In genere

  • I diritti che possono sorgere, in seguito al licenziamento o alla concessione di un prepensionamento, per effetto di una pattuizione con il datore di lavoro, rientrano tra i “diritti e obblighi” di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. Prestazioni di prepensionamento anticipato, nonché prestazioni volte a migliorare le condizioni di tale pensionamento, corrisposte, nel caso di un prepensionamento frutto di un comune accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, a lavoratori che hanno compiuto una certa età, come quelle di cui trattasi nella causa principale, non costituiscono prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti a titolo dei regimi integrativi di previdenza professionali o interprofessionali di cui all’art. 3, n. 3, della direttiva 77/187. L’art. 3 della detta direttiva deve essere interpretato nel senso che obblighi connessi alla concessione di un tale prepensionamento, derivanti da un contratto di lavoro, da un rapporto di lavoro o da un contratto collettivo che vincolino il cedente nei confronti dei lavoratori interessati, sono trasferiti al cessionario secondo le condizioni e i limiti definiti da tale articolo, indipendentemente dal fatto che tali obblighi abbiano la loro fonte in atti della pubblica autorità o venga ad essi data esecuzione in forza di tali atti e indipendentemente dalle modalità pratiche seguite per tale esecuzione. L’art. 3 della direttiva 77/187 osta a che il cessionario offra ai lavoratori di un ente che è stato trasferito, condizioni meno favorevoli di quelle loro applicate dal cedente in materia di pensione anticipata, e a che questi lavoratori accettino le dette condizioni, quando queste sono puramente e semplicemente allineate a quelle applicabili agli altri dipendenti del cessionario al momento del trasferimento, salvo che le condizioni più favorevoli applicate anteriormente dal cedente risultino da un contratto collettivo che non è più legalmente applicabile nei confronti dei lavoratori dell’ente trasferito, tenuto conto delle condizioni specificate al n. 2 del detto art. 3. Qualora il cessionario, violando gli obblighi di ordine pubblico imposti dall’art. 3 della direttiva 77/187, abbia offerto ad alcuni lavoratori dell’ente trasferito un prepensionamento meno favorevole di quello di cui questi potevano beneficiare nell’ambito del loro rapporto di lavoro con il cedente, e questi abbiano accettato un tale prepensionamento, spetta al cessionario corrispondere loro le indennità necessarie affinchè godano delle condizioni di prepensionamento applicabili nell’ambito del detto rapporto con il cedente. (Corte di Giustizia CE 6/11/2003 n. C-4/01, Pres. e Rel. Piussochet, in Lav. nella giur. 2004, con commento di Luca Christian Natali, 865)
  • Per i prepensionamenti riconosciuti con delibera CIPE 12/6/92, qualora il numero di domande di ammissione a trattamento anticipato di pensione superi le eccedenze accertate dalla predetta delibera, le imprese, in applicazione dell'art. 1 bis, d.l. 14/8/92, n. 364, convertito con modifiche nella l. 19/10/92, n. 406, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, individuano le domande da inoltrare agli istituti previdenziali, nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro : a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative ( Cass. 6/6/00, n. 7612, pres. Ianniruberto, est. Lupi, in Riv. It. dir. lav. 2001, pag. 159, con nota di Bano, Le domande di ammissione al pensionamento anticipato di anzianità : i criteri di scelta)