Pubblico impiego

  • La disciplina del trasferimento del lavoratore, contenuta nell’art. 2103, comma 8, c.c. - norma applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato - postula il carattere unilaterale e definitivo dell’assegnazione del dipendente alla nuova sede di lavoro; la disposizione in questione non può quindi applicarsi al provvedimento che, nell’ambito di una fattispecie a formazione progressiva, disponga il rientro in patria, dopo un quinquennio, di un dipendente civile del Ministero della Difesa temporaneamente assegnato all’ufficio dell’addetto militare all’estero. (Cass. 7/7/2020 n. 2931, Pres. Nobile Est. Blasutto, in Lav. nella giur. 2020, con nota di A. Tampieri, Sulla riassegnazione in Italia del pubblico dipendente in servizio temporaneo all’estero, 1066)
  • I provvedimenti di restituzione all’Amministrazione di appartenenza di personale comandato non rientrano nell’ambito di applicabilità dell’art. 22 l. n. 300 del 1970 e dell’art. 18 del contratto collettivo quadro del 7 agosto 1998. Infatti, quegli articoli di legge e di contratto si applicano in ipotesi di “trasferimento” del lavoratore sindacalista da un’unità produttiva a un’altra all’interno dell’organizzazione del soggetto datore di lavoro di quel dipendente. (Trib. Roma 26/11/2012, Giud. Sordi, Lav. nella giur. 2013, 526)
  • L'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, che disciplina, con effetti retroattivi, l'anzianità giuridica ed economica riconosciuta del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale A.T.A. (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato in termini meno favorevoli di quelli in precedenza stabiliti, possiedem tutti i requisiti essenziali della norma di interpretazione autentica rispetto alla norma interpretata di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999. (Corte App. Bologna 12/12/2008, Pres. Castiglione Rel. Brusati, in Lav. nelle P.A. 2008, 1128) 
  • Il provvedimento del Ministero della Giustizia di temporanea sospensione dell'esecuzione di trasferimenti già concessi al proprio personale, in attesa della definizione delle nuove piante organiche degli Uffici giudiziari previste dall'art. 74, D.L. n. 112/2008, va qualificato come atto di gestione e non come atto di macro-organizzazione. A prescindere dalla sua qualificazione, il provvedimento ministeriale non può incidere sui diritti soggettivi già riconosciuti e si pone in violazione della stessa normativa di legge posta a fondamento dell'atto di sopsensione, consentendo al giudice ordinario di accogliere l'istanza cautelare del dipendente e di ordinare al Ministro della Giustizia l'immissione in possesso del lavoratore trasferito. (Trib. Foggia 10/11/2008, ord., Est. Chiddo, in Lav. nella giur. 2009, con commento di Lucia Martino, 177) 
  • I provvedimenti emanati dalla Regione per il trasferimento del personale costituiscono espressione di un potere pubblicistico e appartengono alla categoria degli atti amministrativi aventi a oggetto la fissazione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici (adottati dall'amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2, comma 1). Ogni altra determinazione relativa all'organizzazione degli uffici, unitamente alle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, è invece assunta dagli organi preposti alla gestione della stessa mediante capacità e poteri del datore di lavoro privato. Il trasferimento del ricorrente è da ricondurre agli atti di gestione del rapporto che sono espressione di attività di diritto privato e che incidono in via diretta sul contratto di lavoro del dipendente. Nel caso in cui vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di diritto pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio ordinario, in cui la tutela è assicurata dalla disapplicazione dell'atto ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2). (Cass. 7/10/2008 n. 24738, Pres. Celentano Rel. Curcuruto, in Lav. nelle P.A. 2009, con commento di Monica Ferretti, "Trasferimenti di attività tra soggetti pubblici: passaggio personale e natura degli atti. Quando a trasferirsi è il dirigente", 1093)
  • Nel caso di trasferimento nei ruoli statali del personale ATA degli enti locali a norma dell'art. 8 della l. n. 24 del 1999, la possibilità di opzione per la permanenza in servizio presso l'ente di provenienza è subordinata all'inesistenza di corrispondente profilo professionale presso l'ente di destinazione, secondo un giudizio non strettamente formale che tiene in conto le qualifiche e i profili posseduti dal lavoratore presso l'ente locale di provenienza e non quelli astrattamente corrispondenti alle diverse mansioni di fatto ivi espletate (nella specie la Corte ha ritenuto correttamente precluso l'esercizio del diritto d'opzione per il lavoratore inquadrato nella categoria B/2 CCNL comparto Enti locali trasferito nei ruoli statali con inquadramento A/2 CCNL comparto Scuola). (Cass. 19/9/2008 n. 23901, Pres. Celentano Rel. Curcuruto, in Lav. nelle P.A. 2008, 884)
  • Le ripetute denunce all'autorità amministrativa e alla magistratura ordinaria nei confronti del Capo d'Istituto da parte di un docente possono costituire e integrare il fondamento dell'atto di trasferimento per incompatibilità ambientale dello stesso. A seguito del d.l. n. 147/2007 (convertito in l. n. 176/2007) il parere del consiglio di disciplina (nel caso il Consiglio del personale) è obbligatorio, ma non vincolante, di tal che l'Intendente scolastico può motivatamente discostarsene. (Fattispecie relativa a scuola pubblica della Provincia di Bolzano: il principio è rapportabile, in relazione alle scuole statali, alla competenza del direttore dell'Ufficio scolastico regionale. In senso conforme, sempre con riferimento a personale della scuola e in applicazione dell'art. 2103 c.c., circa l'idoneità della presentazione di ripetute denunce alla magistratura a giustificare il trasferimento del lavoratore, è la sentenza della Corte di Cassazione del 20 luglio 2003, n. 11589). (Trib. Bolzano 9/4/2008, ord., Pres. Muscetta Est. Puccetti, in Lav. nelle P.A. 2008, 414)
  • In tema di trasferimento del personale degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, nei ruoli del personale A.T.A. statale, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza nel solo caso di personale con qualifiche e profili professionali che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale, cosicchè, in caso di trasferimento, dovrebbero essere assegnati a un diverso profilo professionale, restando escluso che questa situazione possa essere riscontrata nello svolgimento di fatto, alle dipendenze dell'ente locale e per conto delle istituzioni scolastiche statali, di mansioni non corrispondenti alla qualifica e profilo di inquadramento. (Cass. 7/3/2007 n. 5234, in Lav. nelle P.A. 2007, 556)
  • La radicale riforma del pubblico impiego (c.d. contrattualizzazione), ha quale risultato precipuo quello di rendere tendenzialmente operante nel settore tutta la disciplina del lavoro privato, cosicchè il provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente configura atto di gestione del rapporto di lavoro, ha natura squisitamente privatistica e deve essere valutato alla stregua dell'art. 2103 c.c.; ne consegue che la revoca del dipendente il quale abbia in un primo tempo dato il proprio consenso al trasferimento, è priva di effetti. (Corte d'Appello Firenze 7/./2003, Pres. Drago Est. Amato, in D&L 2003, 949, con nota di Maria Valentina Casciano, "Trasferimento del pubblico dipendente: ancora incertezze tra vecchia e nuova disciplina")
  • Al personale amministrativo tecnico ed ausiliario (c.d. personale Ata) trasferito ai sensi dell'art. 8 3/5/99 n. 124 dagli Enti locali alla dipendenza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca deve essere riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata presso gli Enti locali di provenienza. (Trib. Milano 23/4/2002, Est. Salmeri, in D&L 2002, 629, con nota di Patrizia Montagna, " Trasferimento di personale tra amministrazioni e tutela dell'anzianità")
  • Con la privatizzazione del rapporto di lavoro la pubblica amministrazione agisce con ipoteri e la capacità del privato datore di lavoro; pertanto è da escludersi che residui in capo ad essa un potere di autotutela, consistente nella revoca di un atto di gestione del personale per esigenze pubbliche; pertanto, la revoca del trasferimento deve essere qualificata come nuovo trasferimento, rispetto al quale si deve indagare la sussistenza delle "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" di cui all'art. 2103 c.c., applicabile alla fattispecie (Trib. Genova 26/5/00, est. Ravera, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 928, con nota di Paci, Sulla revoca del trasferimento del dipendente: dall'"autotutela" della p.a. all'art. 2103 c.c.)
  • L'assegnazione del dirigente di prima nomina che fosse già alle dipendenze dell'amministrazione non può essere qualificata come "trasferimento": pertanto, ove il dirigente ricopra anche l'incarico di dirigente sindacale non è necessario richiedere all'organizzazione sindacale di appartenenza il preventivo nulla osta disposto dall'art. 22 L. n. 33/70 (Trib. Brindisi, 26/5/00, ord., pres. Sinisi, est. Brocca, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 240, con nota di Di Rollo, Sull'assegnazione della sede ai dirigenti di prima nomina: problemi di competenza territoriale del giudice e diritti sindacali)
  • E' nullo il trasferimento del dirigente di un comune, in mancanza di accordo tra amministrazione e dirigente circa l'attribuzione del nuovo incarico; va, di conseguenza, ordinata la reintegrazione del dirigente nell'incarico precedentemente rivestito (Trib. Napoli 20/6/00, pres. e est. Del Vecchio, in Foro it. 2001, pag. 718, con nota di Nicosia, I nuovi meccanismi di responsabilizzazione della dirigenza pubblica: gli incarichi di funzione dirigenziale)
  • Va rigettato il reclamo avverso l'ordinanza cautelare che ha disposto la sospensione dell'ordine di servizio col quale l'assessore ai trasporti ed alle comunicazioni della regione siciliana ha trasferito un dirigente da uno ad altro incarico, senza aver ottenuto il preventivo parere del consiglio di direzione dell'assessorato, prescritto dall'art. 88, l.reg. Sicilia 7/71 (Trib. Catania 20/6/00 ordinanza, pres. Branciforti, est. Cordio, in Foro it. 2001, pag. 718, con nota di Nicosia, I nuovi meccanismi di responsabilizzazione della dirigenza pubblica: gli incarichi di funzione dirigenziale)