Gratifica natalizia/tredicesima mensilità

  • In tema di impiego alle dipendenze di amministrazioni statali, si deve escludere che nella base di calcolo della tredicesima mensilità vada inclusa la c.d. “indennità di amministrazione”, sia perché dalla specifica legislazione in materia non si evince alcun principio di onnicomprensività della retribuzione, sia perché le disposizioni dei contratti collettivi escludono che la tredicesima mensilità debba essere commisurata alla “retribuzione individuale mensile” – comprendendo, dunque, oltre la retribuzione base, anche tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo – e prevedono che l’indennità di amministrazione venga corrisposta per dodici mensilità, abbia carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. (Cass. 13/7/2005 n. 14698, Pres. Carbone Est. La Terza, in Giust. Civ. 2006, 205)
  • La disciplina contrattuale collettiva vigente dell'istituto unitario delle mensilità aggiuntive, di cui fanno parte quali componenti costitutive la tredicesima e la quattordicesima mensilità, deve ritenersi nel complesso più favorevole della disciplina tratteggiata in materia di tredicesima dai decreti attuativi della l. n. 741/1959 (c.d. legge Vigorelli) che hanno reso validi erga omnes i contratti collettivi recepiti e che assumono, quale base di calcolo della mensilità aggiuntiva, una nozione onnicomprensiva di retribuzione; come tale, la disciplina contrattuale di diritto comune è destinata a prevalere su quella generalmente obbligatoria, per espressa previsione dell'art. 7, ultimo comma, l. n. 741/1959 (fattispecie in materia di trattamento economico dei dipendenti Alitalia) (Cass. 13/6/2002, n. 8501, Pres. Ianniruberto, Est. Mercurio, in Riv. it. dir. lav. 2003, 491)
  • Ai sensi della regolamentazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai dipendenti di Poste Italiane S.p.A. - non contrastante con i principi contenuti nell'art. 36 Cost., nella Convenzione OIL 24/6/70, n. 132 e nella direttiva CEE, n. 104/93 - l'indennità per lavoro notturno non può considerarsi incidente sulla retribuzione percepita durante il periodo feriale e sulla tredicesima mensilità. (Corte Appello Milano 4/5/01, pres. Mannaccio, est. Accardo, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 300)
  • I contratti collettivi nazionali di lavoro del 1984 e del 1988 relativi ai dipendenti Alitalia - la cui interpretazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione - contengono una definizione unitaria della "normale retribuzione", costituita solo dallo stipendio base e dall'indennità di contingenza. Pertanto, va escluso che si possa tener conto della maggiorazione per il lavoro notturno prestato secondo turni regolari nella base di computo ai fini delle mensilità aggiuntive, delle festività e delle ferie. (Cass. 2/2/01, n. 1432, pres. e est. Ianniruberto, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 296)