Nullità del ricorso

  • Non si comprende come (La ricorrente N.d.R) sia pervenuta alla quantificazione della somma rivendicata, non essendo presenti nel corpo dell’atto, né allegati allo stesso, i relativi conteggi, né infine, per quanto detto, è possibile individuare l’esatta pretesa della lavoratrice dall’esame complessivo dell’atto. Ne discende che il ricorso, in parte de qua, è affetto da nullità poiché l’onere previsto dall’art. 414, c. 4, c.p.c. a carico del ricorrente ha il duplice scopo di consentire al convenuto di difendersi compiutamente nella memoria di costituzione in cui il medesimo, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., deve, a pena di decadenza, prendere posizione (in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione) circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda (nonché proporre eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio), ma anche di consentire al giudice di pervenire all’udienza edotto degli esatti termini della controversia al fine di: effettuare proficuamente l’interrogatorio libero delle parti e il tentativo di conciliazione (ancorché non più obbligatorio), ammettere le prove nella coscienza della loro rilevanza o, eventualmente, di esercitare i poteri istruttori di ufficio. (Trib. Velletri 28/1/2021, Giud. Falcione, in Lav. nella giur. 2021, 558)
  • Per aversi nullità dell’atto introduttivo per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancanza dell’esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l’esame dell’atto sia impossibile l’individuazione esatta della pretessa dell’attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. (Trib. Milano 26/1/2012, Giud. Mariani, in Lav. nella giur. 2012, 410)
  • Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. deve ritenersi sanata ove non venga ritualmente eccepita e il resistente si difenda nel merito, dimostrando con ciò di avere compreso il thema decidendum ed il tenore delle pretese del ricorrente.  (Cass. 12/7/2010 n. 16295, Pres. Vidiri Est. De Renzis, in Orient. giur. lav. 2011, 25) 
  • In merito alla richiesta di pagamento di somme a vario titolo, rivendicate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, è irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici, a condizione che siano specificati, oltre che i presupposti di fatto della domanda, la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze. Nel rito del lavoro ai fini del giudizio sulla fondatezza della pretesa creditoria e quindi della decisione immediata sulle istanze istruttorie delle parti, è necessaria una adeguata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fondano le stesse domande. (Trib. Milano 17/6/2009, Giud. Di Ruocco, in Lav. nella giur. 2009, 957)
  • Nel rito del lavoro il ricorso introduttivo del giudizio è affetto da nullità solo ove sia del tutto privo delle ragioni di fatto e in diritto della pretesa azionata o presenti assoluta incertezza in ordine all'oggetto della domanda, mentre è osservato l'obbligo di specificazione anche quando siano indicati solo i titoli delle varie pretese, senza un'originaria quantificazione. (Trib. Bari 18/11/2008, Est. Spagnoletti, in Lav. nella giur. 2009, 307) 
  • Nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per omessa determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda, ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto risulti impossibile l'individuazione esatta del ricorrente e il resistente non possa apprestare una compiuta difesa, implica un'interpretazione dell'atto introduttivo della controversia riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, il che comporta l'esame non del ricorso introduttivo ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato. (Nella specie, la S.C. ha confermato, rilevandone l'adeguatezza e la logicità della motivazione, la sentenza impugnata con la quale era stato respinto l'appello avverso la decisione di primo grado affermativa della nullità del ricorso introduttivo, il quale conteneva una domanda di pagamento di retribuzione fondata sul presupposto della sussistenza di un'intermediazione di manodopera, senza che, però, di essa fossero stati specificati gli elementi costitutivi e, in particolare, allegata la presenza di una subordinazione in senso tecnico coincidente con la cosiddetta condizione di una "doppia alienità"). (Cass. 16/1/2007 n. 820, Pres. Mercurio Est. Vidiri, in Lav. nella giur. 2007, 941)
  • L’omessa indicazione, nel ricorso introduttivo di una controversia da trattarsi con il rito del lavoro, delle generalità delle persone da interrogare sui capitoli di prova concreta mera irregolarità e non comporta decadenza dalla prova. (Cass. 27/4/2004 n. 8054, Pres. Sciarelli Rel. Curcuruto, in Dir. e prat. lav. 2004, 2581)
  • Nella controversia di lavoro il ricorso è nullo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda quando non è possibile la sua individuazione neppure attraverso un esame complessivo dell'atto. (Trib. Nocera Inferiore 13/2/2003, Est. Viva, in Lav. nella giur. 2003, 691)
  • Ai fini dell'adeguata esposizione dei motivi del ricorso ex art. 366, n. 4, c.p.c., non è indispensabile il richiamo espresso alla norma che si assume violata, essendo, al contrario, sufficiente che l'individuazione di tale norma sia consentita, in concreto, dalla sommaria esposizione dei fatti di causa e dallo scioglimento dei motivi di ricorso. (Cass. 11/11/2002, n. 15822, Pres. Senese, Est. Cuoco, in Riv. it. dir. lav. 2003, 663, con nota di Carlo Fossati, La stabilità del rapporto di lavoro, ma non la regola della reintegrazione automatica, costituisce espressione dell'ordine pubblico internazionale)
  • Nel rito del lavoro, il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità ai sensi degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., sempre che non si tratti di un'omissione formale, ma si verifichi la sostanziale impossibilità di individuare i suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto; tale nullità opera pregiudizialmente, dovendo essere dichiarata prima di ogni valutazione di merito anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto, senza che, ai fini dell'integrazione del ricorso, possa essere utilizzata la documentazione allegata allo stesso ma non offerta in comunicazione, e senza che, nella valutazione in ordine alla completezza del ricorso, possa attribuirsi rilievo alla natura ed organizzazione della parte convenuta in giudizio (nella specie, ente previdenziale dotato di sistema informatico), posto che ciascun convenuto, allo stesso modo, deve poter fruire di tutti gli elementi che consentano di individuare la preteda in modo certo in base a quanto risulta dalla domanda giudiziale, e ciò specie nel rito del lavoro, nel quale incombe sullo stesso convenuto, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, c.p.c., l'onere di contestare specificatamente i fatti costitutivi della domanda. (Cass. 18/10/2002, n. 14817, Pres. Senese, Rel. Morcavallo, in Lav. nella giur. 2003, 181)
  • Perché possa ritenersi la nullità del ricorso introduttivo non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale degli elementi della domanda, ma occorre anche che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (nella specie il giudice ha riconosciuto che i motivi dell'impugnazione erano invalidamente posti con il richiamo ad una normativa che ipotizza molteplici cause di invalidità, ma ha ritenuto sufficiente l'indicazione di alcuni fatti materiali che consentivano di dedurre le ragioni poste a base del ricorso). (Cass. 15/5/2002 n. 7075, Pres. Prestipino Est. Cuoco, in D&L 2002, 779, con nota di Roberto Muggia, "Fallimento e competenza funzionale del giudice del lavoro")
  • E' nullo il ricorso che manchi dell'indicazione analitica dei fatti essenziali che consentono di ricostruire la realtà di un rapporto di lavoro subordinato, in contestazione tra le parti. (Trib. Firenze 26/5/2001, Est. Muntoni, in D&L 2002, 491, con nota di Marco Orsenigo, "Ancora in tema di nullità del ricorso nel processo del lavoro")
  • E' nullo, per violazione dell'art. 414 n. 4 c.p.c., il ricorso con il quale si rivendica un inquadramento superiore a quello rivestito qualora contenga una descrizione delle mansioni svolte generica, in quanto priva di riscontri fattuali oggettivi, e quindi inidonea a consentire la valutazione del merito della domanda, attraverso l'esame comparato tra le mansioni svolte e quelle descritte nel CCNL (Trib. Milano 25/1/01, pres. e est. Porcelli, in Dir. lav. 2001, pag. 283, con nota di Spadafora, Domanda di inquadramento superiore e requisiti di validità del ricorso: criteri metodologici a confronto)
  • Il ricorso con cui è impugnato un licenziamento per giusta causa non può ritenersi nullo nella parte in cui è fatta valere la violazione dell’art. 7, 1° comma, L. 330/70, per vizio relativo alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, in quanto, dato il preciso contenuto di tale disposizione, tale censura implica il chiaro riferimento alle relative garanzie in materia di pubblicità del codice disciplinare (Nella specie, peraltro, la S.C. ha escluso la rilevanza della mancata affissione del codice disciplinare, dato il carattere indiscutibilmente antigiuridico dei comportamenti contestati al lavoratore – falsi in scrittura privata -, a prescindere dalla loro gravità o rilevanza penale) (Cass. 22/4/00, n. 5299, pres. Santojanni, in Lavoro giur. 2000, pag. 989)
  • E' infondata l'eccezione di nullità dei ricorso qualora il ricorrente abbia analiticamente specificato il tipo di attività posta in essere e rapportato detta attività alla descrizione contrattuale del livello superiore richiesto (Trib. Roma 14/2/00, pres. e est. Monterosso, in Dir. lav. 2001, pag. 283, con nota di Spadafora, Domanda di inquadramento superiore e requisiti di validità del ricorso: criteri metodologici a confronto)
  • E’ nulla per assoluta indeterminatezza dell’oggetto la domanda tendente a ottenere differenze retributive, qualora i fatti costitutivi dei diritti vantati siano indicati solo genericamente (nel caso di specie il Giudice ha ritenuto nulla la domanda volta a rivendicare crediti derivanti da prestazioni lavorative notturne, in assenza di specificazione del numero di ore prestate nonché della natura continuativa delle stesse) (Pret. Nola, sez. Pomigliano d’Arco, 25/2/99, est. Perrino, in D&L 1999, 607, n. Pavone)