Obbligo formativo

  • La violazione degli obblighi di formazione professionale comporta la trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato. (Nella fattispecie è stata disposta la reintegrazione in sede cautelare del lavoratore a fronte dell'accertata violazione dell'obbligo, contenuto nel progetto formativo, di impartire al lavoratore un certo numero di ore di insegnamento teorico, obbligo che è stato ritenuto non sostituibile con tirocinio pratico). (Trib. Milano 3/3/2003, ord., Pres. Chiavenna Est. Santosuosso, in D&L 2003, 731)
  • Nel contratto di formazione e lavoro l'elemento formativo non può essere svalutato al punto tale da porre praticamente nel nulla la funzione del contratto avente pacificamente causa mista. (Trib. Grosseto 24/2/2003, Est. Ottati, in Lav. nella giur. 2003, 585)
  • In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio dea rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 3, comma nono, D.L. n.726/1984, convertito nella L. n. 863/1984), qualora l'inadempimento abbia obiettiva rilevanza in relazione alla finalità di formazione teorico-pratica del dipendente e sia tale da far venire meno la stessa funzione del contratto; la valutazione della rilevanza dell'inadempimento costituisce oggetto di un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica, congrua e completa (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, in relazione ad un contratto di formazione nel settore creditizio, aveva escluso che lo svolgimento del corso teorico nel periodo finale del rapporto configurasse una rilevante violazione degli obblighi di formazione). (Cass. 13/1/2003, n. 320, Pres. Ciciretti, Rel. Filadoro, in Lav. nella giur. 2003, 473)
  • Nel contratto di formazione e lavoro, in caso di contestazione sull'effettivo svolgimento dell'attività formativa prevista dal contratto stesso, grava sul datore di lavoro il relativo onere probatorio e, in caso di mancato assolvimento di tale onere, il contratto deve ritenersi sin dall'inizio a tempo indeterminato. (Trib. Milano 31/1/2002, Est. Cincotti, in D&L 2002, 367)
  • In tema di contratto di formazione e lavoro, un discostamento (anche non lieve) dagli obblighi previsti dal programma di formazione non comporta quell'inadempimento sanzionabile con la conversione del contratto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 726/84 (convertito in l. n. 863/84), qualora si accerti in concreto che il suddetto contratto abbia raggiunto la sua prevalente finalità, che è quella di consentire al giovane un "ingresso guidato nel mondo del lavoro" superando il "gap" determinato da precedenti esperienze di carattere esclusivamente didattico e scolare, perciò caratterizzate da separatezza rispetto al mondo lavorativo (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur rilevando che il numero di ore di formazione teorica impartite era stato inferiore a quello previsto, aveva ritenuto che, per le caratteristiche di tale formazione teorica e per le modalità in cui si era articolata la formazione pratica, non poteva ravvisarsi un difetto funzionale tale da compromettere il raggiungimento del fine "iniziatico" del contratto e da determinare perciò la conversione di esso ex art. 3 D.L. n. 726/84 cit.) (Cass. 9/2/01, n. 1907, pres. Amirante, est. Guglielmucci, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 109)
  • Una divergenza, anche di non lieve entità, fra obblighi previsti dal contratto di formazione e lavoro e concreto svolgimento del rapporto non realizza inadempimento del datore di lavoro sanzionabile con la conversione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove detto svolgimento avvenga con modalità tali - secondo merito che è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - da non compromettere la funzione del suindicato contratto, che, diversamente dall'apprendistato, tende non già alla mera acquisizione della professionalità, ma all'attuazione di una sorta d'ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro (Trib. Milano 25/11/00, est. Salmieri , in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 997)
  • La stipulazione dello speciale contratto di formazione e lavoro è ipotizzabile solo quando, avuto riguardo alla qualificazione iniziale e a quella finale del lavoratore, sia possibile individuare un vero percorso di crescita professionale; diversamente il contratto è viziato ab origine per mancanza della causa (nella specie, è stato accolto il ricorso contro una azienda di trasporti urbani, la quale aveva assunto con c.f.l. tre autisti con la qualifica di "operaio generico" nella prospettiva di far loro acquisire la qualifica di "conducente di linea") (Trib. Pisa 21/9/00, pres. e est. Nisticò, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 422, con nota di Bano, L'inadempimento dell'obbligo formativo nel contratto di formazione e lavoro)
  • Ove la valutazione del giudice di merito circa l'essenzialità dell'inadempimento sia sorretta da motivazione logica ed esaustiva è corretta la decisone di convertire il contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in applicazione dell'art. 3, 9° comma, d.l. n. 729/84, convertito con l. n. 863/84 (nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto inadempimento essenziale la mancata formazione giuridica del lavoratore, svolgente attività di guardia giurata, anche per l'incidenza che tale formazione aveva sul "monte ore" di addestramento previsto dal CCNL) (Cass. 30/8/00, n. 11412, pres. Ianniruberto, est. Celentano, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 422, con nota di Bano, L'inadempimento dell'obbligo formativo nel contratto di formazione e lavoro)
  • Qualora nel corso del contratto di formazione e lavoro il rapporto, pur dopo un iniziale (sproporzionato rispetto al tempo totale) periodo di formazione (corsi ed esercitazioni preliminari per candidati alla qualifica di conducenti di linea), si svolga nel prosieguo secondo le modalità proprie del rapporto ordinario, si determina la nullità del Cfl e quindi la natura, dall'origine, a tempo indeterminato del rapporto di lavoro (Trib. Milano 26 giugno 2000, est. Mascarello, in D&L 2000, 943. In senso conforme, v. Trib. Milano 10 luglio 2000, est. Ianniello, in D&L 2000, 943)
  • Nel contratto di formazione e lavoro l'attività di formazione - che è compresa nella causa del contratto e non deve essere finalizzata a un generico affinamento professionale attraverso un altrettanto generico addestramento, ma al conseguimento della specifica qualificazione professionale prevista nel progetto - è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo a seconda che si tratti di prestazioni di elevata professionalità o di mera esecuzione; ma la sua distribuzione nel tempo non può essere esclusivamente rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, qualora ciò comprometta l'attuazione dell'indicata funzione del contratto (Cass. 10/4/00, n. 4524, pres. Delli Priscoli, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 263, con nota di Marinelli, Inadempimento rilevante dell'obbligo formativo e conversione del contratto di formazione e lavoro)
  • La valutazione dell'adeguatezza dello svolgimento della formazione, costituente lo scopo del contratto, è rimessa al giudice di legittimità, e non è censurabile in sede di legittimità se è congruamente motivata (nel caso, per il progetto l'insegnamento teorico doveva distribuirsi su un biennio, mentre il datore di lavoro l'aveva concentrato nell'ultimo periodo) (Cass. 10/4/00, n. 4524, pres. Delli Priscoli, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 263, con nota di Marinelli, Inadempimento rilevante dell'obbligo formativo e conversione del contratto di formazione e lavoro)
  • Qualora il contratto di formazione e lavoro il rapporto, pur dopo un iniziale periodo di formazione, si svolga secondo le modalità proprie del rapporto di lavoro ordinario, il giudice può pronunciare la trasformazione del contratto non già ab origine, bensì dal successivo momento nel quale le parti hanno di fatto regolamentato il rapporto come ordinario (Pret. Milano 8/6/99, est Chiavassa, in D&L 1999, 545, n. Paganuzzi, Contratto di formazione e lavoro: inosservanza dell'obbligo di formazione e durata del contratto)
  • In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi formativi, il contratto di formazione e lavoro, in ragione della natura mista della sua causa tipica, si considera a tempo indeterminato fin dall’origine, a norma dell’art. 3, 9° comma, DL30/10/84 n.726, convertito con modificazioni nella L.19/12/84 n. 863. All’eventuale comunicazione della sua cessazione alla scadenza del termine inizialmente stabilito non sono peraltro applicabili le norme sui licenziamenti individuali, ma l’azione diretta a contestare tale cessazione si configura come azione di nullità parziale del contratto, per violazione di norme imperative di legge (Pret. Roma 3/3/97, est. Sangiovanni, in D&L 1997, 781)
  • Alla mancata o insufficiente formazione del dipendente assunto con contratto di formazione e lavoro consegue, ex art. 3 c. 9 DL 726/84, convertito con modificazioni nella L. 863/84, la trasformazione ab origine di quest'ultimo in contratto a tempo indeterminato e quindi l'illegittimità del licenziamento intimato per scadenza del termine (Pret. Milano 5/8/95, est. Cincotti, in D&L 1996, 129. In senso conforme, v. Pret. Milano 19/1/95, est. Ianniello, in D&L 1995, 342; Pret. Milano 7/4/94, est. Cecconi, in D&L 1995, 130; Pret. Milano 22/11/97, est. Marasco, in D&L 1998, 394, n. CECCONI, Sui presupposti per la conversione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato)
  • Nel caso in cui nella stipulazione di un contratto di formazione e lavoro si palesi la reale insussistenza di alcuna formazione, essendo la presunta attività formativa consistita nel minimo addestramento necessario a chiunque deve operare in un ambito nuovo, il contratto stesso risulta in frode alla legge con la conseguente illegittimità del recesso per decorso del termine di diciotto mesi (Pret. Massa, sez. Pontremoli, 15/2/95, est. Spanò, in D&L 1995, 940