Lavoro straordinario

Quesito 1

Il compenso percepito nel corso degli anni a titolo di lavoro straordinario, incide sul calcolo della liquidazione?

Ai sensi dell’art. 2120 c.c., nel calcolo del TFR incidono tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, purché percepite a titolo non occasionale, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

Pertanto, il compenso per lavoro straordinario, se corrisposto in modo fisso e continuativo, ossia regolare, frequente o anche periodico entro un periodo di tempo apprezzabile, deve essere incluso nella retribuzione da prendere a calcolo per il TFR, salvo che il contratto collettivo non disponga diversamente.

Quindi, la retribuzione annua da prendere a base per il calcolo del TFR, comprende, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi,tutte le somme e i compensi, in denaro o in natura, corrisposti in pendenza del rapporto di lavoro a carattere non occasionale e saltuario, con esclusione di quanto è corrisposto per rimborso spese. In altre parole, eventuali compensi saltuari percepiti a titolo di straordinario non incidono invece sul TFR, in quanto non vengono considerati parte integrante della retribuzione, mentre, viceversa, i compensi corrisposti in modo forfettizzato o a cadenza fissa dal datore di lavoro a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato dal lavoratore, rilevano invece ai fini del TFR, e dovranno essere sommati alla base di calcolo retributiva, anch’essi con riferimento a ciascun anno di maturazione.

Quesito 2

In caso si sia per anni ricevuto un compenso a titolo di forfait per lavoro straordinario, questo può essere revocato dal datore di lavoro, e sostituito dal pagamento delle ore di straordinario effettivamente prestate?

Il fatto di aver ricevuto per anni un compenso a titolo di forfait per lavoro straordinario non costituisce trattamento di maggior favore per il lavoratore tale da prevalere, ai sensi dell’art. 2078 c.c., sulle norme dispositive o sui contratti collettivi.

Pertanto, secondo la prevalente giurisprudenza, il datore di lavoro che dimostri che il compenso dovuto per le ore di straordinario effettivamente svolte sia inferiore alla somma concordata a titolo di straordinario forfetizzato, potrà sostituire tale modalità di pagamento con quanto previsto dalle norme di legge e dai contratti collettivi relativamente alla maggiorazione prevista per tale tipologia di orario di lavoro.