Disciplina contrattuale

  • Ove il Ccnl applicato preveda che i provvedimenti disciplinari di sospensione e licenziamento siano adottati dall'organo collegiale della società datrice di lavoro l'intimazione del recesso operata dal Direttore del personale determina la invalidità del licenziamento (nella specie il giudice ha ritenuto che l'organo collegiale andasse individuato nel Consiglio d'Amministrazione). (Trib. Milano 30/11/2002, ord., Est. Mascarello, in D&L 2003, 384, con nota di Giuseppe Bulgarini d'Elci, "Sui limiti contrattuali nell'individuazione del soggetto abilitato a licenziare")
  • Nel caso in cui il contratto collettivo preveda, ai fini dell'applicazione di un provvedimento disciplinare, un termine massimo decorrente dalla presentazione delle giustificazioni, tale termine opera anche nelle ipotesi in cui il lavoratore ometta di presentare giustificazioni, considerato che la disposizione contrattuale prevede tale presentazione come facoltà, così come il mancato esercizio di tale facoltà non può consentire l'inosservanza del termine finale per l'irrogazione della sanzione. (Trib. Milano 23/7/2002, Est. Vitali, in Lav. nella giur. 2003, 493)
  • La clausola di contratto collettivo (nella specie, dei metalmeccanici privati) la quale prevede che, in sede di procedimento disciplinare, la contestazione vada fatta per iscritto, che i provvedimenti non potranno essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni, e che le giustificazioni si intendono accolte se il provvedimento non viene emesso entro i sei giorni successivi, è correttamente interpretata, pena la nullità per violazione della norma inderogabile di cui all'art. 7, 5° comma, l. 20/5/70, n. 300 e la sua sostituzione automatica con la norma di legge, nel senso che il secondo termine decorre dallo spirare del primo anche se le giustificazioni siano state rese anteriormente allo spirare del medesimo; il termine di sei giorni di cui sopra è rispettato qualora il provvedimento disciplinare, pur comunicato all'interessato successivamente alla sua scadenza, si sia perfezionato prima della medesima (Cass. 7/9/00, n. 11806, pres. Ianniruberto, est. Stile, in Foro it. 2000, pag. 3472)
  • L'art. 52 del Ccnl industria chimica e farmaceutica secondo cui i provvedimenti disciplinari, tra cui il licenziamento, devono essere emanati non prima del decorso di cinque giorni dalla contestazione ed entro i cinque giorni successivi, pone a carico del datore di lavoro l'onere di adottare entro tale termine il provvedimento disciplinare non anche di portarlo a conoscenza del lavoratore (Trib. Milano 3 novembre 1999, est. Porcelli, in D&L 2000, 215)
  • Il termine di decadenza del potere datoriale di adottare provvedimenti disciplinari, stabilito in 6 giorni dall'art. 23 sez. III D.G. CCNL per l'industria privata metalmeccanica, si riferisce al momento di emanazione del provvedimento medesimo e di spedizione della relativa lettera, non essendo invece necessario che quest'ultima pervenga nel detto termine al lavoratore che ne è destinatario (Pret. Nola, sez. Pomigliano d'Arco, 16/1/96, est. Perrino, in D&L 1996, 761)
  • Il termine previsto dall'art. 23 c. 4 D.G. sez. III CCNL metalmeccanici privati per la comminazione della sanzione deve considerarsi superato, ove il provvedimento disciplinare, atteso il suo carattere recettizio, pervenga al lavoratore oltre i sei giorni successivi alle giustificazioni; in tal caso la sanzione deve essere annullata, assumendo il mancato rispetto del termine il significato di irrimediabile preclusione all'adozione del provvedimento (Pret. Monza 25/7/95, est. Padalino, in D&L 1996, 160, nota MAZZONE, Sanzioni disciplinari: termine finale per la loro comminazione e obbligo di motivazione)
  • Ove il CCNL applicato preveda l'obbligo di motivazione della sanzione, l'inosservanza di tale obbligo da parte del datore di lavoro determina la nullità del provvedimento disciplinare (Pret. Monza 25/7/95, est. Padalino, in D&L 1996, 160, nota MAZZONE, Sanzioni disciplinari: termine finale per la loro comminazione e obbligo di motivazione. In senso conforme, v. Trib. Monza, sez. Desio, 14/6/99, est. Rolfi, in D&L 1999, 865)
  • Sono illegittime le sanzioni disciplinari inflitte senza il rispetto del termine di trenta giorni previsto per l'invio della contestazione dell'infrazione dall'art. 86 del CCNL 1/1/90 dei ferrovieri (Pret. Milano 7/3/95, est. Atanasio, in D&L 1995, 555)
  • Il termine finale contrattuale di trenta giorni dalla conoscenza del fatto per la contestazione del medesimo al dipendente ai fini disciplinare, previsto dall'art. 86 CCNL 1/1/90 ferrovieri, è rispettato qualora la lettera di contestazione venga spedita entro il termine stesso, essendo irrilevante il momento della ricezione da parte del dipendente (Pret. Milano 15/10/94, est. De Angelis, in D&L 1995, 79, nota FRANCESCHINIS, Poteri della commissione di garanzia e sanzioni disciplinari agli scioperanti; in senso conforme, v. Trib. Milano 30/5/97, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1997, 751, n. Franceschinis, Ancora in tema di sanzioni disciplinari e sciopero ex L. 146/90)