Condotta antisindacale

 

  • In caso di trasferimento di ramo d'azienda, l'accertata antisindacalità della condotta non comporta la nullità della cessione né la sua inefficacia e l'ordine del giudice non può contenere ex se la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, atteso che tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell'art. 28 dello Statuto, il quale dispone che il riconoscimento dell'antisindacalità della condotta debba essere seguito dall'ordine di rimozione degli effetti, demandando così ai destinatari l'esecuzione di tale ordine e predendo a loro carico la responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 c.p. in caso di mancata esecuzione. (Trib. Roma 14/1/2010, ord., Est. Buconi, in Riv. giur. lav. e prev. soc. 2010, con commento di Enrico Raimondi, "Trasferimento d'azienda e art. 28 Stat. Lav.: un simulacro di tutela?", 327) 
  • Gli accordi sindacali conclusi al termine della procedura ex art. 47 della legge n. 428/1990, in materia di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, hanno natura di accordo gestionale. Il recesso unilaterale, esercitato dal cessionario per motivi che non alterano il sinallagma contrattuale, è illegittimo, integrando gli estremi della condotta antisindacale. (Trib. Milano 19/12/2008, Est. Ravazzoni, in Orient. giur. lav. 2009, 58)
  • Non costituisce condotta antisindacale, ovvero "comportamento datoriale compromettente oggettivamente l'efficace espletamento del ruolo delle organizzazioni sindacali", l'indicazione generica dei motivi del trasferimento d'azienda. L'incompletezza dell'informazione, in cui l'alienante e l'acquirente siano eventualmente incorsi, può essere sanata nella fase di consultazione, senza che la azione sindacale sia in alcun modo pregiudicata né oggettivamente compromessa. (Trib. Arezzo 11/2/2008, Est. Tegli, in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Raffaele Galardi, "Una lettura 'sostanzialistica' dell'informazione nel trasferimento d'azienda", 200) 
  • Costituisce condotta antisindacale l’omissione, da parte del cessionario, della comunicazione prevista in caso di cessione di azienda, dall’art. 47, L. n. 428/1990, a tutti i sindacati firmatari del contratto collettivo applicabile. La violazione dell’obbligo di informativa alle OO.SS. non determina la nullità del contratto di cessione, ma solo la sua temporanea inefficacia per il tempo necessario al rinnovo della procedura. (Trib. Roma 29/12/2005, Giud. Coco, in Lav. Nella giur. 2006, 822)
  • In tema di trasferimento di azienda, l’art. 47 della legge n. 428 del 1990 pone un obbligo di informazione in capo al datore di lavoro nella fase precedente il trasferimento, disponendo che, ove la cessione riguardi un’azienda che occupa più di quindici dipendenti, deve darsene comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria, almeno venticinque giorni prima; il mancato adempimento dell’obbligo di informazione costituisce comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, il cui inadempimento rileva come condotta antisindacale, mentre i lavoratori, avendo un interesse di fatto al rispetto degli obblighi di comunicazione, non sono legittimati a far valere la carenza o la falsità delle informazioni. (Cass. 22/8/2005 n. 17072, Pres. Ravagnani rel. Maiorano, in Dir. e prat. lav. 2006, 528)
  • In caso di trasferimento d’azienda non costituisce condotta antisindacale il rifiuto dell’azienda cedente e di quella cessionaria di aderire alla richiesta delle associazioni sindacali di rinviare una riunione per consentire ai loro uffici sindacali l’esame del testo di una proposta di accordo concernente la sostituzione della quattordicesima mensilità, corrisposta dall’azienda cedente, in elemento della retribuzione da erogare in quote mensili, qualora il progetto dell’azienda cessionaria relativo alla suddetta modificazione sia stato oggetto di esame congiunto protrattosi per circa undici mesi trascorsi i quali l’azienda cessionaria aveva proceduto unilateralmente all’erogazione mensile. (Riguardo al caso di specie – al quale non era applicabile ratione temporis l’art. 2 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, secondo cui costituisce condotta antisindacale l’incompletezza dell’informativa ex art. 47 comma I, l. 29 dicembre 1990, n. 428 – la S.C. ha affermato che era stato comunque adempiuto l’obbligo di informativa). (Cass. 9/5/2005 n. 9589, Pres. Ciciretti Est. Guglielmucci, in Orient. Giur. Lav. 2005, 228)
  • L'art. 47, L. n. 428/1990 contempla una precisa autonomia delle posizioni collettive ed individuali, alla quale corrispondono diversi spazi e strumenti di regolamentazione degli assetti negoziali. Ne consegue che il mancato adempimento dell'obbligo di informazione del sindacato costituisce un comportamento che viola l'interesse del destinatario delle informazioni, ossia il sindacato, ed è, pertanto, sussistendone i presupposti, configurabile come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28, L. n. 300/1970, ma non incide sulla validità del negozio traslativo, non potendosi configurare l'osservanza delle suddette procedure sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità (e quindi di un requisito di validità) del negozio di trasferimento. (Trib. Milano 14/1/2003, Est. Porcelli, in Lav. nella giur. 2003, 693)
  • Costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 SL la violazione da parte del cessionario del contratto collettivo "d'ingresso" stipulato durante le consultazioni di cui all'art. 47, L. 29/12/90 n. 428. (Trib. Milano 21/2/2002, decr., Est. Marasco, in D&L 2002, 589, con nota di Filippo Capurro, "Trasferimento d'azienda, violazione del contratto collettivo d'ingresso e condotta antisindacale")
  • Non è configurabile una condotta antisindacale nel caso in cui la lettera di comunicazione alle organizzazioni sindacali prevista dall'art. 47, comma primo, l. n. 428/90, per il trasferimento d'azienda, non contenga informazioni su fatti - pur rilevanti - che siano stati comunque oggetto di successiva discussione in sede di esame congiunto fra impresa e organizzazioni sindacali. (Corte Appello Milano 11/5/01, pres. Mannaccio, est. De Angelis, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 292)
  • In tema di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., l'art. 47 L. 428/90 prevede una serie di limitazioni all'autonomia privata dell'alienante e dell'acquirente già nella fase precedente il trasferimento, disponendo che, ove detto trasferimento riguardi un'azienda che occupa più di quindici dipendenti, almeno venticinque giorni prima di esso deve darsi comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali costituite nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria; il mancato adempimento dell'obbligo di informazione del sindacato, tuttavia, costituisce comportamento che viola l'interesse del destinatario delle informazioni, ossia il sindacato, ed è pertanto, sussistendone i presupposti, configurabile come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 L. 330/70, ma non incide sulla validità del negozio traslativo, non potendosi configurare l'osservanza delle suddette procedure sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità (e quindi di un requisito di validità) del negozio di trasferimento (Cass. 4/1/00 n. 23, pres. Lanni, in Dir. lav. 2000, pag.405, e in Riv.giur. lav. 2000, pag. 520 )
  • È antisindacale la condotta della società acquirente di ramo d’azienda, che abbia ritenuto decadute le Rsu, qualora la cessione del ramo d’azienda sia avvenuta all’interno dello stesso gruppo e senza alcuna modifica degli organici del ramo d’azienda ceduto (Pret. Milano 19/6/98, est. Salmeri, in D&L 1998, 918)
  • La procedura ex art. 47 L. 29/12/90 n. 428 deve essere esperita tutte le volte in cui la vicenda traslativa riguardi un’azienda che nel suo complesso occupi più di 15 lavoratori, senza che possa avere rilievo la circostanza che si versi in ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda cui inerisca un numero di rapporti individuali di lavoro inferiore (nella fattispecie, il Pretore ha dichiarato antisindacale il mancato esperimento della procedura ex art. 47 cit.) (Pret. Milano 17/6/97, est. Negri della Torre, in D&L 1998, 77)
  • Pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che violi l’accordo stipulato con le OO.SS., con il quale egli si sia impegnato a esibire, preventivamente alla conclusione del trasferimento della propria azienda, il piano editoriale formulato dall’azienda acquirente (Pret. Milano 27/3/97, est. Atanasio, in D&L 1997, 497)
  • In caso di trasferimento di azienda, l'omissione della procedura sindacale prevista dall'art. 47 L. 428/90 dà luogo a un'ipotesi espressa di condotta antisindacale e genera altresì la nullità dello stesso negozio traslativo (dovendosi intendere ormai lo svolgimento della procedura sindacale come requisito di forma ad substantiam dell'atto traslativo), con la conseguenza che la rimozione degli effetti della condotta antisindacale può realizzarsi dichiarando la nullità dell'atto traslativo medesimo realizzato in violazione delle disposizioni di legge (Pret. Lodi 28/7/95, est. Poggioli, in D&L 1995, 863. In senso conforme, v. Pret. Milano 2/4/96, est. Sala, in D&L 1997, 75, nota QUADRIO, Interesse collettivo e comportamento antisindacale nell'ambito del trasferimento d'azienda. Sulla antisindacalità della violazione della procedura ex art. 47 L. 428/90, v. anche Pret. Milano 13/6/94, est. Frattin, in D&L 1995, 101)
  • Pongono in essere un comportamento antisindacale le imprese che, nel corso di una procedura di trasferimento di ramo d'azienda, scavalcano il confronto con le organizzazioni sindacali titolari del diritto di esame congiunto ex art. 47 L. 428/90, avviando trattative individuali con i lavoratori e concludendo transazioni individuali in giudizio a seguito di preventivo ricorso ex art. 414 cpc, promosso dalla stessa azienda cedente; in tal caso, la rimozione degli effetti non può investire la validità delle transazioni ma può essere garantita attraverso un'inibitoria alle società convenute di dare esecuzione alle stesse (Pret. Milano 27/10/94, est. Atanasio, in D&L 1995, 85, nota SCARPELLI, Procedure di consultazione sindacale nel trasferimento d'azienda e trattative dirette (con transazioni in giudizio) fra impresa e lavoratori: problemi e contenuto dell'intervento giudiziale ex art. 28 SL)