Attività stagionali (art.1 c.2 lett.a L. 230/62)

  • Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, comma 1 e 2, d.lgs. n. 368 del 2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), in quanto i limiti introdotti al diritto di precedenza nella riassunzione dei lavoratori stagionali presso la stessa impresa sono stati emanati al di fuori della direttiva comunitaria e in assenza della delega, violando perciò l'art. 77, comma 1, Cost. (Corte Cost. 4/3/2008 n. 44, Pres. Bile Rel. Mazzella, in ADL 2008, con commento di Tiziana Vettor, 1431)  
  • E' illegittimo il termine apposto a un contratto di lavoro per attività stagionale ex art. 1, 2° comma, lett. a) L. 18/4/62 n. 230, qualora il lavoratore venga utilizzato per un periodo quasi coincidente con l'anno. (Trib. Milano 4/8/2007, Est. Tanara, in D&L 2007, con nota di Chiara Asta, "Brevi note sull'acquiescenza", 1068)
  • Ai sensi dell'art. 1, 2° comma, D.Lgs. 10/9/03 n. 276, il datore di lavoro deve specificare le ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine, pena la conversione a tempo indeterminato del rapporto (nel caso di specie, è stata ritenuta non sufficiente l'indicazione che il contratto sarebbe stato valido fino alla "fine della stagione teatrale"). (Trib. Milano 4/8/2007, Est. Tanara, in D&L 2007, con nota di Chiara Asta, "Brevi note sull'acquiescenza", 1068) 
  • L'intensificazione stagionale dell'attività costituisce ragione produttiva ed organizzativa ex art. 1 D. Lgs. 6/9/01 n. 368 e legittima pertanto l'apposizione del termine; tuttavia in caso di contestazione grava sul datore di lavoro l'onere della prova sia in ordine all'aumento ed alla stagionalità dell'attività, sia in ordine al nesso causale tra il numero di assunzioni a termine ed il dedotto aumento dell'attività (nella fattispecie, mentre si è ritenuto fatto notorio che il traffico postale aumenta nel periodo da dicembre a gennaio, è stato escluso che il datore di lavoro avesse provato il nesso causale tra tale aumento e le assunzioni a termine effettuate). (Corte d'appello Milano 9/12/2003, Pres. Ruiz Est. De Angelis, in D&L 2004, 79)
  • Anche il lavoro impiegatizio, se svolto nel settore agricolo, si sottrae all'applicabilità della l. 18/4/62, n. 230 sul contratto di lavoro a termine, perché è normalmente correlato ai cicli stagionali (Cass. 9/4/01, n. 5754, pres. Annunziata, est. Mileo, in Dir. lav. 2001, pag. 293, con nota di Fontana, Lavori stagionali e parità di trattamento)
  • Nel contratto a termine per "punte stagionali", il controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria sul provvedimento autorizzato dell'amministrazione può riguardare unicamente l'esistenza dei presupposti formali del provvedimento, mentre è precluso ogni sindacato del giudice sia in merito all'identificazione dei periodi in cui si verifica l'intensificazione dell'attività, che in merito alla sussistenza delle altre condizioni che legittimano l'assunzione a termine, trattandosi di valutazioni espressamente rimesse dalla legge alla discrezionalità tecnica dell'autorità amministrativa (Trib. Frosinone 5/7/00, est. Fraulini, in Dir. lav. 2001, pag. 31, con nota di Pizzuti, Sulla proroga del contratto a termine per "punte stagionali")
  • E' illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro relativo a un'attività che, pur potendo formalmente ascriversi all'elenco delle attività stagionali dettato dal D.P.R. n. 1525/1963, in attuazione dell'art. 1, secondo comma, lett. A), L. n. 230/1962, risulti di fatto prestata con carattere di continuità o comunque per periodi molto lunghi (Cass. 28/10/99, n.12120, in Riv. It. Dir. Lav. 2000, pag. 505, con nota di Brun, Sulla reiterazione di contratti a termine in violazione di legge)
  • Si considerano come unico contratto a tempo indeterminato, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato per asserita scadenza del termine, una pluralità di contratti a termine stipulati da un ente fieristico, a causa della presunta stagionalità dell’attività svolta ex art. 1, 2° comma, L. 18/4/62 n. 230 e del DPR 7/10/63 n. 1525, qualora l’attività in parola sia in concreto svolta con carattere di continuità durante tutto il corso dell’anno (Pret. Milano 30/4/99, est. Salmeri, in D&L 1999, 550, n. Franceschinis, Sulla stagionaità nel rapporti di lavoro a tempo determinato. In senso conforme, v. Trib. Milano 29 gennaio 2000, pres. Mannacio, est. Gargiulo, in D&L 2000, 366)