Disciplina contrattuale

  • In tema di trasferimento del lavoratore, qualora il Ccnl stabilisca che la disciplina contrattuale in materia non si applica ai trasferimenti disposti nell’ambito del comprensorio, è viziata da omessa motivazione la sentenza di merito che faccia senz’altro applicazione del disposto dell’art. 2103 c.c., trascurando di esaminare la disposizione contrattuale, di definire la nozione di comprensorio e di accertare la configurabilità del presupposto dell’esistenza di due distinte unità produttive o dell’ipotesi di mero passaggio da uno stabilimento all’altro. (Cass. 14/2/2004 n. 2873, Pres. Dell’Anno Rel. D’Agostino, in Lav. nella giur. 2005, con commento di Edoardo Rossi, 355)
  • Deve ritenersi illegittima per manifesta irragionevolezza la clausola di un contratto collettivo che preveda quale criterio per l'individuazione dei lavoratori da trasferire la maggior prossimità all'età pensionabile con conseguente illegittimità del trasferimento del lavoratore prescelto in applicazione di tale criterio (Pret. Milano 27/5/96, est. Curcio, in D&L 1997, 131)
  • Dalla clausola del CCNL di settore che, con riferimento al trasferimento del lavoratore, impone al datore di lavoro di tener conto dell'eventuale sussistenza di condizioni personali e di famiglia ostative al trasferimento consegue l'obbligo per il datore di ascoltare preventivamente il lavoratore da trasferire onde accertare la ricorrenza di condizioni personali e familiari che sconsiglino il trasferimento, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo comporta l'illegittimità del trasferimento (Pret. Torre Annunziata, sez. Sorrento, 31/10/95, est. Lauro, in D&L 1996, 698)
  • Il trasferimento di un dipendente del Banco di Napoli con venti anni di servizio non può avvenire se non a domanda, ai sensi dell'art. 23, terzo alinea, del Regolamento per il personale del Banco; la mancanza del consenso del dipendente, che sia altresì padre di un ragazzo portatore di handicap, costituisce ulteriore motivo di illegittimità del trasferimento, ai sensi dell'art. 33 c. 5 L. 104/82 (Pret. Napoli 3/1/95, est. Vitiello, in D&L 1995, 639)