Procedura sindacale

  • L'art. 47, quinto comma, l. n. 428/1990, che consente la deroga alle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. alle condizioni stabilite contestualmente, non preclude la stipulazione di accordi sindacali di natura transattiva che, al di fuori della consultazione sindacale prevista, rechino una deroga convenzionale alla continuità del lavoro. All'accordo sindacale di natura transattiva che preveda la costituzione di nuovi autonomi rapporti di lavoro con il cessionario dell'azienda deve riconoscersi efficacia vincolante nei confronti dei lavoratori iscritti alle associazioni stipulanti o che abbiano successivamente aderito all'accordo, contenendo esso una deroga convenzionale pienamente valida al principio della continuità di lavoro (stabilito dall'art. 2112 c.c.). (Cass. 26/5/2006 n. 12573, Pres. ed Est. De Luca, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Filippo Notaro, "Trasferimento dell'azienda in crisi e derogabilità dell'art. 2112 c.c. in sede collettiva", 179)
  • Nel caso in cui il ramo d'azienda trasferito occupi esclusivamente lavoratori trasfertisti e presso i cantieri cui questi sono addetti non vi siano rappresentanze sindacali attive, competenti a ricevere la comunicazione prevista dall'art. 47 L. 29/12/90 n. 428 sono le Rsa o Rsu delle sedi di appartenenza "amministrativa". La disciplina contenuta nell'art. 47 L. 29/12/90 n. 428 deve considerarsi imperativa anche nell'interesse dei lavoratori addetti all'azienda ceduta e, pertanto, l'omissione della comunicazione alle Rsu o Rsa ivi prevista comporta l'illegittimità del trasferimento del loro rapporto di lavoro, con conseguente diritto di tali lavoratori ad essere riammessi in servizio presso l'impresa cedente. (Trib. Milano 3/1/2004, Est. Ianniello, in D&L 2004, 363)
  • In ipotesi di trasferimento del ramo d’azienda, con previsione di passaggio solo parziale del personale dell’alienante alle dipendenze dell’acquirente, l’eventuale accordo intervenuto in sede sindacale, ai sensi dell’art. 47 L. 428/90, non può assumere alcuna rilevanza ai fini dell’individuazione dei lavoratori da trasferire, essendo le OO.SS. esclusivamente legittimate – eccezion fatta per l’ipotesi contemplata dal 5° comma dell’art. 47 della L. 428/90 – a essere informate e a trattare sulle ricadute del trasferimento d’azienda e non potendo disporre degli effetti derivanti da tale trasferimento già compiutamente e inderogabilmente assicurati ai singoli lavoratori addetti all’azienda (o al ramo d’azienda) interessata alla cessione dall’art. 2112 c.c.; ai sensi di tale norma, l’appartenenza a un unico ramo di azienda dipende – quale che sia il luogo della prestazione lavorativa – dalla complementarità funzionale e organizzativa (nella realtà preesistente e non in quella risultante da modifiche appositamente apportate in prospettiva di una programmata cessione) che amalgama le mansioni demandate ai vari addetti, nell’ambito delle diverse competenze, ma in vista del raggiungimento di comuni risultati (Pret. Milano 10/3/97, est. Mascarello, in D&L 1997, 806)