DPCM 3 Novembre 2020

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n.  19  del  2020  ad  eccezione  dell'articolo  3,  comma  6-bis,  e
dell'articolo 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre  2020,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  265  del  25
ottobre 2020; 
  Viste le Linee guida per la riapertura delle attivita'  economiche,
produttive e  ricreative,  come  aggiornate  nella  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome in data  8  ottobre  2020,  di  cui
all'allegato 9, in relazione alle attivita' consentite  dal  presente
decreto; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Viste le risoluzioni approvate dalla  Camera  dei  Deputati  e  dal
Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; 
  Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e  del  3
novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di  cui  all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Considerato che l'osservazione  formulata  dalla  Conferenza  delle
Regioni e delle Province autonome in merito  alla  necessita'  di  un
contraddittorio  sui  dati  elaborati  ed   utilizzati   secondo   il
procedimento descritto agli  articoli  2  e  3  del  decreto  risulta
soddisfatta  in  quanto  il  coinvolgimento  delle  Regioni  e  delle
Province  autonome  e'  ampiamente  garantito  dalla   partecipazione
diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al  D.M.  30
aprile  2020  e  al  D.M.   29   maggio   2020,   nonche'   dall'iter
procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro  della
salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle  regioni
interessate e che, inoltre,  e'  stata  riformulata  la  disposizione
relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario,
come richiesto; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio
                              nazionale 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di  avere  sempre  con
se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo
di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le
caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi, e comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e
delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee  guida  per
il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: 
    a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
    b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    c) per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'. 
  E' fortemente raccomandato  l'uso  dei  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private  in
presenza di persone non conviventi. 
  2.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'
previste  e  validate  dal  Comitato   tecnico-scientifico   di   cui
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile. 
  3. Dalle ore  22.00  alle  ore  5.00  del  giorno  successivo  sono
consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate
esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute. E' in ogni caso  fortemente  raccomandato,  per  la  restante
parte della giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto
pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per
motivi di  salute,  per  situazioni  di  necessita'  o  per  svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi. 
  4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono  creare
situazioni di  assembramento,  puo'  essere  disposta  per  tutta  la
giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta
salva  la  possibilita'  di  accesso  e   deflusso,   agli   esercizi
commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 
  5. E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico,
nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e
delle linee guida vigenti. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono  comunque  derogabili
esclusivamente    con    Protocolli     validati     dal     Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza  3  febbraio
2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  7. Ai fini di cui al  comma  1,  possono  essere  utilizzate  anche
mascherine di  comunita',  ovvero  mascherine  monouso  o  mascherine
lavabili, anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a
fornire una  adeguata  barriera  e,  al  contempo,  che  garantiscano
comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso. 
  8. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie  respiratorie
si  aggiunge  alle  altre  misure  di  protezione  finalizzate   alla
riduzione del contagio (come  il  distanziamento  fisico  e  l'igiene
costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. 
  9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure: 
    a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,
contattando il proprio medico curante; 
    b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini
pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di
assembramento di cui all'articolo 1,  comma  8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nonche'  della  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; 
    c)  sono  sospese  le  attivita'  dei  parchi   tematici   e   di
divertimento; e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi  a  luoghi
destinati  allo  svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed
educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all'aria  aperta,  con
l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformita'
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia  di
cui all'allegato 8; 
    d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove
accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti; 
    e) sono consentiti  soltanto  gli  eventi  e  le  competizioni  -
riconosciuti di interesse nazionale con  provvedimento  del  Comitato
olimpico  nazionale  italiano  (CONI)   e   del   Comitato   italiano
paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali  e  di  squadra
organizzati  dalle   rispettive   federazioni   sportive   nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero  da
organismi sportivi internazionali, all'interno di  impianti  sportivi
utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza  la  presenza  di
pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti,  professionisti  e
non  professionisti,  degli   sport   individuali   e   di   squadra,
partecipanti alle competizioni di cui  alla  presente  lettera,  sono
consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati  dalle
rispettive  Federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive
associate e Enti di promozione sportiva; 
    f)  sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  piscine,  centri
natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta  eccezione  per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di
assistenza e per le attivita' riabilitative o  terapeutiche,  nonche'
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma  restando
la sospensione delle attivita' di  piscine  e  palestre,  l'attivita'
sportiva di base e l'attivita' motoria in  genere  svolte  all'aperto
presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite
nel rispetto delle norme di  distanziamento  sociale  e  senza  alcun
assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi  interni  a
detti  circoli;  sono  consentite  le   attivita'   dei   centri   di
riabilitazione, nonche' quelle dei centri di  addestramento  e  delle
strutture dedicate  esclusivamente  al  mantenimento  dell'efficienza
operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e  Soccorso  pubblico,
che si svolgono nel rispetto  dei  protocolli  e  delle  linee  guida
vigenti; 
    g) fatto salvo quanto previsto alla lettera  e)  in  ordine  agli
eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo
svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con
provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,  e'
sospeso; sono altresi' sospese l'attivita'  sportiva  dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative
agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le  competizioni  e  le
attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere
ludico-amatoriale; 
    h)  al  fine  di  consentire  il   regolare   svolgimento   delle
competizioni sportive di  cui  alla  lettera  e),  che  prevedono  la
partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari  di  gara,  e
accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in  Italia
e' vietato o per i quali e' prevista la  quarantena,  questi  ultimi,
prima dell'ingresso  in  Italia,  devono  avere  effettuato  un  test
molecolare o antigenico per verificare lo stato  di  salute,  il  cui
esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7,
comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test
non deve essere antecedente a  72  ore  dall'arrivo  in  Italia  e  i
soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in  Italia,
devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita'
e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per  gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti
interessati sono  autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione
sportiva internazionale sul territorio italiano, in  conformita'  con
lo specifico protocollo  adottato  dall'ente  sportivo  organizzatore
dell'evento; 
    i) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'articolo 18  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casino', anche se svolte all'interno  di  locali  adibiti  ad
attivita' differente; 
    m) sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi
anche all'aperto; 
    n) restano comunque sospese le attivita'  che  abbiano  luogo  in
sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all'aperto  o  al
chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto,  ivi
comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili  e  religiose.  Con
riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato  di  non
ricevere persone diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per  esigenze
lavorative o situazioni di necessita'  e  urgenza.  Sono  vietate  le
sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; 
    o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad
eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a  distanza;  tutte
le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e
linee guida vigenti e  in  assenza  di  pubblico;  nell'ambito  delle
pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalita'  a
distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  e'  fortemente
raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalita'  a
distanza; 
    p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di
almeno un metro; 
    q) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1,  integrato  con  le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7; 
    r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei  e  degli  altri  istituti  e  luoghi  della  cultura  di   cui
all'articolo 101 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    s)  le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado
adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita'
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100  per  cento
delle attivita' sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale
integrata. Resta salva  la  possibilita'  di  svolgere  attivita'  in
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in  ragione  di
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi
speciali,  secondo  quanto  previsto   dal   decreto   del   Ministro
dell'istruzione n.  89  del  7  agosto  2020,  e  dall'ordinanza  del
Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono
in didattica digitale integrata. L'attivita' didattica  ed  educativa
per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di  istruzione  e  per  i
servizi educativi per l'infanzia continua a  svolgersi  in  presenza,
con  uso  obbligatorio  di  dispositivi  di  protezione   delle   vie
respiratorie salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei anni  e
per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso
della mascherina. I corsi di formazione pubblici  e  privati  possono
svolgersi solo con modalita' a distanza. Sono consentiti in  presenza
i corsi di formazione  specifica  in  medicina  generale  nonche'  le
attivita'  didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione   dei
Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
della giustizia, nonche' del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica  e
le attivita' dei tirocinanti delle  professioni  sanitarie  e  medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza.
Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le  prove  teoriche  e
pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e  dalle
autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione  di  trasportatore
su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del
tachigrafo  svolti  dalle  stesse  autoscuole  e  da  altri  enti  di
formazione, nonche' i corsi di formazione  e  i  corsi  abilitanti  o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti. In presenza di  un  particolare  aggravamento  della
situazione epidemiologica  e  al  fine  di  contenere  la  diffusione
dell'infezione da COVID-19, sentito il  Presidente  della  Regione  o
delle  Regioni  interessate,   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e' disposta la temporanea  sospensione
delle prove pratiche di guida di cui  all'articolo  121  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  da  espletarsi  nel  territorio
regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e  122
del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non  hanno
potuto sostenere dette prove. Sono altresi' consentiti gli  esami  di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole Regioni, nonche' i corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le
misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine  di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine
e grado possono essere svolte  solo  con  modalita'  a  distanza.  Il
rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene
secondo modalita' a distanza nel rispetto dei principi di  segretezza
e liberta' nella  partecipazione  alle  elezioni.  Gli  enti  gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti
amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per
l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile  puo'  autorizzare,  in
raccordo  con  le  istituzioni   scolastiche,   l'ente   gestore   ad
utilizzarne gli  spazi  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  di
attivita' ludiche,  ricreative  ed  educative,  non  scolastiche  ne'
formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita' delle  istituzioni
scolastiche  medesime.  Le  attivita'  dovranno  essere  svolte   con
l'ausilio di personale  qualificato,  e  con  obbligo  a  carico  dei
gestori di adottare appositi protocolli di  sicurezza  conformi  alle
linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere  alle  attivita'  di
pulizia  e  igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime   condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati; 
    t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado,  fatte  salve  le  attivita'  inerenti  i  percorsi  per  le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita'  di
tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  da
svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti; 
    u) le Universita', sentito il Comitato Universitario Regionale di
riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro
epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle
attivita' curriculari che tengono conto delle  esigenze  formative  e
dell'evoluzione   del   quadro   pandemico   territoriale   e   delle
corrispondenti  esigenze  di  sicurezza   sanitaria;   le   attivita'
formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi  in
presenza le sole attivita' formative e curricolari degli insegnamenti
relativi al primo  anno  dei  corsi  di  studio  nonche'  quelle  dei
laboratori,  nel   rispetto   delle   linee   guida   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche'
sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e
sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di  cui
alla presente lettera si applicano,  per  quanto  compatibili,  anche
alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; 
    v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali
attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'; le universita'  e  le  istituzioni  assicurano,  laddove
ritenuto  necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
    z) e' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive  e  scritte
delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di
abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su
basi  curriculari  ovvero  in  modalita'   telematica,   nonche'   ad
esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario
nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di
quelli per il  personale  della  protezione  civile,  ferma  restando
l'osservanza delle disposizioni di cui alla  direttiva  del  Ministro
per la pubblica amministrazione n. 1 del 25  febbraio  2020  e  degli
ulteriori  aggiornamenti.  Resta  ferma  la   possibilita'   per   le
commissioni di procedere alla  correzione  delle  prove  scritte  con
collegamento da remoto; 
    aa) le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  prevedendo  anche  il
ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a  distanza  e  l'eventuale
soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando   la
validita'  delle  prove  di  esame  gia'  sostenute  ai  fini   della
formazione della graduatoria finale del corso. Per  la  durata  dello
stato di  emergenza  epidemiologica,  fino  al  permanere  di  misure
restrittive e/o di contenimento  dello  stesso,  per  lo  svolgimento
delle procedure concorsuali indette o da  indirsi  per  l'accesso  ai
ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze  di  polizia,
del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica  e  del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire  possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19,  si  applica  quanto
previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77; 
    bb) i periodi di assenza dai corsi  di  formazione  di  cui  alla
lettera  aa),  comunque  connessi  al  fenomeno   epidemiologico   da
COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di  assenze  il
cui  superamento  comporta  il  rinvio,  l'ammissione   al   recupero
dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi; 
    cc)  e'  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di
permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto; 
    dd) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita'
e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
    ee) tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di isolamento dagli altri detenuti; 
    ff)  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo
necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  Regioni  o  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei
principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e
comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si
raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato
11; nelle giornate festive e  prefestive  sono  chiusi  gli  esercizi
commerciali  presenti  all'interno  dei  centri  commerciali  e   dei
mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi  sanitari,
punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; 
    gg) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5.00
fino alle ore 18.00; il  consumo  al  tavolo  e'  consentito  per  un
massimo  di  quattro  persone  per  tavolo,  salvo  che  siano  tutti
conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande
nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico;  resta  consentita  senza
limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi  alloggiati;
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nel
rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la
ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o
nelle adiacenze;  le  attivita'  di  cui  al  primo  periodo  restano
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere  consentite
le  attivita'  delle  mense  e  del  catering  continuativo  su  base
contrattuale,   che   garantiscono   la   distanza    di    sicurezza
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e  alle  condizioni  di
cui al periodo precedente; 
    hh) restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di
alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento
carburante situate  lungo  le  autostrade,  negli  ospedali  e  negli
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il  rispetto  della
distanza interpersonale di almeno un metro; 
    ii) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite
a  condizione  che  le  Regioni  e  le  Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
    ll)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme
igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi
nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono
beni e servizi; 
    mm) a bordo  dei  mezzi  pubblici  del  trasporto  locale  e  del
trasporto  ferroviario  regionale,  con  esclusione   del   trasporto
scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non
superiore al 50 per  cento;  detto  coefficiente  sostituisce  quelli
diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il  Presidente
della Regione dispone la programmazione del  servizio  erogato  dalle
aziende  del  trasporto  pubblico  locale,  anche   non   di   linea,
finalizzata  alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei  servizi  in
relazione  agli   interventi   sanitari   necessari   per   contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'
disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori; 
    nn) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 
      1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,
ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a
distanza; 
      2) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
      3) siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 
      4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi
di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori
sociali; 
    oo) sono chiusi  gli  impianti  nei  comprensori  sciistici;  gli
stessi  possono  essere  utilizzati   solo   da   parte   di   atleti
professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  di   interesse
nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive  federazioni
per  permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimento  di
competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento  di
tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori  amatoriali
solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida  da  parte
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  e  validate
dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare  aggregazioni  di
persone e, in genere, assembramenti; 
    pp) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a
condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle
linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 
      1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli
ospiti; 
      2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
      3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti
comuni; 
      4) l'accesso dei fornitori esterni; 
      5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e
sportive; 
      6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione
dei clienti; 
      7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire
all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi
all'aperto di pertinenza. 
 
 
 Art. 2 
 
Ulteriori misure di contenimento del  contagio  su  alcune  aree  del
territorio  nazionale  caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevata
              gravita' e da un livello di rischio alto 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i
Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei
dati  epidemiologici  secondo  quanto  stabilito  nel  documento   di
"Prevenzione e risposta a  COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e
pianificazione nella fase  di  transizione  per  il  periodo  autunno
invernale", condiviso  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  Province
autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonche' sulla base  dei  dati
elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro  della
salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato  tecnico  scientifico  sui
dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in  uno
"scenario di tipo 3" e con un livello di rischio  "alto"  di  cui  al
citato documento di Prevenzione. 
  2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata  ai  sensi  del
comma 1, d'intesa con il presidente della Regione  interessata,  puo'
essere prevista, in  relazione  a  specifiche  parti  del  territorio
regionale, in  ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico,
l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere  dei
presupposti  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  provvede  con  ordinanza
all'aggiornamento  del  relativo  elenco,  fermo  restando   che   la
permanenza per  14  giorni  in  un  livello  di  rischio  o  scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive  comporta
la nuova classificazione. Le ordinanze di  cui  ai  commi  precedenti
sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre
la data di efficacia del presente decreto. 
  4. A far  data  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  Regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: 
    a) e' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai
territori di cui al comma 1, salvo che per gli  spostamenti  motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi  di  salute.  Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento  della  didattica
in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E'  consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza.  Il
transito sui territori di  cui  al  comma  1  e'  consentito  qualora
necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono
consentiti ai sensi del presente decreto; 
    b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici  o
privati, in un comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio,
per motivi di salute, per situazioni di  necessita'  o  per  svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in
tale comune; 
    c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola
ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme
igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto,
con divieto di consumazione sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Restano
comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate
lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale  di
almeno un metro. 
  5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad
eccezione dell'articolo 3, si applicano anche ai territori di cui  al
presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe
misure piu' rigorose. 
 

 

 
Art. 3 
 
Ulteriori misure di contenimento del  contagio  su  alcune  aree  del
territorio  nazionale  caratterizzate  da  uno  scenario  di  massima
              gravita' e da un livello di rischio alto 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i
Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei
dati  epidemiologici  secondo  quanto  stabilito  nel  documento   di
"Prevenzione e risposta a  COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e
pianificazione nella fase  di  transizione  per  il  periodo  autunno
invernale", condiviso  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  Province
autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonche' sulla base  dei  dati
elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro  della
salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato  tecnico  scientifico  sui
dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in  uno
"scenario di tipo 4" e con un livello di rischio  "alto"  di  cui  al
citato documento di Prevenzione. 
  2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata  ai  sensi  del
comma 1, d'intesa con il presidente della Regione  interessata,  puo'
essere prevista, in  relazione  a  specifiche  parti  del  territorio
regionale, in  ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico,
l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere  dei
presupposti  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  provvede  con  ordinanza
all'aggiornamento  del  relativo  elenco  fermo   restando   che   la
permanenza per  14  giorni  in  un  livello  di  rischio  o  scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive  comporta
la nuova classificazione. Le ordinanze di  cui  ai  commi  precedenti
sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre
la data di efficacia del presente decreto. 
  4. A far  data  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  Regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: 
    a) e' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai
territori di  cui  al  comma  1,  nonche'  all'interno  dei  medesimi
territori, salvo che  per  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di
salute.  Sono  comunque  consentiti  gli   spostamenti   strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della  didattica  in  presenza
nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito  il  rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito  sui
territori di cui al  comma  1  e'  consentito  qualora  necessario  a
raggiungere ulteriori territori  non  soggetti  a  restrizioni  negli
spostamenti o nei casi in cui  gli  spostamenti  sono  consentiti  ai
sensi del presente decreto; 
    b) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita'  individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di
vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche
ricompresi nei centri commerciali, purche' sia  consentito  l'accesso
alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei  giorni
festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff).  Sono
chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i
mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie  e  le
parafarmacie; 
    c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola
ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme
igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto,
con divieto di consumazione sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Restano
comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate
lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale  di
almeno un metro; 
    d) tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 9,  lettere
f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto,  sono  sospese;
sono altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni  organizzati
dagli enti di promozione sportiva; 
    e) e' consentito svolgere individualmente  attivita'  motoria  in
prossimita' della propria abitazione purche'  comunque  nel  rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie;  e'
altresi'   consentito   lo   svolgimento   di   attivita'    sportiva
esclusivamente all'aperto e in forma individuale; 
    f)  fermo  restando  lo  svolgimento  in  presenza  della  scuola
dell'infanzia, della  scuola  primaria,  dei  servizi  educativi  per
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria  di
primo grado,  le  attivita'  scolastiche  e  didattiche  si  svolgono
esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la  possibilita'
di svolgere attivita' in presenza qualora  sia  necessario  l'uso  di
laboratori o in ragione di  mantenere  una  relazione  educativa  che
realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro n.  89  dell'istruzione  7  agosto  2020,  e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento  on  line  con  gli  alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata; 
    g)  e'  sospesa  la  frequenza  delle   attivita'   formative   e
curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta  formazione
artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento
di tali attivita' a distanza. I corsi  per  i  medici  in  formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale,
nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le
altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente  individuate
dalle Universita', sentito il  Comitato  Universitario  Regionale  di
riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in
modalita' in presenza. Resta in ogni caso  fermo  il  rispetto  delle
linee guida del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  cui
all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di
casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui  all'allegato  22;  le
disposizioni di cui alla presente lettera si  applicano,  per  quanto
compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica; 
    h) sono sospese  le  attivita'  inerenti  servizi  alla  persona,
diverse da quelle individuate nell'allegato 24; 
    i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita'  che
ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale
presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza;   il
personale non in presenza presta la propria attivita'  lavorativa  in
modalita' agile. 
  5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si
applicano anche ai territori di cui al  presente  articolo,  ove  per
tali territori non siano previste analoghe misure piu' rigorose. 
 

 

 
Art. 4 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
        delle attivita' produttive industriali e commerciali 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
1,   rispettano   i   contenuti   del   protocollo    condiviso    di
regolamentazione delle misure per  il  contrasto  e  il  contenimento
della  diffusione  del  virus  COVID-19  negli  ambienti  di   lavoro
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali  di
cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di  competenza,
il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile  2020
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  le  parti  sociali,  di  cui
all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto
e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui  all'allegato
14. 
 

 

 
Art. 5 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute; 
    b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso
l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore  sanitario
del Dipartimento  di  prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale,
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave
in presenza di un caso di positivita'; 
    c) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19; 
    d) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19; 
    e) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
    f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
    g) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata. 
  2.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi
protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri dipendenti con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  263  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  le  pubbliche  amministrazioni
assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. 
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le  percentuali
piu'  elevate  possibili  di  lavoro  agile,   compatibili   con   le
potenzialita' organizzative e con la qualita'  e  l'effettivita'  del
servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del
Ministro  della  pubblica  amministrazione,  garantendo   almeno   la
percentuale di cui all'articolo 263, comma 1,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  4. Nelle pubbliche  amministrazioni,  tenuto  conto  dell'evolversi
della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: 
    a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella
percentuale  piu'  elevata  possibile,  e  comunque  in  misura   non
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto  alle
attivita'  che  possono  essere  svolte   secondo   tale   modalita',
compatibilmente con le potenzialita' organizzative  e  l'effettivita'
del servizio erogato; 
    b) adotta  nei  confronti  dei  dipendenti  di  cui  all'articolo
21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di  norma
nei  confronti  dei  lavoratori  fragili,  ogni  soluzione  utile  ad
assicurare lo svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  agile  anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella  medesima
categoria  o  area  di  inquadramento  come  definite  dai  contratti
collettivi vigenti, e  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di
formazione professionale. 
  5. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  una  differenziazione
dell'orario di ingresso e di uscita del  personale,  fatto  salvo  il
personale sanitario e socio sanitario, nonche'  quello  impegnato  in
attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'
raccomandata  la  differenziazione  dell'orario   di   ingresso   del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati. 
  6. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di  lavoro
agile da parte dei datori di lavoro privati, ai  sensi  dell'articolo
90  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,   convertito   con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  nonche'  di  quanto
previsto dai protocolli di cui agli allegati  12  e  13  al  presente
decreto. 
 

 

 
rt. 6 
 
           Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero 
 
  1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori  di  cui
all'elenco  E  dell'allegato  20,  l'ingresso  e  il   transito   nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o  soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici
giorni  antecedenti,  nonche'  gli  spostamenti  verso  gli  Stati  e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo  che  ricorrano
uno o piu' dei seguenti motivi, comprovati mediante la  dichiarazione
di cui all'articolo 7, comma 1: 
    a) esigenze lavorative; 
    b) assoluta urgenza; 
    c) esigenze di salute; 
    d) esigenze di studio; 
    e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
    f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati membri dell'Unione europea,  di  Stati  parte  dell'accordo  di
Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda  del  nord,  di
Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica  di  San  Marino,
dello Stato della Citta' del Vaticano; 
    g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; 
    i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    l)  ingresso  nel  territorio  nazionale   per   raggiungere   il
domicilio, l'abitazione o la residenza di una  persona  di  cui  alle
lettere f) e h), anche  non  convivente,  con  la  quale  vi  e'  una
comprovata e stabile relazione affettiva. 
  2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel  territorio  nazionale
alle persone  che  hanno  transitato  o  soggiornato  negli  Stati  e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni
antecedenti, salvo che nei seguenti casi: 
    a) persone di cui al comma  1,  lettere  f),  g),  h)  e  i)  con
residenza anagrafica in Italia da data anteriore  a  quella  indicata
nell'elenco F dell'allegato 20 con obbligo di presentare  al  vettore
all'atto dell'imbarco e  a  chiunque  sia  deputato  a  effettuare  i
controlli  un'attestazione  di  essersi  sottoposti,  nelle  72   ore
antecedenti  all'ingresso  nel  territorio  nazionale,  a   un   test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e  risultato
negativo; 
    b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto; 
    c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione  europea
o di organizzazioni  internazionali,  agenti  diplomatici,  personale
amministrativo e tecnico delle missioni  diplomatiche,  funzionari  e
impiegati consolari, personale militare e  delle  forze  di  polizia,
italiane e straniere, personale del Sistema di  informazione  per  la
sicurezza della Repubblica e dei  vigili  del  fuoco,  nell'esercizio
delle loro funzioni. 
  3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   3,   del
decreto-legge n. 33 del 2020,  nonche'  le  limitazioni  disposte  in
relazione alla provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020. 
 

 

 
  Art. 7 
 
Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso  nel  territorio
                        nazionale dall'estero 
 
  1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in  Italia
stabiliti all'articolo 6, chiunque fa ingresso per  qualsiasi  durata
nel territorio nazionale da Stati o  territori  esteri  di  cui  agli
elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 e' tenuto  a  consegnare  al
vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a  effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da
consentire le verifiche, di: 
    a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia; 
    b) motivi dello spostamento  conformemente  all'articolo  6,  nel
caso di ingresso da Stati e territori di cui  agli  elenchi  E  ed  F
dell'allegato 20; 
    c) nel caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e  territori  di
cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20: 
      1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in  Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria  e  isolamento
fiduciario; 
      2)  mezzo  di  trasporto  privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere il luogo di cui al numero 1)  ovvero,  esclusivamente  in
caso di  ingresso  in  Italia  mediante  trasporto  aereo  di  linea,
ulteriore mezzo aereo di linea  di  cui  si  prevede  l'utilizzo  per
raggiungere  la  localita'  di  destinazione  finale  e   il   codice
identificativo del titolo di viaggio; 
      3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario; 
      4) eventuale sussistenza di  una  o  piu'  circostanze  di  cui
all'articolo 8, commi 7 e 8. 
  2. Nei casi espressamente previsti dal  presente  decreto  e  negli
altri casi  in  cui  cio'  sia  prescritto  dall'autorita'  sanitaria
nell'ambito  dei  protocolli  di  sicurezza  previsti  dal   presente
decreto,  e'  fatto  obbligo  di  presentare  al   vettore   all'atto
dell'imbarco e a chiunque  sia  deputato  a  effettuare  i  controlli
un'attestazione di  essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti
all'ingresso  nel  territorio  nazionale,  a  un  test  molecolare  o
antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. 
  3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui  agli  elenchi  C,  D,  E  ed  F  dell'allegato  20,   anche   se
asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il  proprio
ingresso nel territorio  nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio. 
  4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per  chiunque  di  segnalare  tale   situazione   con   tempestivita'
all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
 

 

 
t. 8 
 
Sorveglianza  sanitaria  e  isolamento  fiduciario  e   obblighi   di
sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel
                  territorio nazionale dall'estero 
 
  1. Le persone che hanno soggiornato o transitato,  nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se  asintomatiche,
si attengono ai seguenti obblighi: 
    a) compiono il percorso dal  luogo  di  ingresso  nel  territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo  di  linea  utilizzato  per
fare ingresso in Italia  all'abitazione  o  alla  dimora  dove  sara'
svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e  isolamento  fiduciario
esclusivamente con il mezzo privato indicato ai  sensi  dell'articolo
7, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito  aeroportuale
di cui al comma 3; 
    b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria  e  all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). 
  2. In deroga al comma 1,  lettera  a),  in  caso  di  ingresso  nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso  la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui  all'articolo
7, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi  dalle  aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni. 
  3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o  dal  luogo  di  sbarco  dal  mezzo  di  linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e'  possibile  raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o  la
dimora,  indicata  come  luogo  di  effettuazione  del   periodo   di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), l'Autorita'  sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile
regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determina  le
modalita' e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone
sottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria. 
  4. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare  il  computo  di  un  nuovo  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dall'articolo  7,  comma  1,  integrata  con  l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento  verso   la   nuova   abitazione   o   dimora   avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta  la
comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad  inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza. 
  5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) avviata la sorveglianza sanitaria e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716  del  25  febbraio
2020); 
    c) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 
    d) accertano l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    e) informano la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    f) informano la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere: 
      1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione; 
      2) il divieto di contatti sociali; 
      3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
      4) l'obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'  di
sorveglianza; 
    g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza
deve: 
      1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 
      2) indossare una mascherina  chirurgica  e  allontanarsi  dagli
altri conviventi; 
      3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario; 
    h)  l'operatore  di  sanita'  pubblica  provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  6.  Nel  caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e  territori  di
cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di
prevenzione, alternative tra loro: 
    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione  di
essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48
ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria
locale di  riferimento;  in  attesa  di  sottoporsi  al  test  presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono  sottoposte
all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 
  7. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di cui all'articolo 7, le disposizioni  di  cui
ai commi da 1 a 6 non si applicano: 
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
    b) al personale viaggiante; 
    c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui  all'elenco
A dell'allegato 20; 
    d) agli ingressi  per  motivi  di  lavoro  regolati  da  speciali
protocolli  di  sicurezza,  approvati  dalla   competente   autorita'
sanitaria; 
    e)  agli  ingressi  per  ragioni  non  differibili,  inclusa   la
partecipazione a manifestazioni sportive  e  fieristiche  di  livello
internazionale, previa autorizzazione del Ministero  della  salute  e
con obbligo di  presentare  al  vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i  controlli  un'attestazione  di
essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, a un test molecolare o  antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo. 
  8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non  ci
siano stati  soggiorni  o  transiti  in  uno  o  piu'  Paesi  di  cui
all'elenco F dell'allegato  20  nei  quattordici  giorni  antecedenti
all'ingresso  in  Italia,  fermi  restando  gli   obblighi   di   cui
all'articolo 7, le disposizioni di cui ai commi  da  1  a  6  non  si
applicano: 
    a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore
alle 120 ore per comprovate esigenze di  lavoro,  salute  o  assoluta
urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto  termine,  di  lasciare
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario  conformemente  ai
commi da 1 a 5; 
    b)  a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio
italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con  l'obbligo,  allo
scadere di detto termine, di lasciare  immediatamente  il  territorio
nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di
isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; 
    c) ai cittadini e ai residenti di uno  Stato  membro  dell'Unione
europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C
e D dell'allegato 20 che fanno  ingresso  in  Italia  per  comprovati
motivi  di  lavoro,  salvo  che  nei  quattordici  giorni   anteriori
all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'
Stati e territori di cui all'elenco C; 
    d) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'articolo 13  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
    f)  al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o
secondaria  in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per  comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; 
    g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e  delle
forze di polizia, italiane e straniere, al personale del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco
nell'esercizio delle loro funzioni; 
    h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana. 
 

 

 
  Art. 9 
 
                Obblighi dei vettori e degli armatori 
 
  1. I vettori e gli armatori sono tenuti a: 
    a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione  di
cui all'articolo 7; 
    b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; 
    c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile,  nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di  cui  alla  lettera  a)  non  sia
completa; 
    d) adottare  le  misure  organizzative  che,  in  conformita'  al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della  logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui  all'allegato  14,
nonche' alle  «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di  cui  all'allegato  15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; 
    e) fare utilizzare all'equipaggio e  ai  passeggeri  i  mezzi  di
protezione individuali e a indicare le  situazioni  nelle  quali  gli
stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi; 
    f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei mezzi di protezione individuale. 
  2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
 

 

 
                               Art. 10 
 
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 
 
  1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo  nel  rispetto  delle  specifiche
linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2  dell'ordinanza  3
febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020. 
  2. I servizi di crociera possono essere fruiti da  coloro  che  non
siano  sottoposti  ovvero  obbligati  al  rispetto   di   misure   di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e  che  non  abbiano
soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco
in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed  F  dell'allegato
20. In caso di soggiorno o transito  in  Stati  o  territori  di  cui
all'elenco C, si applica l'articolo 8, comma 6. 
  3. Ai fini dell'autorizzazione  allo  svolgimento  della  crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: 
    a) l'avvenuta predisposizione di tutte le  misure  necessarie  al
rispetto delle linee guida di cui al comma 1; 
    b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera,  con
le relative date di arrivo/partenza; 
    c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati  nel
rispetto delle previsioni di cui al precedente comma. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo,  e'
consentito alle navi di  bandiera  estera  impiegate  in  servizi  di
crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste  ultime
provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli
elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati  non
abbiano soggiornato o transitato  nei  quattordici  giorni  anteriori
all'ingresso nel porto italiano in Stati  o  territori  di  cui  agli
elenchi D, E ed F dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa
il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1.
Il Comandante della nave  presenta  all'autorita'  marittima,  almeno
ventiquattro  ore  prima  dell'approdo  della  nave,  una   specifica
dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3. 
  5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e  territori  di  cui
agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate  le  escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera  non  possono  adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio. 
 

 

 
                               Art. 11 
 
          Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono
espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle
«Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  COVID-19  in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15. 
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da
adottarsi di concerto con il Ministro della salute, puo' integrare  o
modificare le «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui  all'allegato  15,
nonche', previo accordo con  i  soggetti  firmatari,  il  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. 
 

 

 
 Art. 12 
 
        Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita' 
 
  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario vengono svolte secondo piani  territoriali,  adottati
dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici  protocolli
il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio  e  la
tutela della salute degli utenti e degli operatori. 
  2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello  spettro
autistico, disabilita'  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con  i  propri
accompagnatori  o  operatori  di  assistenza,  operanti  a  qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in  ogni  caso,  alle
medesime persone e' sempre consentito, con le suddette modalita',  lo
svolgimento di attivita' motoria anche all'aperto. 
 

 

 
  Art. 13 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il
prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile  concorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,
delle  Forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della Regione e  della  Provincia
autonoma interessata. 
 

 

 
  Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3
dicembre 2020. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
    Roma, 3 novembre 2020 
                             Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                              Conte 
  Il Ministro della salute 
         Speranza 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 2570 
A seguito di comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri 
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 2572