Regolamento di giurisdizione

  • Il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 della Costituzione, allorché si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio - in quanto tale ammissibilità consente di evitare che la vicenda si protragga oltre il giudicato, attraverso la successiva proposizione dell'actio nullitatis o del rimedio impugnatorio straordinario ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte pretermesso - ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di "potestas iudicandi" - come il difetto di legitimatio ad causam o dei presupposti dell'azione, la decadenza sostanziale dell'azione per il decorso dei termini previsti dalla legge, la carenza di domanda amministrativa di prestazione previdenziale, o il divieto di frazionamento delle domande, in materia di previdenza e assistenza sociale (per il quale la legge prevede la declaratoria di improcedibilità in ogni stato o grado del procedimento) -; in tutte queste ipotesi, infatti, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poiché si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio. Tale compatibilità con principio costituzionale della ragionevole durata del processo va, invece, esclusa in tutte quelle ipotesi in cui la nullità sia connessa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello; ciò tanto più nel processo del lavoro, in cui il sistema normativa che fondava l'originario riparto fra giudice ordinario e giudice amministrativo sul presupposto di una giurisdizione esclusiva sull'atto amministrativo, ne ha poi ricondotto il fondamento al rapporto giuridico dedotto, facendo venir meno la ratio giustificatrice di un intenso potere di controllo sulla giurisdizione, da esercitare "sine die". (In applicazione del su esteso principio, le Sezioni Unite della Corte hanno dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O., sollevata dall'INPDAP per la prima volta nel giudizio di legittimità, in fattispecie relativa alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita di un docente universitario). (Cass. Sez. Un. 30/10/2008 n. 26019, Pres. Criscuolo Est. Morcavallo, in Lav. nella giur. 2009, 296) 
  • La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poichè esso non costituisce sentenza neppura qualora sia stata contestualmente risolta una questione di giurisdizione, salvo risulti inequivocabilmente che la questione di giurisdizione è stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono a esso in via esclusiva. (Cass. 19/1/2007 n. 1144, ord., Pres. Carbone Est. Vitrone, in Dir. e prat. lav. 2007, 2454, e in Lav. nella giur. 2007, 1025)
  • L'immunità garantita dall'art. 11 del Trattato lateranense non è invocabile dalla Pontificia Università Gregorian, non annoverabile tra gli "enti centrali della Chiesa cattolica" esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, sicché la controversia inerente al rapporto di lavoro di un dipendente di detta università, nella specie collaboratore di biblioteca, non si sottrae alla giurisdizione del Giudice italiano, non potendosi considerare espressione di una potestà esercitata iure imperii. (Cass. S.U. 19/1/2007 n. 1133, Pres. Carbone Est. Amoroso, con nota di Maddalena Rosano, "L'immunità dalla giurisdizione del giudice italiano nelle controversie di lavoro dei dipendenti di Stati o enti pubblici stranieri equiparati: il caso della Pontificia Università Gregoriana", 209)
  • Qualora, proposto regolamento preventivo di giurisdizione, non sia disposta – ai sensi dell’art. 367 c.p.c. – la sospensione del processo pendente, la pronuncia sul regolamento non è preclusa dalla sentenza di primo grado, neppure se questa sia passata in giudicato, trattandosi di sentenza condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte della Corte di Cassazione. (Cass. 23/5/2005 n. 10703, Pres. Nicastro Rel. Di Nanni, in Dir. e prat. lav. 2005, 2153)
  • La circostanza della contemporanea pendenza di due procedimenti dinanzi a giudici diversi (nella specie, giudice amministrativo e giudice ordinario) non esclude l’ammissibilità di un unico regolamento di giurisdizione, allorchè le controversie pendenti davanti ai due diversi giudici siano assolutamente identiche per soggetti, “petitum” e “causa petendi”, sì da potersi ritenere come un’unica causa fra le stesse parti. (Cass. 26/5/2004 n. 10183, Pres. giustiniani Rel Evangelista, in Lav. e prev. oggi 2004, 1060)
  • La sospensione del processo per effetto della rimessione alla Corte Costituzionale di una questione di costituzionalità non preclude la risoluzione della questione di giurisdizione in sede di regolamento preventivo davanti alle sezioni unite della Corte di Cassazione. Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia, instaurata dal sanitario di una Asl, concernente la pretesa al conferimento di un incarico dirigenziale, attribuito, invece, ad altro sanitario. (Cass. 24/9/2002, n.13918, Pres. Ianniruberto, Rel. Evangelista, (ord), in Foro it.2003 parte prima, 316)