Azione di accertamento

  • L'art. 420 bis c.p.c. trova applicazione solo nel giudizio di primo grado e conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile il ricorso immediato proposto contro una sentenza di accertamento pregiudiziale sull'interpretazione di un contratto collettivo emessa in grado di appello. Tale sentenza rientra peraltro a pieno titolo nella categoria delle sentenze che decidono su questioni, senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, e pertanto, ai sensi del terzo comma dell'art. 360 c.p.c., contro di esa può essere successivamente proposto ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. (Cass. 20/3/2008 n. 7599, Pres. Mercurio Rel. Amoroso, in Lav. nella giur. 2008, 726)
  • In tema di procedura di accertamento della validità efficacia e interpretazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dall'ARAN, di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 165 del 2001, la instaurazione del subprocedimento sulla questione pregiudiziale è subordinata dalla legge alla condizione che la risoluzione delle questioni - ne formano l'oggetto - risulti "necessaria" al fine della definizione della controversia, nel senso che tali questioni devono essere conosciute o decise dal giudice al fine della definizione della controversia e non costituire semplicemente dei punti pregiudiziali, ossia antecedenti logici del merito della causa, incontroversi tra le parti. Ne consegue che è inammissibile la questione pregiudiziale relativa all'interpretazione di un contratto collettivo, integrativo di contratto collettivo nazionale, prospettata al fine di desumere l'invalidità del primo per contrasto con quest'ultimo ovvero con contratto di altro comparto, poiché nel primo caso si tratta di fonti equiordinate entrambe di carattere nazionale e, nel secondo caso, perchè dal contratto collettivo non possono derivare vincoli per i contratti di altro comparto. (Nella specie, la S.C. affermando il su esteso principio, ha confermato la sentenza interpretativa impugnata, che aveva ritenuto che il contratto integrativo del c.c.n.l. del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato, in quanto contratto a sua volta nazionale, non incontrava il limite né del contratto integrato né del contratto collettivo del comparto ministeri). (Cass. 5/3/2008 n. 5950, Pres. De Luca Est. De Luca, in Lav. nella giur. 2008, 726)
  • Poichè la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto. (In applicazione del principio sopra riportato, la SC ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario su questioni interpretative relative a clausole contrattuali attinenti alla base di calcolo della pensione di ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato, spettando tale interpretazione alla Corte dei Conti, giudice fornito di giurisdizione sulla domanda). (Cass. Sez. Un. 20/12/2006 n. 27187, Pres. Carbone Est. De Matteis, in Lav. nella giur. 2007, 626)
  • L'azione di accertamento non può avere ad oggetto una mera situazione di fatto (salvi i casi espressamente previsti dalla legge), ma deve tendere all'accertamento di un diritto che posssa in astratto competere all'attore, sempre che sussista un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale, che non possa essere eliminato senza una pronuncia giudiziale (nella fattispecie è stato conseguentemente escluso l'interesse a veder accertata la retribuzione spettante per le prestazioni lavorative effettuate nelle festività infrasettimanali, giacchè il lavoratore non aveva dedotto né provato lo svolgimento di tali prestazioni, sussistendo invece una semplice contrapposizione con il datore di lavoro in ordine all'interpretazione di una clausola contrattuale circa le modalità di determinazione della detta retribuzione) (Cass. 13/7/00, n. 9289, pres. Mercurio, in Orient. giur. lav. 2000, pag.730)