In genere

  • E' illegittimo il licenziamento del lavoratore rappresentante dei lavoratori per la sicurezza motivato dal suo rifiuto di ricoprire anche l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. (Cass. 15/9/2006 n. 19965, Pres. Sciarelli Est. Celentano, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Valentina Pasquarella, "Incompatibilità degli incarichi di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione", 676)
  • Al datore di lavoro non può essere riconosciuto alcun potere di controllo circa le effettive modalità di utilizzazione del permesso sindacale previsto per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. (Trib. Milano 18/6/2002, Est. Ianniello, in D&L 2002, 858)
  • Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), il quale goda dei permessi sindacali, è titolare ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 19/9/94 n. 626 delle stesse tutele previste per il dirigente della Rsa dallo SL. (Trib. Orvieto 14/2/2002, decr., Est. Zampi, in D&L 2002, 332)
  • L’art. 18, 3° comma, D. Lgs. 19/9/94 n. 626, che disciplina il rappresentante per la sicurezza nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, allorquando fa riferimento alle "rappresentanze sindacali in azienda" indica le rappresentanze sindacali aziendali ex art. 19 S.L. (nella fattispecie, è stato conseguentemente ritenuto che non costituisse condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro, che aveva escluso, dalle elezioni per il rappresentante per la sicurezza, la lista di un sindacato che non aveva costituito Rsa) (Trib. Milano 20/12/97, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1998, 347, n. CHIUSOLO, Il rappresentante per la sicurezza tra rappresentanza sindacale aziendale e rappresentanza sindacale in azienda)