Retribuzione

  • Retribuzione delle ferie del capotreno: devono essere computate anche le indennità scorte e vendita titoli.
    Il Giudice meneghino aderisce all’orientamento formatosi nel medesimo foro e afferma che nella retribuzione spettante ai capi treno durante il periodo di ferie devono essere incluse, oltre all’indennità di assenza dalla residenza e all’indennità di utilizzazione parte variabile, anche l’indennità “di scorte vetture eccedenti” e l’indennità “per vendita titoli di viaggio”. Il Tribunale, nell’accertare la nullità dell’art. 30 del CCNL attività ferroviarie, ha escluso l’aleatorietà dell’indennità per vendita dei titoli di viaggio in quanto rientrante nelle ordinarie mansioni di capotreno. Analogamente, anche per l’indennità “scorte vetture eccedenti” il Giudice ha riconosciuto che essa è condizionata dal numero di vetture del convoglio ed è strettamente correlata con le mansioni svolte. (Trib. Milano 4/5/2023, Giud. Porcelli, in Wikilabour, Newsletter n. 11/23)
  • In materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cosiddetti istituti indiretti (tra cui le ferie), non esiste nell’ordinamento un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per lavoro notturno prestato con continuità può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto dalla disciplina collettiva mediante il riferimento alla retribuzione “normale, ordinaria o di fatto o globale di fatto”, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui agli articoli 1362 segg., c.c., fornendo adeguata motivazione. (Nella specie, concernente un dipendente della Azienda Municipale di Igiene Ambientale di Palermo, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la suddetta computabilità, ritenendo sufficiente il carattere di normalità e continuità del lavoro notturno e senza indicare gli elementi da cui desumeva la volontà delle parti in tal senso, nonostante il tenore letterale della clausola dei CCNL di settore del 1991 e del 1995, articolo 26, attribuiva alla maggiorazione percentuale per lavoro notturno). (Cass. 6/10/2005 n. 19425, Pres. Sciarelli Rel. Balletti, in Lav. e prev. oggi 2005, 2001)
  • Attesa la inesistenza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione e considerata la mancanza, in ordine alle ferie, di indicazioni legislative specifiche sulla determinazione della loro retribuzione, ai fini del riconoscimento al computo, nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale, della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità, in quanto occorre che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale ( o “ordinaria” o “di fatto” o “globale di fatto”). (Nella specie la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano fondato la decisione esclusivamente sulla norma retributiva e quindi normale dell’indennità di lavoro notturno prestato in turni periodici prestabiliti dai dipendenti delle Poste Italiane Spa, senza peraltro spiegare i motivi per cui – se l’art. 14, comma ottavo, del Ccnl applicabile, nel riconoscere in particolari fattispecie una indennità per ferie maturate e non godute, si riferiva alla “retribuzione fissa base giornaliera di cui all’art. 56” e se quest’ultimo includeva nella relativa nozione solo alcune voci – si sarebbero dovute comprendere nella retribuzione feriale anche voci non contemplate, come la indennità per lavoro notturno). (Cass. 16/12/2004 n. 23422, Pres. Mercurio Rel. La Terza , in Dir. e prat. lav. 2005, 1300)
  • Nel periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione uguale a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato, comprensiva pertanto, della media dei compensi per lavoro straordinario percepiti nell'anno di riferimento. (Trib. Milano 5/6/2004, Est. Ianniello, in D&L 2004, 386)
  • Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ne consegue che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono costituire base di calcolo per la retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza di previsioni legislative, dalla contrattazione collettiva, che può liberamente far riferimento alla retribuzione normale, o ordinaria, o di fatto, o globale di fatto. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la motivazione del giudice di merito il quale, interpretando il Ccnl applicabile ai postelegrafonici, aveva escluso che la contrattazione collettiva rimandasse, ai fini della determinazione del compenso feriale, alla retribuzione globale di fatto, e pertanto che per essa si potesse tener conto dell'emolumento corrisposto per il lavoro notturno, collocato dall'art. 71 del contratto collettivo tra le indennità, e quindi privo di natura retributiva. (Cass. 7/4/2003, n. 5408, Pres. Trezza, Rel. De Renzis, in Dir. e prat. lav. 2003, 2106)
  • Ancorché nel nostro ordinamento la retribuzione durante il periodo feriale sia garantita da norma costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) oltre che da norma codicistica (art. 2099 c.c.), poiché queste fonti legali non contengono alcuna previsione sulla determinazione e sui criteri di computo della retribuzione stessa, tale determinazione deve essere rimessa alla contrattazione collettiva - e, nel rispetto di questa, al patto individuale - ad essa competendo l'individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci che concorrono a formarla. Pertanto la facoltà di fissare la retribuzione per il periodo feriale, riconosciuta alla contrattazione collettiva trova un limite, sindacabile dal giudice del lavoro ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 3 Cost., nella necessità che il livello di tale retribuzione sia adeguato ad assicurare l'indifferenza del lavoratore circa l'effettiva fruizione delle ferie stesse (Cass. 20/11/00, n. 14955, pres. Prestipino, est. De Matteis, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 84)