In genere

  • La retribuibilità del periodo di congedo straordinario per fruire di cure termali esige, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 12/9/83, n. 463 (convertito, con modifiche, dalla l. n. 638/83), la produzione, da parte dell'interessato, di apposita prescrizione di medico specialista della U.S.L., da cui risulti motivata attestazione della sussistenza di effettive attuali esigenze terapeutiche o riabilitative, tali che, pur a prescindere da una situazione di indifferibilità, possono essere più efficacemente soddisfatte se le cure stesse siano praticate tempestivamente e, perciò, in periodo extraferiale (Cass. 2/1/01, n. 14, pres. Santojanni, est. Mercurio, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 103)
  • Le cure termali richieste dai lavoratori, in presenza delle condizioni previste dall'art. 16 c. 4 e 5 L. 412/91, possono essere fruite in periodo extraferiale anche quando le ferie siano state programmate – in esecuzione di obblighi imposti dalla contrattazione collettiva – in periodi non coincidenti con quelli in cui le cure stesse devono essere effettuate (Pret. Parma 21/5/96, est. Ferraù, inD&L 1997, 133)