Lavoratori socialmente utili

 

 

 

Il giudice ordinario difetta di giurisdizione nella controversia promossa da un soggetto, già occupato in un progetto di lavoro socialmente utile, avverso l'ente (nel caso, un comune) promotore del progetto - ente, che affidi tramite convenzione l'espletamento del servizio (nel caso, guardiania e pulizia degli edifici scolastici), in precedenza oggetto del progetto stesso, ad una società cooperativa - e avverso la società cooperativa affidataria del servizio in convenzione con l'ente, per vedere riconosciuto il diritto ad essere inserito da parte del Comune nella lista dei lavoratori da assumersi dalla società cooperativa quale affidataria del servizio, nonché il diritto ad essere assunto da quest'ultima (Trib. Roma 17/5/00, est. Sordi, in Dir. lav. 2001, pag. 78)