In genere

  • L’astensione del lavoratore dalla presentazione sul posto di lavoro, a seguito di assenza per malattia superiore a sessanta giorni, non integra un rifiuto all’esecuzione della prestazione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., per non avere il datore di lavoro adempiuto l’obbligo della visita medica di cui all’art. 41, comma 2, lett. e-ter, d.lgs. n. 81/2008, diretta a verificare l’idoneità alla mansione. Infatti, il momento della presentazione sul posto di lavoro è distinto da quello di assegnazione alle mansioni, in quanto diretto a ridare concreta operatività al rapporto e potendo in ogni caso il datore, nell’esercizio dei suoi poteri, disporre, in via provvisoria e in attesa dell’espletamento della visita medica e della connessa verifica dell’idoneità, una diversa collocazione del proprio dipendente all’interno dell’organizzazione aziendale. (Cass. 27/3/2020 n. 7566, Pres. Di Cerbo Est. Negri Della Torre, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di M. Tufo, “Il diritto di convertibilità della malattia in ferie e l’obbligo datoriale di disporre la visita di idoneità alla mansione”, 529)
  • Pur in presenza di certificazione medica astrattamente idonea a giustificare l’assenza del lavoratore per malattia, il datore di lavoro rimane libero di contestare le risultanze di tale certificazione medica e di dimostrare l’insussistenza di una patologia tale da giustificare l’assenza. (Trib. Milano 5/9/2016, Giud. Bertoli, in Lav. nella giur. 2016, 1131)
  • Ricade sul lavoratore al quale sia stato contestato di aver svolto un’altra attività durante l’assenza per malattia l’onere di dimostrare la compatibilità di tale attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche. (Cass. 25/11/2013 n. 26290, Pres. Miani Canevari Rel. Marotta, in Lav. nella giur. 2014, 285)
  • Se durante l’assenza del lavoro per malattia ci si assenta da casa per svolgere attività lavorativa, l’inadempimento contrattuale sussiste ed è tanto più grave quanto più delicata e responsabilizzata è la mansione svolta, oltre che impegnativa e quindi defatigante l’eventuale attività lavorativa svolta nei giorni di assenza. (Corte app. Milano 3/9/2012, Pres. e Rel. Curcio, in Lav. nella giur. 2012, 1226)
  • La disposizione di cui all’art. 71, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto, n. 133, prevede inderogabilmente la detrazione delle competenze accessorie dal trattamento dovuto al lavoratore in malattia per i primi dieci giorni, in un quadro di misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di “riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello privato” (relazione al disegno di legge n. 1386 presentato alla Camera dei deputati il 25 giugno 2008) e con l’effetto dichiarato di utilizzare i risparmi in tal modo realizzati per il miglioramento dei saldi di bilancio delle pubbliche amministrazioni, senza alcuna confluenza nei fondi per la contrattazione integrativa. Così ricostruita la ratio legis della disposizione in oggetto, la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Livorno. (Corte Cost. 10/5/2012 n. 120, Pres. Quaranta Est. Mazzella, in Riv. It. Dir. lav. 2013, con nota di Caterina Timellini, “Legittima la decurtazione stipendiale in ipotesi di assenza per malattia del dipendente pubblico”, 130)
  • Allorquando il datore di lavoro sia obbligato a mantenere in favore di un dipendente in quiescenza la copertura assicurativa per il rimborso delle spese di cura per malattia e infortunio con premio pagato integralmente dall’azienda, egli è tenuto a stipulare analoga polizza in favore del dipendente nell’ipotesi in cui la compagnia assicurativa rifiuti di proseguire il rapporto assicurativo medesimo; in mancanza è tenuto a risarcire il danno (Cass. 31/1/2012 n. 1414, Pres. Lamorgese, Est. Manna, in D&L 2012, con nota di Caterina Tomba, “Polizze assicurative stipulate in favore dei dipendenti: due recenti pronunce della Suprema Corte”, 523)
  • La sospensione dell’obbligo di rendere la prestazione in capo al dipendente richiede, in caso di malattia, il tempestivo invio della certificazione sanitaria e il rispetto degli obblighi di collaborazione previsti dal contratto collettivo che regolamenta il rapporto tra le parti; in caso di grave violazione dei suddetti obblighi, il datore di lavoro è legittimato al licenziamento. (Cass. 21/6/2010 n. 14910, Pres. Roselli Est. De Renzis, in Lav. Nella giur. 2010, 1045)
  • Il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle feri, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia; in tali casi non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento - non potendo operare, a causa della probabile perdita del posto di lavoro conseguente al superamento del comporto, il criterio della sospensione delle stesse e del loro spostamento al termine della malattia - perché si renderebbe così impossibile la effettiva fruizione delle ferie. Spetta poi al datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, di dimostrare - ove sia stato investito di tale richiesta - di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la richiesta di ferie del lavoratore non si contrapponesse affatto agli interessi aziendali, considerato anche che, all'epoca dei fatti, l'impresa imponeva ai lavoratori il godimento a turno di una settimana di ferie per evitare la cassa integrazione, e lo spostamento dei turni di ferie comportava un semplice intervento organizzativo). (Cass. 3/3/2009 n. 5078, Pres. Ianniruberto Est. Stile, in Lav. nella giur. 2009, 837)
  • Ai fini del computo del termine per l'invio al datore di lavoro del certificato medico, rileva il giorno di spedizione, il quale non si computa nel termine. (Cass. 20/11/2007 n. 24132, Pres. Sciarelli Est. Mammone, in D&L 2008, con nota di Enrico U.M. Cafiero, "Termini e modalità di giustificazione della malattia", 298)
  • E' scarsamente attendibile un certificato con il quale il medico curante giustifichi un'astensione dal lavoro, a ridosso di due giorni di festa, con la diagnosi di tachicardia e ipertensione, prescrivendo un tranquillamente e non un farmaco ipotensivo. (Corte app. Milano 27/9/2007, Pres. Ruiz Est. De Angelis, in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Ichino, "Quando la presunzione di simulazione della malattia può fondarsi sul comportamento scorretto del lavoratore: un caso di alterazione del certificato medico e un caso di ingegneria certificatizia", 130)
  • Posto che la malattia considerata dall'art. 2110 c.c. corrisponde non a uno stato che comporta l'impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma a una condizione impeditiva delle normali prestazioni lavorative, nei confronti del lavoratore assente per malattia continuano a operare i doveri di correttezza, buona fede e diligenza di cui agli artt. 1775, 1375 e 2104 c.c., salva l'esistenza di una patologia tale da rendere inesigibile l'osservanza di tali obblighi; ne consegue che deve ritenersi giustificato il licenziamento intimato al dipendente il quale, nel periodo di assenza per malattia, abbia rifiutato, in violazione di tali obblighi, ogni comunicazione con il datore di lavoro, rendendosi irreperibile e non dando riscontro a una richiesta di informazioni, senza esserne impedito materialmente dallo stato di malattia (fattispecie relativa al rapporto di lavoro dirigenziale). (Cass. 20/11/2006 n. 24591, in Dir. e prat. lav. 2008, 1754)
  • Lo svolgimento da parte del dipendente di altra attività lavorativa durante il periodo di malattia è vietato, integrando un inadempimento degli obblighi ricadenti sul prestatore (particolarmente del dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. e in generale dell’obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza), in tutti i casi in cui evidenzi la simulazione delle infermità ovvero ne ritardi o comprometta la guarigione per inosservanza del dovere di porre in essere tutte le cautele necessarie a un rapido recupero delle energie lavorative. In caso contrario deve essere ritenuto ammissibile e deve, pertanto, ritenersi illegittimo il provvedimento di licenziamento o la diversa sanzione disciplinare adottati in conseguenza dello stesso. (Cass. 6/10/2005 n. 19414, Pres. Mattone Est. Filadoro, in orient. Giur. Lav. 2005, con nota di Pasquale Picciariello, “assenza per malattia e svolgimento di altra attività”, 835)
  • Il diritto del lavoratore all’indennità di malattia è condizionato all’adempimento dell’onere gravante sull’assicurato di rinvio all’Inps (a mezzo raccomandata con certificato di ritorno) del certificato medico entro il termine perentorio di due giorni dal suo rilascio e l’omesso o ritardato invio dà luogo a perdita dell’indennità in tutto o limitatamente ai giorni di ritardo, salvo la prova, a carico del lavoratore, di un serio e apprezzabile motivo di giustificazione del ritardo nell’invio del certificato medico. (Cass. 8/8/2005 n. 16627, Pres. Mileo Est. Figurelli, in Orient. Giur. Lav. 2005, 717)
  • La malattia del lavoratore e la sua inidoneità al lavoro sono cause di impossibilità della prestazione lavorativa che hanno natura e disciplina giuridica diverse: la prima ha carattere temporaneo, implica la totale impossibilità della prestazione e determina la legittimità del licenziamento quando essa abbia causato l'astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto; la seconda ha carattere permanente, o quanto meno durata indeterminata o indeterminabile, e non implica necessariamente l'impossibilità totale della prestazione. (Cass. 24/1/2005 n. 1373, Pres. Mercurio Est. de Matteis, in Riv. it. dir. lav. 2006, con nota di Maddalena Rosano, "Malattia e impossibilità della prestazione: distinzione econseguenze pratiche", 94)
  • L'obbligo del lavoratore di trasmettere il certificato medico ai sensi dell'art. 41 Ccnl gomma e plastica è correttamente adempiuto con l'affidamento dell'attestazione al servizio postale nel termine contrattuale di tre giorni dall'inizio dell'assenza. (Trib. Milano 6/2/2003, Est. Negri della Torre, in D&L 2003, 336)
  • Il datore di lavoro che intenda sindacare l'attendibilità della certificazione medica esibita dal lavoratore non è tenuto a esperire preventivamente la procedura di controllo prevista dall'art. 5 Stat. Lav. (Trib. Roma 2/6/00, pres. ed est. Mariani, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 695, con nota di Covi, "Prognosi retrospettiva" e sindacabilità del certificato medico)
  • Per quanto riguarda la diagnosi, i certificati medici costituiscono elementi di convincimento liberamente valutabili. Opera correttamente il giudice che, ai fini della valutazione della credibilità dei certificati del medico curante del lavoratore, pone a confronto il loro contenuto diagnostico con le prognosi ivi formulate, nonché con gli esami diagnostici prescritti od omessi e con le terapie prescritte ed effettivamente praticate dal lavoratore (nella fattispecie, è stata ritenuta corretta la motivazione del giudice di merito che, pur non avendo messo in dubbio la veridicità della diagnosi contenuta nei certificati medici esibiti dal lavoratore, aveva tuttavia ritenuto, sulla base del comportamento tenuto dal lavoratore, delle terapie effettivamente praticate e di altre circostanze, che il disturbo certificato non fosse di entità tale da poter costituire impedimento totale al lavoro rilevante per un periodo relativamente lungo (Cass. 5/5/00 n. 5622, pres. De Musis, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 695)
  • Gli addetti a videoterminali che non vi siano adibiti per almeno quattro ore al giorno consecutive non devono essere sottoposti a visita medica preventiva a norma del combinato disposto degli artt. 51 e 55 del d.lgs. n. 626/94 (Decreto Pres. Giunta Regione Piemonte 3/3/00, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 711, con nota di Burragato, Sulla natura dell'atto di prescrizione della ASL in materia di igiene e sicurezza del lavoro)
  • Nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico sanitario di controllo, spetta al giudice di merito la valutazione comparativa delle certificazioni contrastanti onde stabilire quale delle due sia maggiormente attendibile (Trib. Parma 14 gennaio 2000, est. Vezzosi, in D&L 2000, 409)
  • Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi nell’impossibilità di ricevere la prestazione per causa a lui non imputabile, il diritto alla retribuzione non viene meno per quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia sospeso per malattia ai sensi dell’art. 2110 c.c. (Cass. 9/4/98 n. 3691, pres. Volpe, est. Mattone, in D&L 1998, 973, nota Scorcelli, Lavoratore assente per malattia e diritto alla retribuzione in caso di sciopero)
  • La previsione del terzo comma dell’art. 5 SL è applicabile solo nei confronti di lavoratori già assunti, per cui non viola tale norma il datore di lavoro che fa sottoporre a test di gravidanza e di ricerca degli oppiacei, svolti da laboratori privati, lavoratori non ancora dipendenti (Cass., sez. III penale, 8/1/98, pres. Papadia, est. Morgigni, in D&L 1998, 481, n. DI LECCE, In tema di accertamenti sanitari preassuntivi)
  • Il mancato adeguamento dell’organico che costringa il lavoratore a un impegno di lavoro eccessivo, così come il mancato impedimento di un superlavoro eccedente i limiti della normale tollerabilità, costituiscono, ove ne consegua un danno per la salute del lavoratore, violazione dell’art. 2087 c.c., oltre che dell’art. 41, 2° comma, Cost., con conseguente responsabilità contrattuale del datore di lavoro, in relazione alla quale l’eventuale concorso di colpa del lavoratore non ha efficacia esimente (Cass. 1/9/97 n. 8267, pres. Panzarani, est. Guglielmucci, in D&L 1998, 446)
  • È soggetto a responsabilità risarcitoria per violazione dell’art.2087 c.c. il datore di lavoro che, consapevole dello stato di malattia del lavoratore, continui ad adibirlo a mansioni che sebbene corrispondenti alla sua qualifica siano suscettibili – per la loro natura e per lo specifico impegno (fisico e mentale) – di metterne in pericolo la salute. L’esigenza di tutelare in via privilegiata la salute del lavoratore alla stregua dell’art. 2087 c.c. e la doverosità di un’interpretazione del contratto di lavoro alla luce del principio di correttezza e buona fede, di cui all’art.1375 c.c. – che funge da parametro di valutazione comparativa degli interessi sostanziali delle parti contrattuali – inducono a ritenere che il datore di lavoro debba adibire il lavoratore, affetto da infermità suscettibili di aggravamento a seguito dell’attività svolta, ad altre mansioni compatibili con la sua residua capacità lavorativa, sempre che ciò sia reso possibile dall’assetto organizzativo dell’impresa, che consenta un’agevole sostituzione con altro dipendente nei compiti più usuranti (Cass. 3/7/97 n. 5961, pres. Lanni, est. Vidiri, in D&L 1998, 463, n. MEUCCI, Non licenziamento ma assegnazione a mansioni diverse in caso di sopravvenuta inidoneità psico – fisica parziale del lavoratore)
  • La sospensione del rapporto di lavoro nel caso di malatti, prevista dall'art. 2110 c.c., trova applicazione anche durante il periodo di prova - in particolare ai fini dei computi relativi al superamento o meno di detto periodo - non sussistendo ragioni idonee a giustificare una contraria conclusione e, al contrario, dovendosi rilevare che durante il periodo di malattia il lavoratore non ha la possibilità di dimostrare le sue capacità nè il datore di lavoro quelle di accertarle; invece il periodo di prova non è prorogabile in caso di carcerazione preventiva del lavoratore, dato che in riferimento a tale evento non trova applicazione la norma di cui all'art. 2110 c.c., le cui tassative previsioni sottraggono taluni eventi impeditivi della prestazione di lavoro alla disciplina generale in materia di contratti e di recesso del datore di lavoro (nella specie, in relazione all'assunzione in prova di un operaio da parte dell'ente ferrovie dello stato, la sospensione per malattia - secondo la sentenza impugnata, confermata dalla suprema corte - aveva fatto risultare anteriore alla scadenza della prova il recesso intimato dal datore di lavoro, mentre la non prorogabilità a causa della carcerazione preventiva della prevista durata massima del rapporto di prova aveva reso irrilevante che al lavoratore - che comunque non avrebbe potuto riprendere servizio in tempo - non fosse stato accordato il previsto periodo minimo di prestazione effettiva contrattualmente previsto). (Cass. 18/11/1995 n. 11934, in Dir. e prat. lav. 2008, 1755)
  • Il lavoratore ha diritto ad essere adibito a mansioni compatibili con il suo stato di salute (Pret. Milano 16/11/95, est. Porcelli, in D&L 1996, 452)
  • Rientra nel concetto di malattia indennizzabile, la situazione di chi per ragioni profilattiche e di prevenzione sia allontanato dal lavoro indipendentemente dal fatto che egli risulti o meno affetto dalla malattia stessa. (Trib. Siena 17/9/1984, in Dir. e prat. lav. 2008, 1754)
  • L'art. 2110 c.c. tutela il diritto alla salute prescindendo dalla causa della malattia: non esiste nell'ordinamento giuridico l'obbligo di non causare la malattia o in generale di curarla; viola i doveri di diligenza e di buona fede il dipendente che, durante la malattia, con comportamenti colposi, da valutare caso per cas, peggiori il suo stato di salute o prolunghi la convalescenza. (Trib. Milano 12/10/1981, in Dir. e prat. lav. 2008, 1754)