In genere

  • Il diritto allo studio del lavoratore deve essere contemperato con gli opposti interessi del datore di lavoro e la concessione dei benefici previsti dall’art. 10 Stat. lav. può essere prevista solo nel caso in cui essa non comporti un grave pregiudizio per il datore di lavoro. (Trib. Vicenza 16/9/2020, Giud. Campo, in Lav. nella giur. 2021, 211)
  • I benefici in materia di permessi retribuiti e turni di lavoro agevolati, previsti a favore del lavoratore studente, rispettivamente, dagli artt. 29 e 30, disc. gen., sez. III, del Ccnl per i dipendenti dell’Industria metalmeccanica privata sono tra di loro cumulabili qualora ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi contemplati da tali norme (Pret. Torino 11/12/98, est. Buzano, in D&L 1999, 362)