In genere

  • L’importo corrispondente alla indennità per ferie non godute costituisce base contributiva imponibile anche nell’ipotesi in cui sia decorso il termine di 18 mesi previsto dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, a prescindere dall’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro o meno. (Cass. 17/11/2020 n. 26160, Pres. Manna Rel. Calafiore, in Lav. nella giur. 2021, 197)
  • Il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore il godimento cumulativo delle ferie in prossimità del pensionamento, avendo colpevolmente creato i presupposti di tale situazione ed essendo l’istituto delle ferie preordinato al recupero delle energie psico-fisiche nel corso del rapporto di lavoro e non alla fine dello stesso. (Cass. 9/3/2017, n. 6115, Pres. Curzio Est. Arienzo, in Riv. It. Dir. Lav. 2017, con nota di V. F. Giglio, “Lo strano comportamento ‘quantistico’ dell’indennità sostitutiva delle ferie”, 695)
  • Non può ritenersi sufficiente, per il lavoratore, comunicare via fax il periodo di ferie richiesto, senza accertarsi anche che il fax possa essere ricevuto in tempo dagli organi aziendali preposti alla concessione delle ferie. Il lavoratore richiedente le ferie, infatti, deve mettere in condizioni l’azienda di predisporre la sua sostituzione nei giorni di assenza al fine di non interrompere il servizio, sicché appare del tutto irrituale e inaccettabile la prassi di comunicare i propri giorni di ferie addirittura in data successiva al momento di effettivo inizio. (Corte app. Lecce 14/11/2016, Giud. Ferreri, in Lav. nella giur. 2017, 210)
  • L'art. 5, comma 6, Ccnl Comparto Sanità - 2 Biennio Economico 2000-2001 va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in una unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo. (Trib. Trieste 17/5/2010, Giud. Rigon, in Lav. nella giur. 2010, 844) 
  • Il periodo di due settimane consecutive di godimento delle ferie nell'anno di maturazione indicato dal primo comma dell'art. 10, d.lgs. n. 66/2003 deve essere considerato diritto insopprimibile del lavoratore; esso, dunque, può anche consentire in estrema ipotesi - allorchè l'anno di maturazione si stia esaurendo - l'unilaterale determinazione temporale del lavoratore, che dal datore non abbia ricevuto indicazioni concrete circa l'effettivo godimento entro il 31 dicembre. (Corte app. Firenze 3/4/2007, Pres. Pieri Est. Amato, in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di P. Albi, "Il patrimonio costituzionale europeo e il diritto alle ferie come diritto fondamentale", 106)
  • Qualora il contratto collettivo preveda un periodo di tre settimane consecutive nell'anno di maturazione, da godersi tuttavia nel periodo estivo, lo spostamento delle ferie richieste dal lavoratore, maturate oltre le due settimane di legge, può essere determinato dal datore di lavoro oltre l'anno di maturazione soltanto qualora il datore medesimo comunichi e motivi esplicitamente il carattere eccezionale e imprevedibile delle esigenze di servizio che non permettono il godimento anche della terza (contrattuale) settimana di ferie consecutive. (Corte app. Firenze 3/4/2007, Pres. Pieri Est. Amato, in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di P. Albi, "Il patrimonio costituzionale europeo e il diritto alle ferie come diritto fondamentale", 106)
  • Nella determinazione della durata delle ferie ex art.2109, capoverso, c.c., l'autonomia privata trova un limite nella necessità, imposta dall'art. 36 Cost., di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia. Il diritto alle ferie, infatti, non ha solo la funzione di corrispettivo della prestazione lavorativa, ma soddisfa anche esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale tutelando il suo diritto alla salute, nell'interesse dello stesso datore. In tale ottica le ferie sono da intendersi eminentemente come periodo di "tempo libero" prefigurato dalla Costituzione per la realizzazione da parte del lavoratore delle esigenze innanzi indicate, piuttosto che per esclusivo ristoro di energie usurate nella prestazione di lavoro, da fruirsi necessariamente in stato di salute (cfr. Corte Cost. n. 616/87) o almeno in condizioni fisiche compatibili con la funzione di riposo e ricreazione, propria dell'istituto delle ferie (Cass. S.U. 23/2/98, n. 1947) (Cass. S.U. 12/11/01, n. 14020, pres. Vela, est. Roselli, in Lavoro e prev. oggi 2002, pag. 125; in D&L 2002, con nota di Muggia, "Diritto alle ferie. Legato alla sola esistenza del rapporto di lavoro o come corrispettivo delle avvenute prestazioni lavorative?")
  • E' incostituzionale l'art. 20, 16° comma, l. 26/7/75, n. 354, nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito (o alla relativa indennità sostitutiva) al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria (Corte Cost. 22/5/01, n. 158, pres. Ruperto, est. Santosuosso, in Foro it. 2001, pag. 2139 e in Lavoro giur. 2001, pag. 643, con nota di Mannacio, Il diritto alle ferie del detenuto che lavora; in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag.986)
  • Non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione compiuta dal giudice di merito circa la violazione dell'obbligo di diligenza per mancato utilizzo del periodo feriale per la reintegrazione delle energie psico-fisiche o la violazione dell'obbligo di non concorrenza che si suppongono effettsuati dal lavoratore che durante il periodo feriale presti attività per latro datore. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto insindacabile il giudizio di mancata violazione dei suddetti obblighi effettuato dal Tribunale in relazione al caso in cui una guardia giurata abbia lavorato durante le ferie quale portiere o custode presso un condominio (Cass. 24/10/00, n. 13986, pres. Spanò, in Lavoro giur. 2001, pag. 146, con nota di Sgarbi, Il punto in tema di ferie lavorate, sia presso il datore abituale che presso altri)
  • E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 36, terzo comma, Cost., il penultimo comma dell'art. 22, all. A, del r.d. 8/1/31, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna e in regime di concessione") nella parte in cui prevede che l'agente possa non fruire nel corso dell'anno lavorativo del periodo di congedo ordinario spettantigli e da esso richiesto - con conseguente rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno successivo - "per esigenze di servizio" anziché "per eccezionali, motivate esigenze di servizio". (Corte Cost. 19/12/90, n. 543, pres. Conso, est. Spagnoli, in Argomenti dir. lav. 2001, pag. 702)