Sanzioni nei confronti dei lavoratori

  • In tema di astensione collettiva dal lavoro e con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli obblighi contrattuali, sicché non sono di per sé illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta e il comportamento datoriale non è antisindacale. (Cass. 12/1/2011 n. 548, Pres. Miani Canevari Est. Curzio, in Orient. giur. lav. 2011, 1)
  • Deve considerarsi antisindacale il comportamento aziendale concretizzatosi nel sanzionare il mancato esaurimento - nei tempi ordinariamente previsti - dell'arretrato fisiologicamente dovuto all'astensione lavorativa per adesione al giorno di sciopero. (Trib. Firenze 17/7/2007, decr., Est. Lococo, in D&L 2008, 111) 
  • Data la coessenzialità tra proclamazione (collettiva) e attuazione (individuale) dello sciopero, la illegittimità dello sciopero si trasferisce sull'attuazione individuale. Pertanto, è legittima la sanzione inflitta, ex lege n. 146/90 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, al lavoratore che abbia partecipato ad uno sciopero giudicato illegittimo dalla Commissione di garanzia per mancato rispetto del termine di preavviso di dieci giorni (Corte Appello Milano 23/2/01, pres. ed est. Mannaccio, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 21)
  • In caso di violazione dell’ordinanza di precettazione prevista dall’art. 8 L. 12/6/90 n. 146, il lavoratore scioperante non rimane esposto a sanzioni disciplinari o a responsabilità da inadempimento all’interno del rapporto di lavoro, ma soltanto alle sanzioni amministrative previste dalla legge; ne consegue che la sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro è illegittima e costituisce comportamento antisindacale per lesione del diritto di sciopero (Pretura Genova 22/12/97, est. Gelonesi, in D&L 1998, 327, n. FRANCESCHINIS)
  • Sono illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro ai lavoratori scioperanti assumendo a presupposto la delibera della Commissione di garanzia che abbia dichiarato illegittimo lo sciopero, qualora lo stesso si sia svolto nel rispetto dell'accordo raggiunto tra le parti sull'individuazione dei servizi minimi da garantire ai sensi dell'art. 2 c. 2 L. 146/90 (Pret. Milano 15/10/94, est. De Angelis, in D&L 1995, 79, nota FRANCESCHINIS, Poteri della commissione di garanzia e sanzioni disciplinari agli scioperanti; in senso contrario, v. Trib. Milano 30/5/97, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1997, 751, n. Franceschinis, Ancora in tema di sanzioni disciplinari e sciopero ex L. 146/90)