Anticipo del TFR

  • La mancata corrispondenza con la finalità dell'erogazione della richiesta anticipazione di TFR non costituisce di per sé inadempimento di un obbligo del lavoratore, poichè il rapporto di lavoro rappresenta solo un "titolo" per la sua concessione, anche se tale oggettiva estraneità non esclude un riflesso che il comportamento del dipendente può assumere sul piano del generale rapporto di fiducia che si pone alla base del contratto di lavoro. Allo scopo, però, della configurabilità di tale condotta come causa giustificativa del licenziamento è necessario che essa sia qualificabile in termini di notevole gravità, dovendo risultare idonea a non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tale valutazione è rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione. (Cass. 29/1/2007 n. 1827, Pres. De Luca Est. cuoco, in Lav. nella giur. 2007, 1033)
  • La ratio della disposizione di cui all’art. 2120 c.c. sull’anticipazione del tfr per l’acquisto della prima casa di abitazione è quella di consentire al lavoratore di diventare proprietario della casa dove normalmente egli vive con il suo nucleo familiare, sicchè l’unica condizione che la norma pone è che l’anticipazione sia impiegata per il detto scopo; la norma non impone che la casa di abitazione sia necessariamente vicina al luogo di lavoro, la lontananza potendo solo essere un indizio di insussistenza del presupposto. (Corte app. Milano 9/1/2006, Pres. Castellini Rel. Curcio, in Lav. Nella giur. 2006, 825)
  • L’art. 7, L. n. 53/2000 prevede la possibilità di anticipare la corresponsione del trattamento di fine rapporto, al fine di fruire dei congedi formativi previsti dalla legge stessa; detto articolo prevede espressamente ipotesi diverse da quelle di cui all’art. 2120 c.c. e, non richiamando il requisito degli otto anni di anzianità previsto dall’art. 2120 c.c., non richiede il detto requisito di anzianità per gli anticipi per congedi formativi. (Trib. Bologna 18/6/2004, Est. Palladino, in Lav. nella giur. 2005, con commento di Claudio Giovanni Pozzobon, 1083)
  • Ai sensi dell’art. 2120 c.c., 8° comma, lett. b), il diritto all’anticipazione del trattamento di fine rapporto per l’acquisto della prima casa di abitazione, sussiste non solo nel caso in cui sia il lavoratore a effettuare l’acquisto, ma anche quando l’acquisto debba essere effettuato da un figlio del lavoratore e la richiesta di anticipazione sia giustificata dalla necessità di quest’ultimo di disporre del relativo importo (Cass. 8/7/97 n. 6189, pres. Mollica, est. Ciretti, in D&L 1998, 439, n. TESTA, Sul diritto all’anticipazione del Tfr, per l’acquisto della prima casa del figlio)
  • Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione del Tfr è necessaria la sussistenza di una serie di condizioni, che è onere del lavoratore provare, mentre, esclusa la discrezionalità della scelta tra più richiedenti da parte del datore di lavoro, unico elemento ulteriore rilevante risulta l’ordine di presentazione delle domande (Pret. La Spezia 8/8/96, est. Ghinoy, in D&L 1997, 368, n. Aragiusto, Anticipazione del Tfr: diritti e doveri dei lavoratori e del datore di lavoro e criteri di scelta tra più richiedenti)
  • Sussiste il diritto all'anticipazione del Tfr, non soltanto per l'acquisto della prima casa, ma anche per diverse attività negoziali che conducano al medesimo risultato, fra le quali rientra senz'altro anche l'ipotesi di costruzione in proprio della casa (Pret. Tivoli 11/7/95, est. Sacco, in D&L 1995, 1021)