Lavoro agile - Smart Working

  • È ammissibile un provvedimento d’urgenza ad un fare infungibile. (Nel caso di specie, un dipendente di una società a contratto a tempo indeterminato, addetto al servizio di assistenza legale ed invalido al sessanta per cento, aveva chiesto a seguito della pandemia da Covid-19 di essere adibito al lavoro agile negato dall’azienda che gli aveva prospettato le ferie forzate. Il giudice ravvisando la sussistenza degli elementi per il provvedimento d’urgenza tra cui anche il periculum in mora concede il richiesto strumento di coercizione indiretta ex art. 614-bis c. p.c. con lo scopo d’incentivare l’adempimento dell’obbligo imposto, cui la resistente si è dimostrata refrattaria pur a fronte delle reiterate richieste del ricorrente lavoratore invalido, comminando una multa di cinquanta euro per ogni giorno di ritardo). (Trib. Grosseto 23/4/2020, ord., Giud. Grosso, in Lav. nella giur. 2020, con nota di L. Valente, Emergenza Covid-19 e diritto soggettivo allo smart working, 1193)
  • Tutta la normativa straordinaria ed urgente cerca di coniugare la salvaguardia dell’attività lavorativa (soprattutto nei settori considerati essenziali, come quello relativo all’attività della resistente) con le esigenze di tutela della salute e di contenimento della diffusione dell’epidemia. In tale contesto, il ricorso al lavoro agile, disciplinato in via generale dalla L. 22 maggio 2017, n. 81, è stato considerato una priorità. Per ovvie ragioni, tale modalità lavorativa non può, né poteva, essere imposta in via generale e indiscriminata; cionondimeno la stessa è stata, reiteratamente e fortemente, raccomandata ed addirittura considerata modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nella P.A. (...). Il datore di lavoro non può agire in maniera irragionevolmente o immotivatamente discriminatoria nei confronti di questo o quel lavoratore, tantomeno laddove vi siano titoli di priorità legati a motivi di salute. (Trib. Grosseto 23/4/2020, ord., in Lav. nella giur. 2020, 999)