Note di qualifica

  • Le valutazioni del datore di lavoro nell'attribuire delle note di qualifica non sono insindacabili, potendo il giudice accertare la violazione di norme procedimentali di fonte legale o negoziale, nonché il più generale rispetto dei canoni di correttezza e buona fede e di non discriminazione. Qualora il contratto collettivo preveda determinati criteri oggettivi per l'attribuzione della nota caratteristica, il giudice può – oltre che annullare la qualifica assegnata – dichiarare il diritti di ottenere la superiore valutazione (nel caso di specie a un dipendente del Banco di Napoli, dirigente sindacale, era stato assegnato il giudizio di "buono", nonostante il contratto collettivo, l'accordo sulle libertà sindacali, il Regolamento del Banco di Napoli e il Manuale del sistema di valutazione del personale escludessero la possibilità di assegnare una nuova nota di qualifica in caso di assenza superiore ai sei mesi, con conseguente conservazione della nota caratteristica ultima conseguita) (Pret. Livorno 10/2/95, est. Cuccuru, in D&L 1995, 994, nota NICCOLAI, Note di qualifica: vizi procedimentali e poteri del giudice)
  • E' nulla la nota di qualifica di insufficiente comunicata con giudizio in cui non sia ravvisabile una sintetica motivazione, come invece previsto dal CCNL applicabile al rapporto (Pret. Milano 27/9/94, est. Ianniello, in D&L 1995, 149)