Fumo passivo

  • Il datore di lavoro è responsabile per l'ambiente di lavoro saturo di fumo, lamentato in varie circostanze, che causi serie di malattie e assenze dal lavoro, addebitabili a comportamento negligente del datore di lavoro in termini di dovere di protezione. (Cass. 16/11/2006 n. 24404, Pres. ravagnani Est. Di Nubila, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Ilaria Consoli, 585, e in ADL 2007, con nota di Elena Cumani, "Responsabilità del datore di lavoro per esposizione a fumo passivo e infermità per causa di servizio", 554) 
  • Effettuata la valutazione del rischio, inerente l'esposizione a fumo passivo, da parte del sovraordinato vertice aziendale (datore di lavoro), compete ai dirigenti ed ai preposti dare attuazione in modo concreto e rigoroso, per quanto di loro rispettiva competenza, agli obblighi di protezione nei confronti dei lavoratori interessati (nella fattispecie è stata riconosciuta la responsabilità penale per omicidio colposo e, in conseguenza, quella risarcitoria civile, in capo ai dirigenti e preposti che non avevano impedito il decesso di un lavoratore-già affetto da asma-dovuto a crisi respiratoria causata, sia pure solo in parte, dall'inalazione di fumo passivo. (Trib. Milano 1/3/2002, Est. Saresella, in Lav. nella giur. 2003, 159, con commento di Nadir Plasenzotti)
  • E' ravvisabile la responsabilità penale per la morte di una lavoratrice esposta al fumo passivo nel comportamento negligente del dirigente e del preposto non adoperatisi per dare attuazione alla normativa sull'igiene del lavoro e per ridurre almeno l'esposizione della stessa a tale fattore di rischio. (Trib. Milano 1/3/2002, Est. Saresella, in D&L 2002, 445, con nota di Michele Di Lecce, "Brevi note in tema di esposizione a fumo passivo")