In genere

  • Nell’ambito di un’organizzazione di tendenza un determinato orientamento sessuale non costituisce requisito essenziale e determinante secondo i principi di proporzionalità e ragionevolezza per lo svolgimento dell’attività lavorativa (all’art. 3, commi 3 e 5, d.lgs. n. 216/2003), giacché non interferisce con il progetto educativo dell’istituto scolastico, né può essere considerata una violazione da parte dell’insegnante dell’obbligo di fedeltà all’etica della scuola. (Corte app. Trento 7/3/2017, n. 14, Pres. Zanotti Est. Terzi, in Riv. It. Dir. Lav. 2017, con nota di R. S. Rugiu, “Il caso della docente di una scuola religiosa: la discriminazione per orientamento sessuale nelle organizzazioni di tendenza”, 790)
  • Ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 11 maggio 1990, n. 108, il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie è nullo, con conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro, anche ove il datore di lavoro sia una delle cd. organizzazioni di tendenza. (Cass. 3/10/2016 n. 19695, Pres. Nobile Est. Boghetich, in Lav. nella giur. 2017, 200)
  • In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, l’applicabilità della disciplina prevista per le cc.dd. “organizzazioni di tendenza” dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 4 che esclude l’operatività della tutela reale stabilita dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 richiede l’accertamento in via preliminare, da parte del giudice, che il datore di lavoro non sia un imprenditore ex art. 2082, c.c., e, quindi, che non sussista una struttura imprenditoriale e, soltanto qualora detto accertamento abbia esito negativo, occorre verificare la ricorrenza degli ulteriori requisiti tipici di siffatte organizzazioni. (Cass. 22/12/2014 n. 27228, Pres. Macioce Est. Bronzini, in Lav. nella giur. 2015, 307)
  • Gli ambiti territoriali caccia di cui alla L. 11/02/92 n. 157 non costituiscono organi delle Province, né articolazioni territoriali delle stesse, ma associazioni di diritto privato, restando irrilevante ai fini di tale qualificazione sia la forma di finanziamento prevalentemente pubblico sia il concorso alla realizzazione di un fine pubblico; ne segue che l'applicabilità o meno al rapporto di lavoro dei dipendenti Atc del regime di stabilità reale deve essere valutata alla stregua dei criteri propri del rapporto di lavoro privato. (Corte app. Potenza 28/5/2008, Pres. Ferrone Est. Stassano, in D&L 2008, 1061)
  • Ai fini della qualificazione del datore di lavoro come organizzazione di tendenza (con conseguente esclusione dal regime di stabilità reale) non è necessario che detta organizzazione abbia una "caratterizzazione ideologica", essendo sufficiente che persegua senza fini di lucro una qualsiasi finalità culturale e dunque anche sportiva (nella specie è stato qualificato come organizzazione di tendenza l'"Ambito territoriale caccia" in quanto associazione di diritto privato volta a promuovere la caccia su una determinata area e curare la gestione dei conseguenti problemi ambientali).  (Corte app. Potenza 28/5/2008, Pres. Ferrone Est. Stassano, in D&L 2008, 1061)
  • In tema di licenziamento, l'esclusione della tutela reale di cui all'art. 18 SL, prevista per le c.d. organizzazioni di tendenza dall'art. 4, l. n. 108/1990, non è riferibile agli istituti di patronato, atteso che questi non svolgono attività sindacale o politica, ma assistono i lavoratori e i pensionati nelle pratiche amministrative e giudiziarie, ricevendo sovvenzioni in relazione al lavoro svolto. (Cass. 20/11/2007 n. 24043, Pres. Sciarelli Est. Di Nubila, in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Mugnaini, "Sulla qualificazione giuridica dei patronati ai fini dell'applicazione della tutela reale in materia di licenziamento", 653) 
  • Ai fini della tutela c.d. reale contro i licenziamenti, con applicazione dell'art. 18 St. Lav., va riconosciuto il carattere di imprenditore anche all'associazione senza fini di lucro, di per sè organizzazione di tendenza, che svolga professionalmente un'attività con complessa organizzazione di beni strumentali e di personale per produrre ricchezza. (Trib. Ravenna 12/6/2006, ord., Est. R. Riverso, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Michele Miscione, 993)
  • Ai fini dell’applicazione dell’art. 4 della legge 11 maggio n. 108, che esclude dall’ambito di operatività dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, l’attività svolta – oltre ad avere carattere non imprenditoriale – deve rientrare in una delle previsioni della suddetta disposizione legislativa, avendo riferimento all’oggetto essenziale e qualificante della stessa e restando irrilevanti profili eventualmente secondari rispetto ai quali la prima abbia autonomia. (In applicazione di tali principi la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l’applicabilità dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori alla Casa internazionale del clero, la cui attività essenziale – affidata a soggetto giuridico avente come scopo il suo svolgimento – consiste nel fornire servizi di tipo alberghiero ad ecclesiastici residenti a Roma per lavoro o transitanti, restando irrilevante l’attività svolta dagli ospiti e le modalità di offerta del servizio, quali la possibilità di svolgere all’interno della Casa attività di culto, ai fini di far rientrare l’attività in quelle di religione o di culto). (Cass. 7/4/2005 n. 7207, Pres. Mercurio Rel. Toffoli, in Dir. e prat. lav. 2005, 1785)
  • L’art. 4, L. 11 maggio 1990, n. 108 prevede che l’art. 18, L. n. 300/1970 non trovi applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgano senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, di istruzione ovvero di religione e di culto. (Corte d’appello Palermo, 22/1/2004, Pres. Ardito Rel. Civiletti, in Lav. nella giur. 2004, 1007)
  • Al fine di configurare un'organizzazione di tendenza che, ai sensi dell'art. 4 L. 108/90, è esclusa dal campo di oparatività della tutela reale prevista - in caso di licenziamenti illegittimi - dall'art. 18 L. 300/70 (come modificato dalla L. 108/90), è necessario che si tratti di datore di lavoro "non imprenditore" privo dei requisiti previsti dall'art. 2082 c.c. (e cioè professionalità, organizzazione, natura economica dell'attività, consistente nella produzione di beni o servizi , ovvero nell'interposizione nello scambio di beni o servizi). In particolare, l'applicazione della disciplina prevista dalla L. 108/90 (art. 4) per le organizzazioni di tendenza presuppone l'accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, dell'assenza, nella singola organizzazione, di una struttura imprenditoriale e della presenza dei requisiti tipici dell'organizzazione di tendenza, come definita dall'art. 4 L. 108/90 (Nel caso, si faceva questione del Telefono Azzurro) (Cass. 22/11/99 n. 12926, pres. Lanni, in Riv. it. dir. lav.2000, pag. 633, con nota di Granata, Organizzazione di tendenza, contratto di lavoro subordinato e licenziamento individuale: il caso del telefono Azzurro)
  • Al fine di accertare la configurabilità di un’organizzazione di tendenza, sono del tutto irrilevanti le modalità con le quali l’ente datore di lavoro è stato costituito, rilevando esclusivamente il carattere ideologico dell’attività dal medesimo espletata (Pret. Milano 11/12/98 (decr.), est. Cincotti, in D&L 1999, 62, n. Mensi, Titolo III SL e natura imprenditoriale del datore di lavoro)
  • Perché ricorra la fattispecie della c.d. organizzazione di tendenza, nei cui confronti, a mente dell’art. 4, 1° comma, secondo cpv., L. 11/5/90 n. 108, è esclusa l’applicabilità dell’art. 18 SL, occorrerà che il datore di lavoro non sia un imprenditore, con ciò dovendosi intendere non tanto l’assenza dello scopo di lucro, quanto, invece, l’assenza del criterio di economicità nello svolgimento dell’attività istituzionale. Tale ultima attività, poi, dovrà necessariamente coincidere con quelle elencate in via d’eccezione nell’art. 4 cit., in quanto tali suscettibili di sola stretta interpretazione (Pret. Nuoro 21/12/96, est. Passerini, in D&L 1998, 224)
  • Un istituto scolastico confessionale svolge attività imprenditoriale anche se percepisce un compenso per le sole attività collaterali e non anche per l'attività scolastica (Cass. 15/9/95 n. 9734, pres. Lanni, est. Vigolo, in D&L 1996, 218, nota S. MUGGIA, Sul requisito dell'economicità della prestazione di enti scolastici confessionale e del rapporto di lavoro dei religiosi)
  • Non è configurabile quale organizzazione di tendenza l’associazione sindacale che si prefigge un fine economico ben preciso quale quello di rendere più produttiva l’attività delle cooperative associate (Pret. Roma 8/11/96, est. Buonassisi, in D&L 1997, 399)
  • La norma di cui all’art. 4, 1° comma, L.11/5/90 n. 108 che esclude l’applicabilità dell’art. 18 SL alle c.d. organizzazioni di tendenza, si applica soltanto ai lavoratori che svolgono mansioni ideologicamente qualificate, e non ai lavoratori che svolgono mansioni neutre rispetto alla tendenza (nel caso di specie il Pretore ha ritenuto neutra, indipendentemente dalla natura imprenditoriale o meno dell’associazione di appartenenza, la mansione di addetto al servizio crediti agevolati) (Pret. Roma 8/11/96, est. Buonassisi, in D&L 1997, 399)
  • Le religiose, che lavorano per un istituto scolastico confessionale, autonomo dalla congregazione religiosa cui appartengono, devono essere computate ai fini della ricorrenza del requisito numerico ex art. 18 S.L. qualora svolgano il loro lavoro con i caratteri propri della subordinazione (nel caso di specie, i rapporti di lavoro con le religiose è stato ritenuto di natura subordinata dal momento che le stesse percepivano una retribuzione ed erano iscritte presso i competenti enti previdenziali) (Cass. 15/9/95 n. 9734, pres. Lanni, est. Vigolo, in D&L 1996, 218, nota S. MUGGIA, Sul requisito dell'economicità della prestazione di enti scolastici confessionale e del rapporto di lavoro dei religiosi)
  • Il comportamento di un insegnante di educazione fisica non conforme all'insegnamento dottrinale della chiesa è irrilevante ai fini del giudizio sul suo operato, trattandosi di prestazione tecnica non in grado di influenzare in alcun modo l'insegnamento della scuola (Cass. 16/6/94 n. 5832, pres. Benanti, est. Nuovo, in D&L 1995, 213, nota MUGGIA, Problemi interpretativi del licenziamento nelle organizzazioni di tendenza per aver un dipendente contratto matrimonio civile)
  • Deve essere considerato illegittimo il licenziamento di un insegnante di educazione fisica di una scuola religiosa per il fatto di avere contratto matrimonio civile (Cass. 16/6/94 n. 5832, pres. Benanti, est. Nuovo, in D&L 1995, 213, nota MUGGIA, Problemi interpretativi del licenziamento nelle organizzazioni di tendenza per aver un dipendente contratto matrimonio civile)