L. 416/1981 (disciplina delle imprese editrici)

L. 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1981, n. 215.

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Titolo I

Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici

Art. 1 (Titolarità delle imprese) Art. 2 (Trasferimento di azioni) Art. 3 (Intestazione a società con azioni quotate in borsa) Art. 4 (Concentrazioni nella stampa quotidiana) Art. 5 (Cessazione di testata giornalistica) Art. 6 (Cooperative giornalistiche) Art. 7 (Bilanci delle imprese) Art. 8 (Garante dell'attuazione della legge) Art. 9 (Funzioni del Garante) Art. 10 (Servizio dell'editoria) Art. 11 (Registro nazionale della stampa) Art. 12 (Imprese concessionarie di pubblicità) Art. 13 (Pubblicità di amministrazioni pubbliche) Art. 14 (Autorizzazioni per la vendita) Art. 15 (Diffusione di giornali nelle scuole) Art. 16 (Distribuzione) Art. 17 (Prezzo dei giornali quotidiani) Art. 18 (Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa) Art. 19 (Esclusioni dall'applicazione della normativa) Art. 20 (Organi di partiti, sindacati e comunità religiose) Art. 21 (Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione)

Titolo II

Provvidenze per l'editoria

Art. 22 (Contributi sul prezzo della carta da quotidiani) Art. 23 (Condizioni per la concessione delle integrazioni) Art. 24 (Contributi ai periodici) Art. 25 (Pubblicazioni di elevato valore culturale) Art. 26 (Contributi per la stampa italiana all'estero) Art. 27 (Contributi alle agenzie di stampa) Art. 28 (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti) Art. 29 (Programmi ammessi al finanziamento agevolato) Art. 30 (Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva) Art. 31 (Durata e modalità dei finanziamenti) Art. 32 (Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato) Art. 33 (Fondo centrale di garanzia) Art. 34 (Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale) Art. 35 (Trattamento straordinario di integrazione salariale) Art. 36 (Risoluzione del rapporto di lavoro) Art. 37 (Esodo e prepensionamento) Art. 38 (INPGI) Art. 39 (Ente nazionale per la cellulosa e per la carta) Art. 40 (Divieto di cumulo di provvidenze) Art. 41 (Copertura finanziaria)

Titolo III

Modifiche alle disposizioni sulla stampa

Art. 42 (Diritto di rettifica) Art. 43 (Norme processuali)

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 44 (Sanatoria) Art. 45 (Proroga delle provvidenze) Art. 46 (Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale) Art. 47 (Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa) Art. 48 (Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani) Art. 49 (Concentrazioni nella stampa quotidiana) Art. 50 (Rilascio delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici) Art. 51 (Mutui agevolati) Art. 52 (Cooperative nel settore giornalistico) Art. 53 (Sanzioni amministrative)

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Titolo I

Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici

Art. 1  (Titolarità delle imprese)

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime.

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente o indirettamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

a)  sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprietà o il controllo;

b)  sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita la impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci;

c)  rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma.

Qualora la partecipazione di controllo di cui al quarto comma sia intestata a società fiduciarie, il requisito ivi previsto del controllo diretto o indiretto da parte di persone fisiche si intende riferito ai fiducianti, in quanto soggetti effettivamente titolari delle azioni o quote medesime. In tal caso la società fiduciaria è tenuta, ai fini del presente articolo, a comunicare i nominativi dei fiducianti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini e per gli effetti dell’ articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:

a)  le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

b)  i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c)  qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

d)  nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

a)  la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero

b)  il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero

c)  una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero

d)  l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

e)  l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite.

I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici e di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici.

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.

I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attività d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali.

Art. 2  (Trasferimento di azioni)

Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o della proprietà. Tale limite è ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprietà, qualora il trasferimento riguardi azioni di società editrici di giornali quotidiani quotate in borsa.

La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.

Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo.

Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra i soci di società titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà delle società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani.

L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, nonché i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.

Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti al precedente articolo è nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni o quote di società editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo.

Art. 3  (Intestazione a società con azioni quotate in borsa)

Le società con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli artt. 14 e 33 del codice civile è parificata all'intestazione a persone fisiche.

Le società con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi più del due per cento del capitale sociale.

Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle società che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 4  [articolo abrogato]

Art. 5  (Cessazione di testata giornalistica)

Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell'editoria e alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà dell'editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo comma del successivo articolo 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni più vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle più vantaggiose, purché il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata è ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita è determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.

Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà di un soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma, hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni già praticate con il precedente editore.

Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni già praticate con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni.

Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all'articolo 6 hanno facoltà di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali già praticate con il precedente editore.

Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non è regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, è determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.

Art. 6  (Cooperative giornalistiche)

Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio (22) di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.

Ai fini della presente legge si intendono altresì per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della predetta L. 17 febbraio 1971, n. 127, tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa.

Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonché limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della presente legge le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonché i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi.

Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta.

Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.

Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalità fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione è favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata.

Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una società cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.

Art. 7  [articolo abrogato]

Art. 8  (Garante dell'attuazione della legge)

Al fine di consentire la continuità dell'azione di vigilanza del Parlamento sull'attuazione della presente legge, è istituito un organo di garanzia.

Art. 9  (Funzioni del Garante)

Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto dell'articolo 2, dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto comma dell'articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'articolo 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.

Il Garante dà inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo dell'articolo 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo, e all'articolo 2, commi primo, quinto e sesto.

Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di società editrici di quotidiani o periodici.

Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle imprese editoriali e della proprietà delle testate, nonché la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1.

Il Garante esercita altresì dinanzi al giudice competente l'azione di nullità degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge.

Art. 10  (Servizio dell'editoria)

E' istituito il servizio dell'editoria. Fino a quando non si provvede all'ordinamento previsto dall'articolo 95 della Costituzione, detto servizio costituisce, con il servizio dell'informazione e con l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 sono integrati da un numero di posti pari a quelli previsti nel contingente stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1973, emanato a seguito del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 170. Il predetto contingente viene soppresso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, L. 30 settembre 1978, n. 583.

La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma è determinata aumentando nella misura del trenta per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui alla tabella II del D.P.R. 19 febbraio 1960, n. 212.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti delle qualifiche dirigenziali, nonché le dotazioni organiche per ogni qualifica funzionale.

Alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvede in base alle norme di cui ai DD.PP.RR. 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077 tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 14, L. 11 luglio 1980, n. 312.

Il capo del servizio dell'editoria fa parte del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, primo comma, del D.P.R. 19 febbraio 1960, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 11  (Registro nazionale della stampa)

E' istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta è affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di:

1)  giornali quotidiani;

2)  periodici o riviste, nei casi previsti dall'art. 18;

3)  agenzie di stampa, nei casi previsti dall'art. 18.

I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare:

a)  una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprietà della testata edita, nonché di chi esercita l'attività editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata;

b)  copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di società;

c)  una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.

Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità su giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'art. 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

a)  una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;

b)  copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;

c)  una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite.

Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni.

Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non chiedano l'iscrizione al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa è disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne dà immediata comunicazione al Garante.

Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'art. 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'art. 1 e di cui all'art. 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori delle società titolari di azioni o quote di società editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, società editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria.

Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.

Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 12  (Imprese concessionarie di pubblicità)

Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.

Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il 30% di quella nazionale.

La concessionaria di pubblicità che, a norma dell'articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente.

E' vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'art. 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.

Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'art. 11, i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell'art. 1.

Art. 13  (Pubblicità di amministrazioni pubbliche)

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità sui giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicità previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.

Per la pubblicità delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione è dovuta alla impresa concessionaria di pubblicità avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinché la destinazione della pubblicità, delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equità, di obiettività e di economicità.

La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicità finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonché sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicità tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.

Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo.

Art. 14  [articolo abrogato]

Art. 15  (Diffusione di giornali nelle scuole)

In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonché un locale per la loro lettura.

Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per l'attuazione di quanto stabilito dal comma precedente, assicurando comunque criteri di imparzialità.

Art. 16  (Distribuzione)

Le imprese di distribuzione devono garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di sostegno.

Art. 17  (Prezzo dei giornali quotidiani)

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.

Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1° gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22 e successive modifiche, salvo che abbiano adottato o adottino un prezzo non superiore al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per non più di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per cento per testate che contengono in media non più di sedici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59.

A partire dal 1° gennaio 1988 il prezzo del giornale è libero.

Art. 18  (Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa)

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.

Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 27 nonché le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo articolo 27.

L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo è condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 19  (Esclusioni dall'applicazione della normativa)

I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonché le riviste con periodicità mensile o che pubblichino meno di dodici numeri all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

Per le testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte degli editori degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge le provvidenze previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Art. 20  (Organi di partiti, sindacati e comunità religiose)

I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunità religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'articolo 5.

Art. 21  (Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione)

L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo.

Qualora la inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessionaria di pubblicità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire .

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Titolo II

Provvidenze per l'editoria

Art. 22  [articolo abrogato]

Art. 23  [articolo abrogato]

Art. 24  [articolo abrogato]

Art. 25  (Pubblicazioni di elevato valore culturale)

A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi premi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno. Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

Art. 26  [articolo abrogato]

Art. 27  (Contributi alle agenzie di stampa)

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.

Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana.

Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'art. 1, D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1, L. 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2, L. 5 agosto 1978, n. 502, degli artt. 1 e 2 D.L. 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata L. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 1979, n. 92, e dell'art. 1 L. 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione.

Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica "agenzia di informazioni per la stampa" o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.

L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo è effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto:

a)  del numero dei collegamenti per telescriventi ed altri analoghi;

b)  dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri;

c)  del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.

Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultino eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.

Art. 28  (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti)

A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi, per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali.

La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati, per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale.

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario e automobilistico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. E' autorizzato inoltre a porre a disposizione dell'Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio personale.

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al D.P.R. 29 ottobre 1976, n. 726 e successive modificazioni.

Art. 29  [articolo abrogato]

Art. 30  [articolo abrogato]

Art. 31  [articolo abrogato]

Art. 32  (Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato)

Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo alla entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da:

a)  un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b)  un Sottosegretario di Stato per il tesoro;

c)  un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

d)  tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;

e)  il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;

f)  il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;

g)  il direttore generale del tesoro, o un suo delegato;

h)  un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;

i)  un rappresentante degli editori dei giornali periodici;

l)  un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

m)  un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative);

n)  un rappresentante degli editori radiofonici.

Il Comitato di cui sopra è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 33  [articolo abrogato]

Art. 34  (Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale)

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 30 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 1.000 milioni di lire e della durata massima di dieci anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.

Tra i costi ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni, all'acquisizione dei diritti di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.

Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non può superare il cinquanta per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere.

Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo è autorizzato con decreto del Ministro per i beni culturali, sentita la commissione istituita ai sensi dell'articolo 25.

Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di 2.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di 4.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi, di 2.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio.

Art. 35  [articolo abrogato]

Art. 36  (Risoluzione del rapporto di lavoro)

1.   I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.

Art. 37  (Esodo e prepensionamento)

1.   Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dell’ammissione ai trattamenti di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere a) e b), per i lavoratori poligrafici, e lettera a), per i giornalisti, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a)   per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;

b)   per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, secondo comma, con almeno venticinque anni di anzianità contributiva, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva. Il requisito di anzianità contributiva di cui al primo periodo è progressivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-bis.  L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato.

2.   L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano raggiunto una età anagrafica la cui differenza con quella richiesta per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sia inferiore a cinque anni, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo pari a tale differenza, fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

3.   La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.

4.   Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.

5.   Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 38  (INPGI)

1.   L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.

2.   L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:

a)  il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35.

3.   Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.

4.  Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.

Art. 39  (Ente nazionale per la cellulosa e per la carta)

Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della L. 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.

L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno in cui si riferisce il bilancio stesso.

La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.

Art. 40  (Divieto di cumulo di provvidenze)

I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti pubblici espressamente destinati dalla legge ad attività di informazione dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radiotelevisivi, se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute a norma degli articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, così come definiti dall'articolo 20.

Art. 41  (Copertura finanziaria)

All'onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante l'organo di garanzia e il servizio dell'editoria di cui agli articoli 8 e 10, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio 1979 - 31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire 103 miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94 miliardi mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Titolo III

Modifiche alle disposizioni sulla stampa

Art. 42  (Diritto di rettifica)

L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. (Risposte e rettifiche).

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da tre milioni a cinque milioni di lire.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata".

Art. 43  (Norme processuali)

Dopo il quarto comma dell'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono aggiunti i seguenti:

"La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.

Al giudizio si procede con il rito direttissimo.

E' fatto obbligo:

a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.

I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.

In ogni caso, il richiedente la rettifica può rivolgersi al pretore affinché, in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni".

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Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 44  (Sanatoria)

Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti, restano validi i provvedimenti adottati e continuano ad avere efficacia gli atti amministrativi posti in essere in applicazione delle norme del D.L. 15 febbraio 1980, n. 27.

Si conferma l'autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato impegnato alla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri stabiliti nei provvedimenti e negli atti amministrativi di cui al primo comma del presente articolo, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici le integrazioni sul prezzo della carta utilizzata fino al 30 giugno 1979 ed alle agenzie di stampa i contributi per il periodo 1° luglio 1978 - 30 giugno 1979.

Art. 45  [articolo abrogato]

Art. 46  (Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale)

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al precedente articolo, contributi per l'importo di 1.000 miliardi di lire per ciascuna delle annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale, secondo i criteri e le procedure seguiti per analoghe erogazioni effettuate in applicazione dalla legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 47  (Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa)

Le comunicazioni di cui al settimo comma dell'articolo 1, relative a situazioni verificatesi prima della istituzione del registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermo quanto disposto dal comma precedente, le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 54 fissano i termini entro i quali gli editori e gli imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed al quarto comma dell'articolo 11 devono provvedere, in sede di prima applicazione della presente legge, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di comunicazione al registro nazionale della stampa previsti dalla legge stessa.

Art. 48  (Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani)

Le imprese editrici di giornali quotidiani non in regola con le disposizioni di cui ai primi sei commi dell'articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa. Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine di cui sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali.

Art. 49  (Concentrazioni nella stampa quotidiana)

Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di società o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite società controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario.

Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprietà a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.

Art. 50  (Rilascio delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici)

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 14, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 è emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

Art. 51  (Mutui agevolati)

Sono trasferite al fondo di cui al primo comma dell'art. 29 le somme che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5, della legge 6 giugno 1975, n. 172, e all'art. 2, della legge 1° agosto 1978, n. 428.

Art. 52  (Cooperative nel settore giornalistico)

Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.

Art. 53  (Sanzioni amministrative)

Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'autorità e con la procedura stabilita dalla L. 24 dicembre 1975, n. 706.