Lavoro ripartito

Questione 1

Cos'è il lavoro ripartito?

Il lavoro ripartito, detto anche job sharing, originariamente introdotto dal d.lgs. 276/03, è stato successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 81/2015 – uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (Legge delega n. 183 del 2014). Di seguito si propone una sintetica illustrazione della disciplina antecedente la riforma del 2015.

Con il contratto di lavoro ripartito, due lavoratori si obbligano in solido a fornire la stessa prestazione lavorativa. Salva diversa intesa tra le parti o differente previsione dei contratti collettivi, i lavoratori possono discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituirsi tra loro, come pure di modificare la collocazione temporale dell'orario di lavoro. Invece, le sostituzioni da parte di terzi soggetti è subordinata al consenso del datore di lavoro. I lavoratori che stipulano un contratto di lavoro ripartito sono tutti coobbligati alla prestazione lavorativa. Questo sembra voler dire che un legittimo impedimento che riguardi uno di questi lavoratori è indifferente per il datore di lavoro, che potrà pretendere la prestazione dall'altro lavoratore che ha stipulato il contratto. Per esempio, in caso di malattia di uno dei coobbligati, il datore di lavoro può pretendere l'adempimento da parte dell'altro, sempre che - ovviamente - non sia malato a loro volta. Se poi l'impedimento riguarda tutti i coobbligati, è prevista la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. In ogni caso, la sorte dei lavoratori coobbligati è davvero comune, giacché il contratto - salve diverse intese tra le parti - è destinato a risolversi nel caso di dimissioni o di licenziamento di uno dei lavoratori. In questo caso, il datore di lavoro può sempre chiedere al lavoratore superstite di rendersi disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente: in questo caso, il rapporto si trasforma in ordinario rapporto di lavoro subordinato. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato per iscritto e, ai fini della prova, deve contenere alcuni elementi, quali la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei coobbligati (ferma restando la possibilità che gli stessi hanno di modificare discrezionalmente questa originaria previsione); il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo spettante a ciascuno dei lavoratori. Sui lavoratori che stipulano un contratto di lavoro ripartito incombe l'obbligo di informare il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in ordine all'orario di lavoro di ciascuno di loro, e ciò al fine di consentire al datore di lavoro la possibilità di certificare le eventuali assenze. Il significato di quest'obbligo è sostanzialmente oscuro, dal momento che - come si è visto - almeno di regola i lavoratori che hanno stipulato il contratto possono in qualsiasi momento modificare la ripartizione dell'orario e, in ogni caso, sono tutti coobbligati alla prestazione lavorativa, con la conseguenza che l'assenza dal lavoro di chi era programmato in turno non esonera dalla responsabilità il suo coobbligato. La disciplina del rapporto di lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva; in mancanza, si applica la normativa generale del rapporto di lavoro subordinato, in quanto compatibile. In ogni caso, il lavoratore ripartito deve ricevere un trattamento economico e normativo (che comunque andrà riproporzionato) non inferiore a quello che spetta al lavoratore di pari livello che svolga le medesime mansioni. Inoltre, i lavoratori in questione fruiscono anche del diritto di assemblea ex art. 20 S.L., con un trattamento economico ripartito tra i coobbligati in proporzione alla prestazione di lavoro effettivamente svolta, e del diritto di partecipare al referendum aziendale ex art. 21 S.L., peraltro potendo in questo caso esprimere un solo voto. Quanto alle prestazioni previdenziali (tra cui l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'indennità di malattia e le relative contribuzioni), i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono equiparati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà effettuato mese per mese, con conguaglio di fine anno.