Forma scritta

 

  • La nullità parziale del contratto di lavoro part-time, per carenza di forma scritta circa la distribuzione dell'orario, non determina propriamente un problema di "conversione", ma essendo la stessa configurazione di un rapporto come part-time inscindibilmente connessa alla clausola che limita le prestazioni che ne sono oggetto a un orario inferiore al normale, la mancanza o l'invalidità di detta clausola comporta l'automatica espansione dell'orario ridotto ai livelli dell'orario normale facendo così venir meno, insieme alla sua conditio sine qua non, la stessa configurabilità già a monte del rapporto come part-time. Non è dunque questione di convertire un rapporto di lavoro part-timje in rapporto full-time, ma solo di dar atto della sua già originaria natura di contratto a tempo pieno, peraltro anche assecondata dalle concrete modalità della sua esecuzione. (Trib. Milano 14/8/2008, Dott. Casella, in Lav. nella giur. 2009, 93) 
  • In tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, il difetto di forma scritta prevista ad substantiam per la conclusione del contratto preclude a esso, per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, di produrre gli effetti propri del lavoro a tempo parziale. Ne consegue che va esclusa l'applicazione del particolare trattamento previdenziale previsto, con disposizioni di favore per il rapporto a tempo parziale, all'art. 5, comma undicesimo, del D.L. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni nella L. n. 863 del 1984, e deve invece applicarsi il regime contributivo ordinario, prevedente anche i i minimi giornalieri di retribuzione imponibile. (Cass. 5/5/2008 n. 11011, Pres. Ciciretti Est. Bandini, in Lav. nella giur. 2008, 956, e in Dir. e prat. lav. 2008, 2658)
  • Nel regime del D.Lgs. n. 61/2000 viene confermata l'impostazione argomentativa (già indicata dalla giurisprudenza in base alla disciplina previgente) secondo la quale, nel caso di contratto part-time privo di forma scritta, l'obbligo contributivo deve essere commisurato al minimale retributivo e non a quello giornaliero. (Trib. Treviso 11/7/2007, Est. De Luca, in Lav. nella giur. 2008, 318) 
  • In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo perché privo della forma scritta richiesta a pena di nullità dall’art. 5, secondo comma, della legge n. 863 del 1984, la misura della contribuzione dovuta non è commisurata alla minore retribuzione spettante in conseguenza della minor durata della prestazione lavorativa, ma va determinata applicando l’ordinario regime di contribuzione, prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi. (Cass. 28/8/2004 n. 17271, Pres. Ravagnani Rel. La Terza , in Dir. e prat. lav. 2005, 759)
  • Al contratto di lavoro a tempo parziale che abbia trovato esecuzione nonostante la nullità per difetto di forma scritta non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale posta dall’art. 5, 5° comma , del d.l. 30/10/84, n. 726, convertito in legge 19/12/84, n. 863, ma deve invece essere applicato il regime ordinario di contribuzione di cui al d.l. 9/10/89, n. 338, convertito in l. 7/12/89, n. 389, in tema di limite minimo di retribuzione imponibile ai fini contributivi (Cass. 2/12/99, n. 13445, pres. Mileo, in Argomenti dir. lav. 2000, pag. 410. In senso contrario, v. Cass. 29/12/99, n. 14692, pres. Sciarelli, in Argomenti dir. lav. 2000, pag. 407)
  • La mancata stipulazione per iscritto del contratto di lavoro a part – time determina, ai sensi dell'art. 1419 c. 1 c.c., la nullità parziale dello stesso, normalmente limitata pertanto alla relativa clausola, cui consegue, ex art. 36 Cost. e 2099 c. 2 c.c., in ragione della mancata valida predeterminazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro nella giornata, un'integrazione retributiva parametrata sulla disponibilità effettivamente offerta dal lavoratore, eccedente le ore lavorate (Trib. Torino 17/3/95, pres. Parnisari, est. Rossi, in D&L 1995, 937)