Questioni economiche

  • In tema di revisione dei postumi invalidanti causati da un infortunio, in occasione di un secondo infortunio, con conseguente costituzione di rendita unica, è consentito procedere a una nuova valutazione medico legale della percentuale invalidante complessiva, che può essere accertata anche in misura inferiore a quella provocata dal primo infortunio, purché la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedente, già consolidatasi. (Cass. 4/3/2015 n. 4354, Pres. Stile Rel. Maisano, in Lav. nella giur. 2015, 640)
  • In tema di risarcimento conseguente a infortunio sul lavoro, la differenza strutturale e funzionale tra l’erogazione INAIL ex art. 13, D.Lgs. n. 38 del 2000 e il risarcimento del danno biologico esclude che le somme eventualmente versate dall’INAIL a tale titolo possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore. (Cass. 19/1/2015 n. 777, Pres. Roselli Rel. Manna, in Lav. nella giur. 2015, 416)
  • In caso di morte a causa del lavoro, per cui risulti impossibile accertare le dinamiche dell’infortunio e ricondurre una responsabilità diretta del presunto committente, né sia possibile definire con esattezza i rapporti fra proprietà e direzione dei lavori con il lavoratore, non è dovuto alcun risarcimento del danno. (Trib. Ravenna 3/9/2013 n. 991, Giud. Donofrio, in Lav. nella giur. 2014, con commento di Linda D’Ancona, 163)
  • Ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di tale calcolo (riserva sinistri), anche quando nell’azienda non si siano verificati infortuni nel periodo considerato. (Cass. 3/6/2013 n. 13908, Pres. Vidiri Rel. Garri, in Lav. nella giur. 2013, 847)
  • In tema di determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento al calcolo della percentuale di caricamento degli oneri indiretti – afferenti alle spese generali dell’istituto e determinati percentualmente in relazione agli oneri indiretti – il sistema di “capitalizzazione pura” (che esclude il computo delle rendite capitalizzate dagli oneri indiretti) non trova applicazione nel sistema finanziario per la gestione “industria”, fondato, al contrario, su una ripartizione dei capitali di copertura in funzione mutualistica, sicché negli oneri diretti vanno inserite le rendite capitalizzate del periodo, e non solamente i relativi ratei. (Cass. 3/6/2013 n. 13908, Pres. Vidiri Rel. Garri, in Lav. nella giur. 2013, 847)
  • La domanda di regresso proposta dall’Inail nei confronti del datore di lavoro, il cui dipendente è stato risarcito dall’Istituto per un infortunio, non può essere accolta se non è stata accertata la piena responsabilità del datore per l’incidente occorso (nella specie, un lavoratore era rimasto ferito al viso da una scheggia di metallo mentre effettuava una operazione di molatura senza indossare gli appositi occhiali protettivi, che erano però a disposizione e che sarebbero stati idonei a impedire l’evento lesivo. Alla luce di ciò non poteva riconoscersi il totale addebito della responsabilità al datore di lavoro, come richiesto dall’Inail, né il conseguente diritto di regresso nei suoi confronti). (Cass. 31/7/2012 n. 13701, Pres. Lamorgese Rel. Filabozzi, in Lav. nella giur. 2012, 1113)
  • Ai fini della determinazione del premio relativo all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, la mera modifica delle percentuali da versare all’Inail, determinata con decreto ministeriale, non comporta oneri di comunicazione. Se la tariffa incrementata rappresenta un semplice aggiornamento della precedente, nulla va indicato ai “vecchi” assicurati, facenti parte di imprese le cui attività non trovano nuova considerazione. (Cass. 5/6/2012 n. 9034, Pres. Miani Canevari Rel. Ianniello, in Lav. nella giur. 2012, 824)
  • Al fine di quantificare il risarcimento del danno spettante al lavoratore nei confronti del datore di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro la cui responsabilità debba ascriversi allo stesso datore di lavoro, la detrazione dell’ammontare del risarcimento di quanto corrisposto dall’INAIL all’infortunato dovrà effettuarsi per ciascuna posta di danno, in relazione a quanto, per quel titolo, viene corrisposto dall’INAIL all’infortunato quale indennizzo. (Corte App. Venezia 14/6/2011, Pres. Santoro Est. Parise, in Lav. nella giur. 2012, con commento di Francesco Rossi, 375)
  • Il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita Inail stabilito dall’art. 137 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, si riferisce esclusivamente all’eventuale aggravamento e alla conseguenziale inabilità derivante dalla naturale evoluzione dell’originaria malattia, mentre, allorché il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno e sia, quindi, in presenza di una “nuova” malattia, seppure della stessa natura della prima, deve trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 80 del citato decreto, estesa alle malattie professionali dall’art. 131 dello stesso, con disciplina ritenuta costituzionalmente legittima della sentenza n. 46 del 2010 della Corte Cost. (Cass. 9/3/2011 n. 5548, Pres. Lamorgese Rel. Stile, in Lav. nella giur. 2011, 523)
  • L'indennizzo a favore di soggetti danneggiati da epatite post trasfusionale previsto dall'art. 1, L. n. 210/1992 consiste in un assegno che è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata ed è integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 324/59 e prevista per gli impiegati civili dello Stato in attività e in quiescenza. Anche tale indennità integrativa speciale è rivalutabile annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. (Trib. Napoli 13/11/2008, D.ssa Elimino, in Lav. nella giur. 2009, 310) 
  • L’istituto della rendita per malattia professionale e quello dell’indennizzo per causa di servizio si fondano su presupposti diversi: l’indennizzo è un beneficio (qualificabile come prestazione speciale di natura non previdenziale) che la pubblica amministrazione attribuisce al proprio dipendente per compensare menomazioni fisiche comunque connesse col servizio, prescindendo da qualsiasi giudizio sull’incidenza del danno sofferto dal pubblico dipendente sulla sua capacità di lavoro, limitandosi la normativa in materia a richiedere che quest’ultimo sia rimasto leso nella sua integrità fisica; la rendita di cui al d.p.r. n. 1124/1965 richiede che la malattia sia contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione svolta, e impone perciò un nesso più stretto tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest’ultima, in caso di fattori plurimi, costituire per sempre la causa sufficiente, ossia la conditio sine qua non, della malattia. Ne consegue che il riconoscimento della causa di servizio non ha rilievo decisivo ai fini del riconoscimento della malattia professionale. (Cass. 20/8/2004 n. 16392, Pres. Sciarelli Rel. Filadoro, in Lav. nella giur. 2005, 177)
  • Nel caso di infortunio sul lavoro occorso durante l'utilizzazione di un determinato macchinario, è configurabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., la responsabilità del datore di lavoro per i danni morali e biologici sofferti dal lavoratore qualora sia stata accertata l'inidoneità delle misure di sicurezza alla stregua delle conoscenze tecniche e dell'esperienza (nella fattispecie è stata affermata la responsabilità del datore di lavoro con riferimento all'infortunio occorso ad un lavoratore sbalzato da un'autovettura di servizio priva di meccanismi di segnalazione, acustica o luminosa, dell'apertura o della non perfetta chiusura delle portiere). (Trib. Milano 16/10/2003, Est. Ianniello, in D&L 2004, 118)
  • In tema di revisione o rettifica di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale, poiché in sede giurisdizionale oggetto del giudizio non è la legittimità o meno dell'atto di revoca, ma l'esistenza dei presupposti dell'obbligazione, la deduzione dell'errronea valutazione iniziale non costituisce eccezione in senso proprio ma mera difesa, prponibile in quanto tale anche in giudizio d'appello. (Cass. 26/8/2002, n. 12525, Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco, in Lav. nella giur. 2003, 78)
  • In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, mentre la rendita per inabilità permanente ha la funzione d'indennizzare il danno fisico subito dall'assicurato in relazione alle percentuali di riduzione della sua attitudine al lavoro, l'indennità giornaliera per invalidità temporanea costituisce una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative; pertanto, nell'ipotesi in cui il titolare di rendita infortunistica per inabilità permanente abbia diritto per rioccupazione o per continuazione del lavoro all'assistenza di malattia a carico dell'Inps, rientra nella sfera degli obblighi di tale istituto l'erogazione delle prestazioni economiche (indennità di malattia) per i periodi di infermità coperti dall'assicurazione sociale; e ciò anche quando lo stato di malattia si riveli come aggravamento degli esiti dell'infortunio sul lavoro suscettibile di stabilizzazione ad un diverso e maggiore livello invalidante (nel qual caso potrà richiedersi la revisione della rendita), o comunque come ulteriore conseguenza e recrudescenza temporanea dell'infortunio stesso. (Cass. 22/8/2002, n. 12402, Pres. Senese, Rel. Miani Canevari, in Lav. nella giur. 2003, 77)
  • E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost. e sulla base di quanto sancito dalla sentenza n. 326/83 della Corte Costituzionale, l' art. 2751 bis n. 1 c.c. nella parte in cui esclude dal privilegio generale sui mobili il credito risarcitorio del lavoratore derivante da malattia professionale, contratta nello svolgimento dell'attività lavorativa ed in merito alla quale sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro. (Corte Cost. 5/6/2002 n. 220, Pres. Ruperto Rel. Marini, in D&L 2002, 846, con nota di Monica Rota e Giovanni Paganuzzi, "In tema di privilegi per crediti da lavoro")
  • A seguito della sentenza 179/88 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, 1° comma, DPR 30/6/65 n. 1124, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle, purchè si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro, il diritto alla rendita di inabilità permanente sussiste anche per l'assicurato del quale sia provata la sua particolare e prolungata esposizione al rischio nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, non occorrendo a tal fine un'assoluta certezza , ma essendo sufficiente che la dimostrazione del collegamento tra lavorazione e patologia emerga da un ragionevole e serio metodo di probabilità scientifica. (Nella fattispecie è stata riconosciuta come malattia professionale un'epatite C contratta da una lavoratrice addetta da molti anni al laboratorio analisi in qualità di tecnico e che non presentava altri possibili fattori eziologici extralavorativi). Il diritto alla rendita da inabilità permanente conseguente all'aggravamento della malattia professionale sussiste qualora la nuova patologia si possa considerare connessa anche solo indirettamente al rischio lavorativo d'origine e tale rischio abbia costituito dato necessario e sufficiente nel suo determinarsi. (Nella fattispecie è stata riconosciuta l'origine professionale di un tumore al seno sovrappostosi ad una precedente epatite C di origine professionale degenerata in cirrosi epatica). (Corte d'Appello Potenza 7/2/2002, Pres. Capasso, Est. Vetrone, in D&L 2002, 482).
  • In caso di infortunio sul lavoro che abbia provocato una inabilità temporanea, la retribuzione mensile riconosciuta al dipendente delle Poste Italiane dall'art. 25 dell'applicato Ccnl 24/11/94 comprende non solo la parte fissa della retribuzione, ma anche la parte variabile di cui all'art. 54 del Ccnl. (Trib. Milano 30/10/2001, Est. Curcio, in D&L 2002, 155)