In genere

  • In tema di occupazione in lavori socialmente utili, rispetto alla prestazione che, per contenuto e orario, si discosti da quella dovuta in base al programma originario e che venga resa in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall’art. 2126 c.c., da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato. (Cass. 5/7/2012 n. 11248, Pres. Vidiri Est. Stile, in D&L 2012, con nota di Caterina Tomba, “Lavoratori socialmente utili: sì alla retribuzione, no  alla subordinazione”, 764)
  • In tema di lavori socialmente utili, il D.Lgs. n. 468 del 1997, limitando la possibilità di cumulare il relativo assegno con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell’istituto, sicché, anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 8, l’assegno non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale se questo è iniziato (come nella specie) prima dell’avvio del progetto Lsu. Ciò risponde alla intentio legis di configurare l’inserimento nei progetti Lsu come finalizzato alla creazione di occupazione, ratio espressamente indicata per i progetti di attività di utilità collettiva, assimilabili ai progetti Lsu e riservati dall’art. 23 della legge n. 67 del 1988 ai giovani “privi di occupazione”. (Cass. 7/6/2012 n. 9205, Pres. Vidiri Est. Tria, in Orient. Giur. Lav. 2012, 458)
  • È costituzionalmente illegittimo l’art. 11, co. 1, l. Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, per violazione dell’art. 97. La norma impugnata, infatti, prevedendo la stabilizzazione di soggetti (quali i lavoratori socialmente utili) titolari di meri rapporti precari e, quindi, una forma di assunzione riservata senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale, e ponendosi in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di impiego pubblico, viola il principio dell’assunzione tramite pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost. (Corte Cost. 9/3/2012 n. 51, Pres. Quaranta Est. Napolitano, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di Elena Pasqualetto, “I lavori socialmente utili sotto la lente della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, tra stabilizzazioni indebite e riqualificazioni impossibili”, 960)
  • L’art. 11, co. 1, l. Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6 viola la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. l, cost., in quanto, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori socialmente utili in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico. (Corte Cost. 9/3/2012 n. 51, Pres. Quaranta Est. Napolitano, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di Elena Pasqualetto, “I lavori socialmente utili sotto la lente della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, tra stabilizzazioni indebite e riqualificazioni impossibili”, 960)
  • La clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che prevede che il rapporto costituito tra i lavoratori socialmente utili e le amministrazioni pubbliche per cui svolgono le loro attività non rientri nell’ambito di applicazione di detto accordo quadro, qualora, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, tali lavoratori non beneficino di un rapporto di lavoro quale definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi nazionale in vigore, oppure gli Stati membri e/o le parti sociali abbiano esercitato la facoltà loro riconosciuta al punto 2 di detta clausola. (Corte di Giustizia 15/3/2012 C-157/11, Pres. Lohmus Rel. Caoimh, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di Elena Pasqualetto, “I lavori socialmente utili sotto la lente della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, tra stabilizzazioni indebite e riqualificazioni impossibili”, 960)
  • Commette il delitto di truffa aggravata in danno dell'Inps e della Regione di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p., e non il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato previsto dall'art. 316 ter c.p., il lavoratore socialmente utile che, mediante falsa attestazione in ordine alla presenza al lavoro, percepisca somme a titolo di sussidio per prestazioni di lavoro mai svolte o svolte in modo parziale rispetto agli orari attestati. (Cass. pen. sez. II 6/6/2007 n. 22163, Pres. Di Iorio Est. carmenini, in Dir. e prat. lav. 2007, 1730)
  • Non vi è incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmenti utili e il compenso ricavato da diversa utilità di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, alla stregua della normativa sopravvenuta, il D.Lgs. n. 468 del 1997, che limitando la possibilità di cumulare l'assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell'istituto, onde non vi sarebbe ragione di operare distinzioni, e sulla scorta del rilievo che il richiamo alla normativa sull'indennità di mobilità, fatto dall'art. 1, comma 3, della L. n. 608 del 1996, valga non già per il divieto di cumulo tra sussidio e lavoro a tempo parziale, ma al diverso fine del regime della contribuzione riconoscendosi la contribuzione figurativa sia per il periodo in cui si gode dell'indennità di mobilità (art. 7, comma 9, L. n. 223 del 1991), sia per il periodo in cui si svolgono lavori socialmente utili (art. 8, comma 19, D.Lgs. n. 468 del 1997). (Cass. 19/4/2007 n. 9344, Pres. Ciciretti Est. La Terza, in Lav. nella giur. 2007, 1254 e in Dir.e prat. lav. 2008, 489)
  • Il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili nel vigore della disciplina per l'indennità di mobilità, cui faceva rinvio l'art. 1 del DL n. 510 del 1996, conv. in L. n. 608 del 1996, applicabile ratione temporis, non è compatibile con redditi derivanti da attività lavorativa, mentre l'assegno previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 468 del 1997 non è cumulabile dal soggetto impiegato in lavori socialmente utli nell'ambito di un progetto di utilizzazione di tali lavoratori, deliberato da enti locali, con redditi derivanti da lavoro subordinato iniziato anteriormente al medesimo progetto (principio affermato in fattispecie ricadente in un arco temporale compreso tra maggio 1997 e febbraio 1998, per la quale la S.C., cassando la decisione della corte territoriale, ha applicato fino al dicembre 1997, la disciplina del DL n. 510 cit. e, per il periodo successivo, la disciplina del D.Lgs. n. 468 citato). (Cass. 5/3/2007 n. 5040, Pres. Ianniruberto Rel. Lamorgese, in Lav. nella giur. 2007, 831)
  • Non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, nè a termine nè a tempo determinato, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di ente comunale per l'attuazione di apposito progetto, realizzandosi con essam, alla stregua dell'apposita normativa peculiare in concreto applicabile (art. 1 bis della L. n. 390 del 1981; art. 23, comma settimo, L. n. 67 del 1988; art. 8, comma primo, D.Lgs. n. 468 del 1997; art. 4 D.Lgs. n. 81 del 2000), un rapporto di lavoro speciale munito di una matrice essenzialmente assistenziale (pur con l'applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro subordinato, come quello, a esempio, in tema di trattamento di malattia), con la conseguente esclusione della tutela reale legittimante la possibile reintegrazione nel posto di lavoro e l'ottenimento del risarcimento del danno a seguito dell'esercizio del recesso da parte dell'ente utilizzatore. (Cass. 29/1/2007 n. 1828, Pres. Mattone Est. De Renzis, in Lav. nella giur. 2007, 1030, e in Dir. e prat. lav. 2007, 2597)
  • La pensione anticipata di anzianità (o prepensionamento) di cui all’art. 12 d.lgs. n. 467 del 1997 compete soltanto ai lavoratori impiegati in “progetti di lavori socialmente utili”, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a,b, e c, in relazione al comma 3 del medesimo d.lgs. n. 467, cit., che abbiano prestato tale attività per dodici mesi nel biennio 1998-1999 (ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 81 del 2000), dovendosi escludere che il requisito dei dodici mesi di permanenza in tali attività possa completarsi nel 2000. (Cass. 7/6/2005 n. 11781, Pres. Mercurio Est. De Luca, in Giust. Civ. 2006, 873)
  • Lo svolgimento, da parte dei lavoratori adibiti a specifici programmi all’interno dei lavori socialmente utili, di attività esorbitanti dalle previsioni iniziali dei progetti e rientranti nei compiti e finalità proprie dell’Ente pubblico che beneficia delle loro prestazioni, non configura un rapporto diretto di subordinazione; pertanto non costituisce novazione implicita del contratto iniziale tra l’Ente utilizzatore ed i lavoratori, né tantomeno l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego a seguito di prestazioni di fatto con violazione di legge. (Corte d’Appello di Milano 24/5/2004, Est. Castellini, in Lav. nelle P.A. 2004, 725)
  • Gli assegni corrisposti per lo svolgimento di lavori socialmente utili devono essere rivalutati annualmente nella misura dell'80% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Tale adeguamento periodico rimanda direttamente alla disciplina dell'indennità di mobilità, adeguabile anch'essa in base al 3° comma dell'art. 7, l. n. 223/91. A ciò non osta né la soppressione della cd. "scala mobile", né la pronuncia della Corte Cost. n. 184/00, che ha ritenuto legittima la mancata previsione di un meccanismo di adeguamento dell'indennità di mobilità (Corte Appello Napoli 5/10/00, n. 466, pres. Diani, est. Nobile, in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 247, con nota di Mazziotti, Superamento della scala mobile e adeguamento al costo della vita delle prestazioni di mobilità)