Questioni di procedura

  • Nell’ambito del procedimento amministrativo di accertamento dell’esposizione qualificata ad amianto previsto dalla legge n. 257 del 1992 e ss. m. e i., l’INAIL non può essere considerato come un organo tecnico dell’INPS, ovvero come un mero ausiliario del soggetto chiamato a erogare, di fatto, i benefici pensionistici conseguenti alla suddetta esposizione, ma, quanto meno a partire dalla legge n. 179 del 2002, esso deve essere considerato come un soggetto dotato di un autonomo potere amministrativo. Ne consegue che l’eventuale azione di risarcimento dei danni per revoca tardiva del certificato di esposizione qualificata ad amianto non può che essere proposta nei confronti dell’INAIL, dovendosi necessariamente escludere, in tal caso, la legittimazione passiva dell’Inps. (Corte app. Genova 12/2/2014, Pres. De Angelis Rel. Bellè, in Lav. nella giur. 2014, con commento di Manuel Carvello, 689)
  • In tema di  benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, anche in mancanza di certificazione dell'INAIL spetta al giudice di merito accertare l'esposizione del lavoratore al rischio qualificato ultradecennale, valutando gli elementi probatori in suo possesso, ivi compresi gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, con apprezzamento di situazioni di fatto non suscettibile di riesame, in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Cass. 13/2/2007 n. 3095, Pres. Sciarelli Est. D'Agostino, in Lav. nella giur. 2007, 1023)
  • La controversia proposta da dipendenti in servizio e da lavoratori già pensionati della spa Ferrovie dello Stato, in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto ex art. 13 della legge n. 257 del 1992, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti in quanto la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti della azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato e anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni. Ciò in quanto il trattamento pensionistico dei ferrovieri continua a essere alimentato parzialmente dallo Stato, a carico del quale, anche a seguito del trasferimento delle posizioni assicurative al Fondo speciale istituito presso l'INPS ex art. 43 della legge n. 488 del 1999 e del successivo decreto interministeriale 15 giugno 2000, rimangono per espressa previsione del terzo comma del citato art. 43, "gli eventuali squilibri gestionali" del Fondo stesso ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973. Pertanto, non potrebbe ipotizzarsi una diversa soluzione con riferimento al beneficio pensionistico richiesto dai dipendenti ancora in servizio, con devoluzione all'AGO, e al medesimo beneficio richiesto dai lavoratori già pensionati, con devoluzione alla Corte dei Conti, atteso che si finirebbe per elevare a elemento di discrimine un fattore - quale la permanenza o meno in servizio al momento della pendenza della domanda giudiziale - del tutto casuale ed estrinseco rispetto alla fattispecie fondante il diritto pensionistico azionato. (Cass. sez. un. 8/11/2006 n. 23732, Pres. Carbone Est. Balletti, in Lav. bnella giur. 2007, con commento di Sergio Aprile", 593)
  • In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132, L. 24 dicembre 2003, n. 350, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dall'art. 13 della L. 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che : a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione della contribuzione con il coefficiente 1,5 a tutti i lavoratori dei quali fosse stata provata una qualunque esposizione ultradecennale alla fibra di amianto). (Cass. 11/7/2006 n. 15679, Pres. De Luca, in Lav. nella giur. 2007, 89)
  • L’attribuzione dell’eccezionale beneficio di cui all’art. 13, ottavo comma della legge 27 marzo 1992, n. 257 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, primo comma, del D.L. n. 271 del 1993), presuppone l’assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991; al fine del riconoscimento di tale beneficio, non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell’esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità. (Cass. 1/8/2005 n. 16119, Pres. Sciarelli Rel. Balletti, in Dir. e prat. lav. 2006, 404)
  • Sussiste la legittimazione passiva dell'Inail nella domanda giudiziale proposta per il conseguimento dei benefici previsti dall'art. 13, 8° comma, L. 257/92 per l'esposizione ultradecennale all'amianto, in quanto all'Ente previdenziale è demandato il compito di accertare una situazione giuridica soggettiva propedeutica al conferimento dell'agevolazione contributiva (Trib. Gorizia 4/3/00, est. Comez, , in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 517, con nota di Boscati, Contribuzione aggiuntiva per l'esposizione all'amianto tra tutela del bene salute e tutela del bene occupazione)
  • Non è improcedibile la domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, 8° comma, L. 257/92 per l'esposizione ultradecennale all'amianto proposta prima dell'esaurimento della procedura amministrativa di cui alla circolare Inail n. 252/95, in quanto detta circolare prevede un aggravio di procedura (introduzione di una fase di gravame innanzi alla Consulenza regionale Inail) che non trova alcun fondamento nella vigente disciplina di legge (Trib. Gorizia 4/3/00, est. Comez, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 517, con nota di Boscati, Contribuzione aggiuntiva per l'esposizione all'amianto tra tutela del bene salute e tutela del bene occupazione)
  • L’Inps è l’unico soggetto legittimato passivo rispetto alla domanda volta ad ottenere il beneficio di cui all’art. 13, 8° comma, della L. 27/3/92 n. 257, che prevede la rivalutazione dell’anzianità contributiva per il coefficiente 1, 5 (Pret. Milano 6/7/99, est. Sala, in D&L 1999, 946)
  • E’ illegittima la pretesa dell’Inps di subordinare l’attribuzione del beneficio di cui all’art. 13, 8° comma, L. 27/3/92 n. 257 a una duplice dichiarazione, su apposita modulistica, da parte dell’Inail e del datore di lavoro (Pret. Pistoia 30/12/98, est. Amato, in D&L 1999, 434)