Sospensione del termine

  • Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel contratto di formazione e lavoro lo schema causale è arricchito dall'elemento della formazione e l'apposizione del termine appare funzionale alle finalità formative, in quanto la mera prestazione lavorativa non esaurisce i contenuti sinallagmatici del contratto. Ne consegue che il decorso del termine massimo di durata del contratto può essere sospeso e il termine stesso differito in tutti i casi in cui si verifichino fatti - oggettivamente impeditivi della formazione professionale - che, mentre non producono un automatico effetto estintivo del rapporto, ne devono consentire la proroga per un periodo pari a quello di sospensione, ai fini del completamento della formazione. (Cass. 5/10/2006 n. 21369, Pres. Sciarelli Est. Di cerbo, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Filippo Notaro, "Aspettativa per motivi politici e slittamento del termine di cessazione del contratto di formazione e lavoro", 608)
  • Lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive da parte del lavoratore costituisce espressione di un principio costituzionale; e poichè l'aspettativa costituisce uno dei possibili modi di attuazione di quel principio, deve ritenersi che il rapporto sia soggetto a sospensione per tutta la durata della carica elettiva, anche quando si tratti di contratto di formazione e lavoro. (Cass. 5/10/2006 n. 21369, Pres. Sciarelli Est. Di cerbo, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Filippo Notaro, "Aspettativa per motivi politici e slittamento del termine di cessazione del contratto di formazione e lavoro", 608)
  • Il servizio militare di leva prestato nel corso del rapporto di formazione lavoro ha effetto sospensivo del termine contrattuale  e determina la proroga del rapporto medesimo per un periodo pari a quello della sospensione (Cass. 13/12/97, n. 12741, pres. Micali, in Argomenti dir. lav. 2000, pag. 416)
  • Il servizio militare di leva prestato nel corso del rapporto di formazione e lavoro ha effetto sospensivo del termine contrattuale e determina la proroga del rapporto medesimo per un periodo pari a quello di sospensione; tale effetto non è, però, automatico, ma dipende dall’esistenza di un’apprezzabile e concreta possibilità di una formazione differita al di fuori dei tempi e dei modi programmati, secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass. 28/3/97 n. 2822, pres. Nuovo, in Argomenti dir. lav. 2000, pag.414) <