Questioni di procedura

  • Ove concorrano da un lato la risoluzione del rapporto associativo a seguito di delibera di esclusione e dall’altro la risoluzione del rapporto di lavoro per concorrente licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, opera la vis attractiva di cui all’art. 40 comma 3 c.p.c. e quindi entrambe le relative controversie fra il socio lavoratore e la società cooperativa rientrano nella competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro. (Cass. 21/11/2014 n. 24917, ord., Pres. Curzio Est. Blasutto, in Lav. nella giur. 2015, con commento di Luigi Andrea Cosattini, 243)
  • Nel caso in cui siano disposti contestualmente esclusione dalla compagine sociale e licenziamento e il socio lavoratore abbia tempestivamente impugnato entrambi i provvedimenti avanti il Giudice del lavoro, quest’ultimo è competente a decidere anche sull’esclusione ai sensi dell’art. 40, 3° comma, c.p.c., e qualora decida l’annullamento di entrambi, può altresì disporre la reintegrazione del dipendente facendo applicazione dell’art. 18 SL. (Trib. Voghera 5/7/2010, est. Dossi, in D&L 2010, con nota di Marco Maffuccini, “Ancora sulla tutela del socio/lavoratore di cooperativa”, 907)
  • E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega, l'art. 1 comma 1, D.Lgs. 17/1/03 n. 5 (definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 L. 3/10/01 n. 366), limitatamente alle parole: "incluse quelle connesse a norma degli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 36, c.p.c."; l'art. 12 della L. 3/10/01 n. 366 non ha infatti conferito al Governo alcuna delega per intervenire in materia di rito applicabile ai procedimenti connessi, materia che deve pertanto restare regolata dall'art. 40 c.p.c. (Corte Cost. 12/3/2008 n. 71, Pres. Bile Rel. Amirante, in D&L 2008, con nota di Alberto Guariso, "E finalmente finì la peregrinazione del socio lavoratore da un giudice all'altro", 90, e in ADL 2008, con commento di Stella Laforgia, 1444)
  • Dopo la riforma del lavoro in cooperativa operata dalla L. 14/2/03 n. 30 il rapporto di lavoro del socio lavorativo ha un carattere più marcatamente strumentale rispetto al rapporto societario, ma conserva comunque una sua autonomi, come ben risulta dal mantenimento dell'aggettivo "ulteriore" nell'art. 1, c. 3°, L. 3/4/01 n. 142. Alla duplicità dei rapporti corrisponde poi la duplicità delle tutele, sicché tutte le controversie attinenti situazioni giuridiche generate esclusivamente dalla prestazione lavorativa, devono essere assoggettate al rito del lavoro (nella specie il giudice del lavoro, in assenza di esclusione della compagine sociale, ha ritenuto la propria competenza per le domande attinenti l'asserita illegittimità del contratto a progetto stipulato con il socio - che è stata respinta - e il risarcimento del danno da anticipato recesso del committente, che è stata accolta). (Trib. Genova 26/1/2008, Est. Basilico, in D&L 2008, 354)
  • E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, lett. d), l. 14 febbraio 2003, n. 30, nella parte in cui esso sottrae al giudice del lavoro le controversie tra soci e cooperative di lavoro, relative a prestazioni rese dai soci e attinenti all'oggetto sociale, modificando l'art. 5, secondo comma, l. 3 aprile 2001, n. 142. (Corte Cost. 28/12/2006 n. 460, ord., Pres. Flick Est. Vaccarella, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di L. Imberti, "Disciplina processuale per le controversie tra socio lavoratore e cooperativa: la Corte Costituzionale non prende posizione e il problema rimane aperto", 540)
  • Nell’ambito del fenomeno cooperativo permane, anche dopo le modifiche della L. 3/4/01 n. 142 introdotte dalla L. 14/2/03 n. 30, una duplicità tra il rapporto associativo, che riguarda l’esercizio in comune dell’impresa a scopo mutualistico e il rapporto di lavoro, che non dà luogo di per sé a prestazioni mutualistiche; ne consegue che le controversie inerenti il rapporto di lavoro restano di competenza del giudice del lavoro. (Trib. Milano 3/5/2005, ord., Est. Beccarini, in D&L 2005, con nota di Alberto Guariso-Marco Maffuccini, “Cooperative: rito e competenza alla prova del nuovo diritto societario”, 276)
  • La previsione di cui all’art. 5, 2° comma, ultimo periodo, L. 3/4/01 n. 142, come modificato dalla L. 14/2/03 n. 30, deve essere riferita alle controversie relative all’estinzione del rapporto mutualistico, mentre la controversia in ordine all’autonoma estinzione del rapporto di lavoro per ragioni attinenti esclusivamente quest’ultimo, resta di competenza del giudice del lavoro. In caso di illegittimo licenziamento del socio lavoratore, qualora la cooperativa abbia contestualmente disposto anche l’esclusione dello stesso dalla compagine sociale, il Giudice, non potendo fare applicazione dell’art. 18 SL (stante l’espressa esclusione di cui all’art. 2 L. 3/4/01 n. 142) deve applicare le sanzioni proprie del regime di stabilità obbligatoria di cui all’art. 8 L. 15/7/66 n. 604. (Trib. Milano 19/4/2005, Est. Ianniello, in D&L 2005, con nota di Alberto Guariso-Marco Maffuccini, “Cooperative: rito e competenza alla prova del nuovo diritto societario”, 276)
  • Il testo novellato dell’art. 5 della legge n. 142 del 2001, che attribuisce alla competenza del tribunale ordinario le controversie tra socio e cooperativa relative alle prestazioni mutualistiche, costituisce una norma eccezionale, che deve essere interpretata nel rigido rispetto della lettera e della ratio ad essa sottesa, con impossibilità di estensione, quindi, alle controversie riguardanti i diritti sostanziali e previdenziali dei soci-lavoratori (nella fattispecie, è stata attribuita al giudice del lavoro la controversie relativa alla impugnazione di una delibera di esclusione del socio). (Cass. 18/1/2005 n. 850, Pres. Sciarelli Rel. Vidiri, in Dir. e prat. lav. 2005, 1468)
  • Anche in base all’art. 5, comma 2, L. n. 142/2001, pur nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 30/2003, le controversie relative al rapporto di lavoro e non afferenti al rapporto associativo appartengono alla competenza del giudice del lavoro. Infatti, il rapporto di lavoro del socio lavoratore continua ad essere “ulteriore” rispetto al rapporto associativo e come tale costituisce il titolo giuridico dello svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito della società cooperativa, cui si rendono applicabili le relative discipline sostanziale e processuale. (Nel caso di specie, il giudicante ha ritenuto che la domanda relativa al pagamento di somme retributive è di competenza del giudice del lavoro, anche se afferente al lavoro prestato nell’ambito del rapporto associativo). (Trib. Parma 1/3/2004, ord., Est. Brusati, in Lav. nella giur. 2004, con commento di Giovanni Ferraù, 977)
  • La controversia insorta tra socio lavoratore e cooperativa, avendo ad oggetto la rivendicazione del rapporto di lavoro subordinato è di competenza del giudice del lavoro. (Trib. Salerno 18/12/2003, Est. Maimenti, in Lav. nella giur. 2004, 1006)
  • La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. ha effetti sospensivi anche sul termine previsto dall'art. 2527 c.c. E' pertanto tempestiva l'opposizione alla delibera di esclusione da socio di cooperativa a mezzo di deposito del ricorso al giudice del lavoro entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esclusione e tenuto conto della citata sospensione (nella fattispecie, il ricorso non conteneva contestazione della natura associativa del rapporto. (Trib. Firenze 31/10/2003, Est. Lococo, in D&L 2004, 456, con nota di Roberto Muller, "Sulla sospensione del termine per l'opposizione alla delibera di esclusione del socio per effetto della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione")
  • La modifica dell'art. 5 L. 3/4/01 n. 142 introdotta dall'art. 9 lett. D) L. 14/2/03 n. 30 non incide sulla speciale procedura ex art. 28 SL, che resta di competenza del Giudice del lavoro. (nella specie art. 20 Ccnl 8/6/2000 cooperative sociali). (Trib. Voghera 2/10/2003, decr., Est. Oneto, in D&L 2003, 735, con nota di Alberto Guariso, "Il socio lavoratore tra rito ordinario e rito del lavoro")
  • Ai sensi dell'art. 5 L. 3/4/01 n. 142 come modificato dall'art. 9 L. 14/2/03 n. 30 rientrano nella competenza del giudice ordinario non solo le questioni attinenti al rapporto associativo, ma anche tutte le controversie relative al rapporto "ulteriore" di lavoro. (Trib. Milano 28/4/2003, Ord., Est. Negri della Torre, in D&L 2003, 735)
  • La domanda di impugnazione dell'esclusione del socio da una cooperativa di lavoro, proposta congiuntamente alla domanda di impugnazione del licenziamento, deve essere esaminata dal Tribunale secondo il rito del lavoro, poiché tale rito è munito-ai sensi dell'art. 40, 3° comma c.p.c.-di "vis attrattiva prevalente" rispetto al rito ordinario; detto esame deve essere tuttavia compiuto dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis n. 5 c.p.c. (Trib. Genova 12/11/2002, Est. Barenghi, in D&L 2003, 467)
  • L'applicabilità dell'art. 2 L. 3/4/01 n. 142 non è subordinata all'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 L. cit., che non è abilitato ad intervenire in materia di risoluzione del rapporto; in applicazione di detto art. 2 il Giudice-laddove non possa fare applicazione dell'art. 18 SL per essere stato il licenziamento adottato insieme all'esclusione, né possa applicare la L. 15/7/66 n. 604 per essere la cooperativa al di sopra dei limiti dimensionali ivi previsti-dovrà disporre il risarcimento del danno secondo i criteri di diritto comune. (Trib. Genova 12/11/2002, Est. Barenghi, in D&L 2003, 467)
  • In ipotesi di illegittimo licenziamento da una cooperativa di lavoro, qualora il Giudice non possa applicare l'art. 18 SL per essere il licenziamento stato intimato contestualmente all'esclusione dalla cooperativa e debba pertanto disporre solo in ordine al risarcimento del danno, non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il giudizio sull'esclusione e quelle sul licenziamento. (Trib. Genova 12/11/2002, Est. Barenghi, in D&L 2003, 467)
  • Quando siano fatte valere in giudizio l'illegittimità dell'esclusione dalla cooperativa del socio lavoratore e l'illegittimità del contestuale licenziamento, la competenza del giudice del lavoro sussiste-in presenza di clausola compromissoria contenuta nello Statuto della cooperativa-unicamente in relazione alla seconda questione, mentre le questioni inerenti il venir meno del rapporto associativo, restano-ai sensi dell'art. 5, 2° comma, L. 3/4/01 n. 142-di competenza del collegio arbitrale. Qualora il Giudice del lavoro, adito dal socio lavoratore illegittimamente licenziato e contestualmente espulso dalla cooperativa, rilevi la propria incompetenza rispetto alla domanda di impugnazione dell'esclusione, può comunque statuire sull'illegittimità del licenziamento, ma in ordine alle domande di reintegrazione e risarcimento-non potendo dispor4re la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. allorchè non sia pendente la causa sulla espulsione-deve invece dichiararne la temporanea improseguibilità. È illegittimo il licenziamento del socio lavoratore disposto all'esito di un periodo di prova superiore al massimo legale, quand'anche detto periodo sia previsto dal regolamento della cooperativa consegnato al dipendente e da questi controfirmato. (Trib. Genova 26/7/2002, Est. Basilico, in D&L 2003, 1055, con nota di Silvia Balestro, "Esclusione dalla cooperativa, licenziamento e processo")
  • Le controversie attinenti alle prestazioni di lavoratori soci di cooperative rientrano, anche in assenza di subordinazione, nella competenza funzionale del giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c.; conseguentemente, anche in presenza di clausola compromissoria contenuta nello statuto della cooperativa, deve ritenersi sempre sussistente la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, in applicazione degli artt. 4 e 5 L. 11/8/73 n. 533 (Pret. Milano 12/2/99, est. Curcio, in D&L 1999, 351)
  • Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751 bis, n. 1, c.c. sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il credito del socio della cooperativa di produzione e lavoro, non integrando alcuna ipotesi di ingiustificata disparità di trattamento (Corte Cost. 30/12/98 n. 451, pres. Granata, rel. Marini, in D&L 1999, 499, n. Faleri, Ancora sulla posizione giuridica del socio di cooperativa di produzione e lavoro: il privilegio per i crediti non spetta)
  • La controversia tra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, ancorché attinente a prestazioni lavorative comprese tra quelle svolte nell'esercizio dei fini istituzionali dell'ente e dunque rientranti nel rapporto "associativo", è devoluta al giudice del lavoro, in quanto il rapporto da cui trae origine è equiparabile a quelli previsti dall'art. 409 c.p.c. (Cass. 30/10/98 n. 10906, in Foro it. 2000, pag. 912, con nota di Ricci, Tendenze giurisprudenziali in materia di lavoro nelle cooperative: qualificazione del rapporto, competenza giurisdizionale, trattamento retributivo, diritti sindacali)