In genere

  • Il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione durante le festività infrasettimanali è diritto disponibile e sono validi gli accordi individuali, intercorsi tra lavoratore e datore di lavoro; l’oggetto di detti accordi è chiaramente determinabile mediante il ricorso al riferimento normativo esterno costituito dalla L. n. 260 del 1949; il potere del datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi va esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. (Cass. 31/3/2021 n. 8958, ord., Pres. Berrino Est. Boghetich, In Lav. nella giur. 2021, 657)
  • Il provvedimento del datore di lavoro volto a esigere la prestazione del lavoratore in occasione delle festività infrasettimanali, in difetto di un consenso del lavoratore a prestare la propria attività, legittima l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) costituita dal rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa. (Cass. 7/8/2015 n. 16592, Pres. Macioce Est. Blasutto, in Riv. It. dir. lav. 2016, con nota di Lorenzo Scarano, “Assolutezza e derogabilità del diritto di astenersi dal lavoro festivo, 138)
  • L'art. 5, comma 3, L. n. 260/1949 come sostituito dall'art. 1, L. n. 90/54 prevede a favore dei lavoratori il pagamento di una aliquota addizionale di retribuzione giornaliera per l'ipotesi della coincidenza di festività nazionali con la domenica. Tale maggiorazione retributiva spetta a tutti i lavoratori subordinati retribuiti in maniera fissa che in quei giorni festivi riposino. Tuttavia l'art. 1, comma 224 L. 266/2005 ha espressamente escluso l'applicabilità dell'art. 5, comma 3, L. 260/1949 come sostituito dall'art. 1, L. 90/54, ai dipendenti pubblici, fatti salvi gli effetti già formatisi. La norma ha pertanto efficacia retroattiva. (Trib. Taranto 20/1/2009, d.ssa Palma, in Lav. nella giur. 2009, 423) 
  • Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, L. 23/12/05 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., laddove prevede che "tra le disposizioni ritenute inapplicabili dall'art. 69, 1° comma, secondo periodo, D.Lgs. 30/3/01 n. 165, a seguito della stipulazione di contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso l'art. 5, comma 3°, L. 27/5/49 n. 260 come sostituito dalla L. 31/3/54 n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili e nazionali ricadenti di domenica". (Corte Cost. 16/5/2008 n. 146, Pres. Bile Rel. Flick, in D&L 2008, con nota di Maria Lughezzani, "Festività nel PI e norme "interpretative", 873, e in Lav. nelle P.A. 2008, 602, e in Dir. e prat. lav. 2008, 1368)
  • Le eccezioni al divieto di lavoro domenicale di cui alla l. n. 370/1934 non sono suscettibili di applicazione analogica alle festività infrasettimanali. E' pertanto nulla la clausola contenuta nell'art. 110 del contratto collettivo per gli enti lirici, che prevede e disciplina l'obbligo per i lavoratori del comparto di prestare servizio in festività infrasettimanali. (Cass. 8/8/2005 n. 16634, Pres. Mileo Est. Balletti, in Riv. it. dir. lav. 2006, con nota di Enrico Barraco, "La Cassazione dichiara nulla la pattuizione collettiva dell'obbligo di lavoro festivo infrasettimanale nel settore dello spettacolo", 218)
  • È legittima la previsione del Ccnl che impone al personale addetto agli spettacoli di fornire-a fronte di un adeguato compenso-la prestazione lavorativa nelle festività infrasettimanali. (Corte d'Appello Milano 29/11/2002, Pres. Mannacio Est. De Angelis, in D&L 2003, 105, con nota di Franco Bernini, "Festività infrasettimanale ed obbligo di lavorare previsto dal contratto collettivo")
  • Le eccezioni al divieto di lavoro domenicale di cui alla l. 370/1934 si applicano, in via analogica, anche alle festività infrasettimanali. E' pertanto valida la clausola contenuta nell'art. 110 del contratto collettivo per gli enti lirici, che prevede e disciplina il lavoro nelle festività infrasettimanali. (Corte d'appello di Milano 29/11/2002, Pres. Mannacio, Est. De Angelis, in Riv. it. dir. lav. 2003, 73)
  • Il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa nelle festività infrasettimanali menzionate all'art. 5 L. 27/5/49 n. 260, che si desume dal tenore del 1° e 2° comma della norma, sussiste anche per il personale addetto agli spettacoli; sono pertanto nulle, per contrasto con norme di rango superiore, le contrarie disposizioni del Ccnl applicabile (nella fattispecie Ccnl Enti Lirici). (Trib. Milano 2/5/2002, Est. Atanasio, in D&L 2002, 653)
  • Ai sensi dell'art. 5, comma 3, ultima parte, l. 27/5/49, n. 260, come modificato dalla l. 31/3/54, n. 90, il compenso aggiuntivo fisso (corrispondente all'aliquota giornaliera e, quindi, slegato dalle ore di lavoro) ivi previsto per il caso in cui le festività del 25 aprile e del 1° maggio (ora residuali, in quanto quelle del 2 giugno e del 4 novembre, già ivi comprese, sono state spostate alla prima domenica di giugno e di novembre dall'art. 1, l. 5/3/77, n. 54) coincidano con la domenica, spetta al lavoratore che in tali giorni riposi e non presti quindi attività (come vorrebbe la ricorrente, la cui tesi non è fondata su lacuna base normativa). Tale compenso aggiuntivo fisso (corrispondente all'aliquota giornaliera) che trova giustificazione - come già asserito da Cassazione nn. 11117/95, 6983/98 e 12731/98, cui si presta piena adesione - nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di una giornata in più di riposo, è espressamente previsto dall'art. 2 della citata l. n. 90/54 alla lettera e) per i lavoratori assenti nel caso (tra l'altro) di "sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica" (Cass. 25/1/01, n. 1018, pres. De Musis, est. D'Agostino, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 360)