Dimissioni

  • La procedura di convalida delle dimissioni della lavoratrice madre, anche nel contesto normativo precedente alle modifiche apportate dall’art. 4, comma 16, l. n. 92/2012, trova applicazione altresì rispetto alla risoluzione consensuale del rapporto, attesa l’identità dell’effetto dei due – pur diversi – atti, entrambi idonei a cagionare la risoluzione del rapporto. (Cass. 11/6/2015 n. 12128, Pres. Macioce Rel. Amendola, in Riv. it. dir. lav. 2016, con nota di Manuela Salvalaio, “La convalida della risoluzione consensuale nell’ambito della tutela della genitorialità tra novità e valenza confermativa della norma”, 129)
  • Ritiene questo giudice di dover aderire all’orientamento assolutamente maggioritario in giurisprudenza, secondo cui la previsione dell’art. 55, comma 1, d.lgs. n. 151/2001 configura una presunzione de iuris et de iure, in base alla quale tutte le dimissioni rese entro un anno dalla nascita del bambino avrebbero come motivazione proprio la maternità. La norma non richiede affatto alcuna verifica delle motivazioni sottese alla scelta della lavoratrice, sicché la corresponsione delle indennità contrattuali e di legge (nel caso di specie l’indennità sostitutiva del preavviso) prescinde da un simile accertamento. (Trib. Bergamo 14/11/2013 n. 852, Giud. Corvi, in Lav. nella giur. 2014, con commento di Isabella Seghezzi, 386)
  • La tutela relativa all'estinzione del rapporto di lavoro per dimissioni della lavoratrice madre, al pari di quella relativa al licenziamento, opera in modo oggettivo, indipendentemente dalla consapevolezza della donna riguardo al proprio stato di gravidanza. L'ignoranza del proprio stato da parte della lavoratrice non esclude la necessità della convalida delle dimissioni da parte dell'Ispettorato del lavoro. (Trib. Lucca 2/10/2007, Giud. Nannipieri, in Riv.it.dir.lav. 2008, con nota di Cristina Cominato, "La non consapevolezza dello stato di gravidanza non è sufficiente a escludere l'applicabilità della disciplina delle dimissioni della lavoratrice madre", 137)
  • È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., dell’art. 55, 4° comma, D.Lgs. 26/3/01 n. 151, nella parte in cui richiede la convalida delle dimissioni rese dalla lavoratrice in stato di gravidanza; ne consegue l’inefficacia delle dimissioni rassegnate in stato di gravidanza non convalidate dall’organo amministrativo. (Trib. Firenze 12/12/2005, Est. D’Amico, in D&L 2006, con n. Lisa Amoriello, “La convalida delle dimissioni rese in stato di gravidanza nel labirinto delle fonti”, 616)
  • Ai sensi degli artt. 54 e 55, D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre (o il lavoratore padre) che dia le dimissioni durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento ha diritto, in ogni caso, all’indennità sostitutiva del preavviso dovendosi considerare irrilevanti i motivi delle dimissioni non solo per il tenore letterale delle citate disposizioni, ma anche perché l’opzione interpretativa opposta postulerebbe di volta in volta un accertamento in fatto il cui contenuto e i cui limiti sono di incerta definizione. (Trib. Milano 14/11/2005, Est. Di Rocco, in Lav. Nella giur. 2006, 617)
  • Il comma 4 dell’art. 55 D.Lgs. n. 151/2001, a norma del quale la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante il periodo della gravidanza, e della lavoratrice o del lavoratore, durante il primo anno di vita del bambino deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, convalida alla quale è condizionata la risoluzione del rapporto, non è applicabile all’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto nella quale interviene la manifestazione di volontà e di autonomia negoziale di entrambe le parti. (Trib. Milano 27/7/2004, Est. Porcelli, in Lav. nella giur. 2005, 291)
  • Ai sensi dell'art. 12 L. 30/12/71 n. 1204 e dell'art. 24, 3° comma, Cnlg 16/11/95, la lavoratrice madre che, entro l'anno in cui il divieto legale di licenziamento, rassegni le proprie dimissioni ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia contestualmente reperito una nuova occupazione. (Trib. Milano 15/11/2001, Est. Porcelli, in D&L 2002, 417, con nota di Stefano Chiusolo, "Le dimissioni del giornalista con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso". In senso conforme, v. Trib. Milano 13/12/2001, Est. Curcio, in D&L 2002, 417)
  • La previsione dell'art. 2, l. n. 1204/71, che in caso di dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento garantisce alla lavoratrice il diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento, è fondata sulla presunzione di non completa spontaneità delle dimissioni, dovute alla necessità di occuparsi esclusivamente del bambino o, comunque, con una dedizione tale da poter ostacolare la migliore esecuzione della prestazione lavorativa. Tale presunzione, peraltro, non può operare in modo assoluto, in quanto l'imposizione indiscriminata di obblighi indennitari al datore di lavoro contrasterebbero col principio costituzionale di ragionevolezza (art. 3, 2° comma, Cost.), che si concreta in tal caso in quello di responsabilità e nella necessità che all'indennizzo corrisponda almeno un "pericolo" di danno, e realizzerebbe una sorta di premio di maternità a carico non già del sistema previdenziale ma dell'imprenditore, con ingiustificata riduzione della sua libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Conseguentemente, le suddette indennità non sono dovute, perché contrarie alla "ratio legis", quando il datore di lavoro provi che la lavoratrice abbia, senza intervallo di tempo, iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni e la medesima, a sua volta, non provi che il nuovo lavoro sia per lei meno vantaggioso sul piano sia patrimoniale sia non patrimoniale (ad es. per gravosità delle mansioni o per maggior distanza della sede di lavoro dall'abitazione etc.) (Cass. 19/8/00, n. 10994, pres. Grieco, est. Roselli, in Orient. giur. lav. 2000, pag.725; in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 515, con nota di Marino, Indennità di preavviso e lavoratrice madre che abbia trovato nuova occupazione; in Lavoro giur. 2001, pag. 836, con nota di Girardi, Dimissioni volontarie della lavoratrice madre nel periodo di divieto di licenziamento)