
960420-Stabilimenti termali 200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point 50,00%
742011-Attività di fotoreporter 100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche 100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi 200,00%
855201-Corsi di danza 100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100,00%
960110-Attività delle lavanderie industriali 100,00%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere 100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus 100,00%
931992-Attività delle guide alpine 200,00%
743000-Traduzione e interpretariato 100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%
910100-Attività di biblioteche ed archivi 200,00%
910200-Attività di musei 200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi 100,00%
]
(87) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(88) Vedi, ora, l'allegato 1 al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Allegato 2 (Articolo 2) (89) (90) (91)
In vigore dal 25 dicembre 2020
[(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)

Codice ATECO Descrizione %
47.19.10 Grandi magazzini 200%
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa 200%
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200%
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 200%
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 200%
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 200%
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200%
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 200%
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 200%
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200%
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) 200%
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 200%
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%
47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 200%
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200%
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200%
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200%
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200%
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro 200%
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%
]
(89) Allegato così modificato dall'art. 1, comma 2, D.L. 23 novembre 2020, n. 154.

(90) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(91) Vedi, ora, l'allegato 2 al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Allegato 3 (Articolo 21) (92) (93)
In vigore dal 25 dicembre 2020
[CODICI ATECO

Codice Ateco Descrizione
01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx Pesca e acquacoltura
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00 Produzione di birra
46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
]
(92) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il Comunicato 9 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2021, n. 6.

(93) Vedi, ora, l'allegato 3 al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.