Questioni penali

  • In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (art. 26 d.lgs. n. 81/2008), tuttavia, tale principio non può essere applicato automaticamente. Infatti, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori. Per poter ritenere fondata la responsabilità del committente è necessario esaminare attentamente la situazione fattuale, considerando la specificità dei lavori da eseguire, i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, nonché, la percepibilità agevole e immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (nella specie, la Corte ha ritenuto che i giudici del merito non avessero svolto un approfondito e specifico esame al fine di individuare profili di colpa nella condotta dei committenti; per cui, visto che nulla era stato detto sull’eventuale culpa in eligendo, ha annullato la sentenza con rinvio). (Cass. Sez. IV pen. 18/1/2012 n. 3563, Pres. Sirena Est. Piccialli, in Riv. It. Dir. lav. 2012,con nota di Andrea Presotto, “Il committente non qualificato risponde di violazione della normativa anti infortunistica solo a seguito di una rigorosa verifica fattuale”, 984)
  • L’art. 382 del d.P.R. 24 aprile 1955, n. 547, che impone l’adozione di occhiali o schermi appropriati, intende salvaguardare l’incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale protezione sia abituale, ma anche in quelle in cui sia eccezionale e contingente. Trattasi infatti di una norma di carattere generale, non contenente una elencazione non tassativa di attività per cui è necessaria la misura cautelare. Pertanto rientra nella previsione qualsiasi tipo di lavoro, compreso quello  edile, anche se il pericolo di protezione di schegge non sia molto probabile. (Cass. pen. 23/2/2010 n. 7292, Pres. Morgigni Rel. Romis, in Lav. Nella giur. 2011, con commento di Andrea Pilati, 297)
  • Non è automaticamente ravvisabile una responsabilità penale in capo all'imprenditore/datore di lavoro per il caso di infortunio mortale verificatosi in danno del prestatore di lavoro qualora il comportamento eziologicamente riferibile all'evento lesivo rientri nelle "mansioni proprie" del lavoratore e, come tale, sia astrattamente prevedibile ed evitabile da parte del titolare della posizione di garanzia. (Cass. 23/2/2010 n. 7267, Pres. Morgigni Est. Izzo, in Riv. giur. lav. e prev. soc. 2010, con nota di Vincenzo Lombardi, "Responsabilità dell'imprenditore per infortunio da mansioni tipiche", 258) 
  • In caso di infortunio sul lavoro occorso su una macchina sprovvista dei prescritti dispositivi di sicurezza, risponde del delitto di lesione personale colposa il direttore di stabilimento, quand'anche non sia provvisto di autonomia di spesa, ove non eserciti i poteri di segnalazione, e, al limite, di blocco del macchinario pericoloso. (Cass. pen. sez. IV, 3/10/2008 n. 38009, Pres. Brusco Est. Amendola, in Dir. e prat. lav. 2009, 181) 
  • Nell'ambito dell'art. 3, lettera d), D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 riguardante l'esposizione dei lavoratori a piombo, amianto, rumore, non occorre che l'organo di vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro abbia la qualifica di organo di polizia giudiziaria. (Cass. pen. sez. III 16/9/2008 n. 35421, Pres. Lupo Est. Marmo, in Dir. e prat. lav. 2009, 180) 
  • In caso di incidente stradale occorso al conducente di un autoarticolato fuoriuscito dalla carreggiata, il datore di lavoro risponde del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, a condizione che abbia sottoposto il dipendente autista a un faticoso doppio turno di lavoro e l'incidente risulti causato da stanchezza. (Cass. pen. sez. IV 3/10/2008 n. 37999, Pres. Campanato Est. Bricchetti, in Dir. e prat. lav. 2008, 2554) 
  • In caso di infortunio occorso in un cantiere temporaneo o mobile a un lavoratore, risponde del delitto di lesione personale colposa perseguibile d'ufficio anche in caso di lesione lieve il coordinatore per l'esecuzione dei lavori che ometta di adempiere a obblighi previsti a suo carico, e, in particolare, di vigilare sul rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento e delle corrette procedure di esecuzione dei lavori, adeguare il piano di di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni, assicurarsi che l'opera eseguita sia sicura. (Cass. pen. sez. IV 10/7/2008 n. 28525, Pres. Brusco Est. D'Isa, in Dir. e prat. lav. 2008, 1870)
  • In caso di infortunio occorso in un cantiere temporaneo o mobile a un lavoratore, risponde del delitto di omicidio colposo il coordinatore per l'esecuzione dei lavori che ometta di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, non potendosi restringere l'ambito delle sue funzioni soltanto a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera. (Cass. pen. sez. IV 4/7/2008 n. 27442, Pres. Marini Est. Licari, in Dir. e prat. lav. 2008, 1872)
  • In caso di infortunio mortale occorso a un lavoratore, risponde del delitto di omicidio colposo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro a omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, essendo a lui acsrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere esclusivo. (Cass. pen. sez. IV 20/6/2008 n. 25288, Pres. Morgigni Est. D'Isa, in Dir. e prat. lav. 2008, 1868)
  • In caso di inosservanza di obblighi previsti nei cantieri temporanei o mobili a carico del committente o responsabile dei lavori, il committente non è esonerato da responsabilità, qualora non abbia conferito al responsabile dei lavori esplicita delega dei predetti obblighi e pur se sia un privato non imprenditore né titolare di rapporti di lavoro. (Cass. pen. sez. IV 10/6/2008 n. 23090, Pres. Novarese Est. Koverech, in Dir. e prat. lav. 2008, 1687)
  • L'art. 7, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, nel prevedere che l'obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le imprese appaltatrici o con i singoli lavoratori autonomi "non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", riferisce siffatta "esclusione non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavori per evitare il verificarsi di incidenti, ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine. (Nella fattispecie si è ritenuto non specifico il rischio derivante dalla generica necessità di impedire cadute da parte di chi operi in altezza essenso, questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze). (Cass. pen. sez. IV 20/3/2008 n. 12348, Pres. Morgigni Est. Brusco, in Dir. e prat. lav. 2008, 1057)
  • Allorquando nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione allo scopo di eliminare la contravvenzione in materia di sicurezza e di igiene del lavoro accertata, l'organo di vigilanza può, ma non deve necessariamente indicare con la prescrizione specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. (Cass. pen. sez. III 20/3/2008 n. 12405, Pres. Altieri Est. Sarno, in Dir. e prat. lav. 2008, 1058)
  • Il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a svolgere una funzione di super-controllo, verificando che i coordinatori adempiano concretamente e correttamente, con attenzione e puntualità, agli obblighi su loro incombenti qual è quello consistente, non solo nell'assicurare, ma anche nel verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro, e, pertanto, a questo scopo, hanno la facoltà di disporre che il coordinatore ordini che non si proceda oltre nei lavori se non dopo la messa a norma, ben potendo altresì surrogarsi allo stesso coordinatore in caso di inottemperanza da parte sua. (Cass. pen. sez. IV 20/2/2008 n. 7714, Pres. Morgigni Est. Carleo, in Dir. e prat. lav. 2008, 1056)
  • In seguito all'introduzione a opera del D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195nel D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 dell'art. 8-bis che prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica, in caso di infortunio sul lavoro occorso a un lavoratore esposto a rischio, il soggetto designato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, può, ancorché privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi dell'infortunio, ogniqualvolta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di riconoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. (Cass. pen. sez. IV 8/2/2008 n. 6277, Pres. Morgigni Est. Licari, in Dir. e prat. lav. 2008, 844)
  • Viola l'art. 22, comma 1, d.lgs. 626/94 il datore di lavoro che provveda a un'attività formativa insufficente e inadeguata nei confronti dei lavoratori. (Nella fattispecie, era stata contestata al datore di lavoro l'inadeguatezza dell'attività formativa anche sotto il profilo attinente agli strumenti per la verifica dell'apprendimento). (Cass. pen. sez. III 28/1/2008 n. 4063, Pres. De Maio Est. Franco, in Dir. e prat. lav. 2008, 832)
  • L'art. 7 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, contenente la disciplina della sicurezza nei lavori affidati a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, nell'escludere al comma 3, ultimo periodo, la responsabilità del datore di lavoro committente in rapporto ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, riguarda soltanto l'obbligo previsto dall'art. 7, comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 626/94 di coordinare gli interventi di protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiv, ma non l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 626/94. (Cass. sez. pen. sez. IV 23/1/2008 n. 3502, Pres. Marini Est. Bernardi, in Dir. e prat. lav. 2008, 595)
  • L'art. 7 d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, così come modificato dall'art. 1, comma 910, legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel contemplare gli obblighi gravanti sul datore di lavoro committente di lavori affidati" a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria aziend, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima", ricomprende nella propria sfera di operatività non solo e non tanto la struttura fisica in cui si svolge l'attività imprenditoriale, ma, ove questa consista nella prestazione di un servizio e abbia, in quanto tale, carattere diffuso sul territorio, l'intera area economico/geografica entro la quale l'attività stessa è destinata a realizzarsi, sicché il datore di lavoro, quand'anche disarticoli il ciclo produttivo avvalendosi di strumenti contrattuali che gli consentano di alleggerire sul piano burocratico-organizzativo la struttura aziendale, contestualmente dislocandone, almeno in parte, i rischi, è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del programma imprenditoriale avuto di mira. (Cass. sez. pen. IV 12/10/2007, Pres. Battisti Est. Amendola, in Riv. it. dir. lav. 2008, 308)
  • Nell'ambito di un comune, ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, il sindaco riveste la qualità di datore di lavoro, qualora non provveda a norma dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 all'individuazione del datore di lavoro. (Cass. pen. sez. III 28/9/2007 n. 31137, Pres. Postiglione Est. Mancini, in Dir. e prat. lav. 2007, 2509)
  • L'art. 7 comma 3 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, nell'esentare il datore di lavoro committente dall'obbligo di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi di infortunio sul lavoro, quando trattasi dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale generalmente mancante in chi opera in settori diversi nella conoscenza delle procedure da adottarsi nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di dterminate macchine. (Nella fattispecie, il committente fu ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo in danno di un lavoratore dipendente dell'impresa appaltatrice investito da una scarica elettrica, mentre provvedeva al collocamento di calcestruzzo mediante il braccio di distribuzione di un'autopompa della lunghezza di 27 metri a breve distanza dai fili di alta tensione della linea elettrica). (Cass. pen. 26/6/2007, Pres ed Est. Bartolomei, in Dir. e prat. lav. 2007, 2018)
  • Tra i compiti del preposto è compreso quello di aggiornare le misure prevenzionali in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione, ma sempre nell'ambito delle sue limitate attribuzioni che attengono all'organizzazione delle modalità lavorative e non alla scelta dei dispositivi di sicurezza; la scelta di questi dispositivi rientra, invece, nelle attribuzioni del datore di lavoro o anche dei dirigenti nel caso in cui abbiano un potere di spesa appropriato. (Cass. 1/6/2007 n. 21593, Pres. Maroni Rel. Baiotta, in Lav. e prev. oggi 2007, 1491)
  • In caso di infortunio mortale sul lavoro, risponde del delitto di omicidio colposo il consulente esterno all'azienda quale destinatario esclusivo o concorrente delle norme antinfortunistiche, qualora si sia ingerito nell'organizzazione del lavoro della società, svolgendo le funzioni di dirigente di fatto. (Cass. pen. 1/6/2007 n. 21585, Pres. Marini Est. Licari, in Dir. e prat. lav. 2007, 2016)
  • Risponde del delitto di omicidio colposo in danno di un lavoratore dipendente di un'impresa appaltatrice caduto da un tetto per mancanza di idonee misure di protezione in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori che, pur al crrente delle numerose trasgressioni dell'impresa, trasgressioni che abbia espressamente rilevato e sollecitato a eliminare, trascuri il dovere di sospendere i lavori o di effettuare un immediato controllo prima della ripresa della giornata lavorativa. (Cass. pen. 18/5/2007 n. 19389, Pres. Coco Est. Campanato, in Dir. e prat. lav. 2007, 1863)
  • In caso di infortunio sul lavoro occorso a una macchina a norma Ce sprovvista di dispositivo di sicurezza previsto dall'art. 68 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, il datore di lavoro risponde del delitto di lesione personale colposa. (Cass. pen. 18/5/2007 n. 19356, Pres. De Grazia Est. Piccialli, in Dir. e prat. lav. 2007, 1860)
  • Il datore di lavoro non commette il reato di cui all'art. 68 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, qualora utilizzi una macchina conforme all'art. 68, pur se non rispondente ai requisiti stabiliti al n. 1.4.1 dell'Allegato I del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459. (Cass. pen. 18/5/2007 n. 19356, Pres. De Grazia Est. Piccialli, in Dir. e prat. lav. 2007, 1860)
  • Nell'ipotesi di infortunio mortale sul lavoro, oltre al datore di lavoro e al responsabile del cantiere, risponde anche il responsabile dell'impresa appaltatrice incaricata dell'installazione dell'impianto di ascensore, per non aver provveduto all'adozione di tutte quelle cautele idonee e necessarie per la totale disattivazione dell'impianto ascensore, consentendo così l'utilizzo improprio dell'impianto come montacarichi e la conseguente caduta del lavoratore nel vano ascensore. (Cass. Sez. Pen. 24/4/2007 n. 16420, Pres. Brusco Est. Novarese, in D&L 2007, con nota di Aldo Garlatti, "Impresa sub appaltatrice e concorrente responsabilità omissiva per violazione delle norme precauzionali e omessa valutazione del rischio", 961)
  • Nel caso in cui il termine concesso dall'organo di vigilanza per l'eliminazione della contravvenzione accertata venga tardivamente prorogato su richiesta tempestiva del contravventore, il nuovo termine in mancanza di diversa espressa statuizione contenuta nel provvedimento di proroga inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della scadenza originaria. (Cass. pen. sez. III n. 13753, 4/4/2007, Pres. Vitalone Est. Sarno, in Dir. e prat. lav. 2007, 1727)
  • Il datore di lavoro, in quanto garante, ai sensi dell'art. 2087 c.c., dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa. (Cass. 9/3/2007 n. 10109, Pres. Brusco Rel. Piccialli, in Lav. e prev. oggi, 2007, con nota di Adriano Morrone, 1475)
  • Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento. (Cass. 9/3/2007 n. 10109, Pres. Brusco Rel. Piccialli, in Lav. e prev. oggi, 2007, con nota di Adriano Morrone, 1475)
  • La delega di funzione, per essere rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità penale del datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche, deve essere espressa, inequivoca e certa; deve senz'altro escludersi la legittimità di una delega inespressa o implicita, presumibile solo dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti o dalle dimensioni dell'azienda. (Cass. 9/3/2007 n. 10109, Pres. Brusco Rel. Piccialli, in Lav. e prev. oggi, 2007, con nota di Adriano Morrone, 1475)
  • Risponde del delitto di omicidio colposo aggravato dall'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro il titolare di un istituto di vigilanza che in violazione dell'art. 2087 c.c. non abbia fornito il giubbotto antiproiettile alla dipendente guardia giurata esposta a rischio lavorativo in quanto addetta al servizio antirapina innanzi una banca e mortalmente colpita con arma da fuoco da malviventi, pur quando abbia formalmente rispettato le norme tecniche eventualmente dettate in materia dal competente organo amministrativo, e a prescindere dal fatto che si sia tempestivamente attivato per fornire i giubbotti antiproiettili senza averlo potuto fare per la loro ridotta disponibilità presso il produttore. (Cass. sez. IV pen. 29/9/2006 n. 32286, Pres. De Grazia Est. Piccialli, in Dir. e prat. lav. 2007, 606 e in D&L 2007, con nota di Aldo Garlatti, "L'individuazione del contenuto dell'obbligazione di sicurezza del datore di lavoro nell'ipotesi di infortunio sul lavoro", 307)
  • In caso di infortunio mortale subito da dipendente di un’impresa appaltatrice nel corso di lavori affidati da un comune, rispondono del delitto di omicidio colposo in concorso con il titolare dell’impresa appaltatrice i funzionari tecnici comunali designati direttori dei lavori per conto del committente che, pur non nominati coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori a norma dell’art. 3, commi 3 e 4, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, si siano in concreto ingeriti nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l’inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti. (Cass. sez. IV pen. 21/10/2005 n. 28860, Pres. Coco Est. Campanato, in Dir. e prat. lav. 2006, 521)
  • In caso di infortunio sul lavoro determinato non dall’inosservanza di specifiche norme relative alla sicurezza del lavoro ma da carenze nelle modalità di organizzazione del lavoro, il datore di lavoro risponde del delitto di lesione personale colposa per violazione dell’art. 2087 c.c. (Cass. sez. III pen. 18/2/2005 n. 6360, Pres. Savignano Est. Zumbo, in Dir. e prat. lav. 2005, 1123)
  • In caso di infortunio sul lavoro subito presso un laboratorio universitario da un dottorando intento a un’operazione di manutenzione di un apparecchio laser vetusto e sprovvisto dei necessari dispositivi di sicurezza, è colpevole del reato di lesione personale colposa cui all’art. 590 c.p. il direttore del laboratorio che, pur non dotato di autonomia di spesa e nonostante le richieste di sostituzione dell’apparecchio inutilmente avanzate all’Università, ne abbia consentito la manutenzione da parte del dottorando e non ne abbia impedito l’uso. (Cass. sez. IV pen. 2/2/2005 n. 3444, Pres. OlivieriEst. Iacopino, in Dir. e prat. lav. 2005, 1120)
  • In caso di infortunio mortale subito da più operai nel corso di lavori all’interno di uno scavo e riconducibile alla mancanza di indicazioni nel piano di sicurezza circa le modalità di esecuzione dello scavo, è colpevole del reato di omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p. il soggetto che riunisce le funzioni di direttore e responsabile dei lavori, progettista e l’esecuzione dei lavori, qualora abbia omesso di integrare le indicazioni di cui il piano sia carente. (Cass. sez. IV pen. 2/2/2005 n. 3447, Pres. Marzano Est. Iacopino, in Dir. e prat. lav. 2005, 1121)
  • In caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore addetto alla guida di un carroponte sprovvisto dei necessari dispositivi di protezione, risponde del delitto di omicidio colposo in concorso con il datore di lavoro l'Ispettore di servizio di prevenzione dell'Asl, che abbia falsamente attestato la prescritta verifica del predetto carroponte, in realtà non effettuata. (Cass. Sez. VI pen. 23/6/2004 n. 28322, Pres. Tomano Est. Colla, in Dir. e prat. lav. 2004, 2249)
  • In caso di infortunio avvenuto su un macchinario sprovvisto di idonei ripari, il datore di lavoro è penalmente responsabile, pur se sia conformato, nella dotazione antinfortunistica relativa al macchinario, alle prescrizioni dell'organo di vigilanza. (Cass. 15/12/2003 n. 47742, Pres. Olivieri Est. Iacopino, in Dir. e prat. lav. 2004, 452)
  • Risponde del delitto di omicidio colposo in danno dell'acquirente utilizzatore il costruttore-venditore di una macchina priva dei presidi antinfortunistici previsti dalla legge, pur se l'acquirente faccia uso della macchina ponendo in essere una condotta imprudente, condotta che, ove la macchina fosse munita dei presidi antinfortunistici previsti dalla legge, sarebbe stata resa innocua o, quanto meno, non avrebbe avuto quelle date conseguenze, e dunque non può confidare che ogni consociato si comporti adottando le regole precauzionali che deve adottare chi, rispetto a quel consociato ed alla imprudente inosservanza delle regole da quest'ultimo poste in essere, non si comporta come gli imponevano le regole precauzionali normalmente riferibili al suo modello di agente. (Cass. 5/11/2003, n. 41985, Pres. D'Urso Est. Battisti, in Dir. E prat. lav. 2003, 3171)
  • Risponde del delitto di omicidio colposo in danno dell'acquirente utilizzatore il costruttore-venditore di una macchina munita di organi lavoratori non protetti o non completamente protetti per impossibilità tecnica atti ad afferrare trascinare o schiacciare e dotati di notevole inerzia, qualora non provveda a munire la macchina di dispositivo di arresto con comando ad immediata portata dell'utilizzatore ed efficace sistema di frenatura, ovvero, se impossibile, non si astenga dal costruire e vendere la macchina. (Cass. 5/11/2003, n. 41985, Pres. D'Urso Est. Battisti, in Dir. E prat. lav. 2003, 3171)
  • In caso di infortunio mortale accaduto ad un lavoratore caduto dalla scala esterna di un edificio a causa dell'irregolare altezza del parapetto posto a protezione della scala stessa, risponde del delitto di omicidio colposo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi che si sia occupato dell'edificio, comunicando prima dell'infortunio una relazione sullo stato della sicurezza dell'immobile, ed ivi ignorando il pericolo costituito dall'altezza del parapetto della scala. (Cass. 17/6/2003 n. 25944, Pres. Olivieri Est. Perna La Torre , in Dir. e prat. lav. 2004, 451)
  • In caso di infortunio accorso sul lavoro ad un lavoratore dipendente, risponde del delitto di lesione personale colposa il datore di lavoro che, pur in presenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, eserciti una posizione predominante sul personale, ivi compreso il predetto responsabile del personale. (Cass. 31/3/2003, n. 14851, Pres. Coco, Est. De Biase, in Dir. e prat. lav. 2003, 1347)