In genere

  • Se il licenziamento intimato dal datore di lavoro che non raggiunge i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, commi 8 e 9, della legge n. 300 del 1970 è privo di giustificato motivo oggettivo, l’entità dell’indennizzo dovuto al lavoratore in applicazione dell’art. 9, co. 1, d.lgs. n. 23/2015, deve essere determinata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, interpretando il riferimento all’ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall’art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/1015 in relazione a tutti i criteri risarcitori indicati dalla predetta sentenza, tenendo altresì conto che nel caso del citato art. 9, comma 1, il limite dettato dal legislatore, dimezzato per il datore di lavoro che non raggiunge i suddetti requisiti dimensionali, è soltanto massimo. (Trib. Genova 21/11/2018, ord., Est. Basilico, in Riv. It. Dir. Lav. 2019, con nota di P. Albi, “Giudici, legislatori e piccole imprese dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018”, 168)
  • Gli effetti della inefficacia dl licenziamento per vizi di forma sono diversi a seconda che si sia in presenza della c.d. tutela reale ex art. 18, l. n. 300/70 ovvero di quella obbligatoria ai sensi della l. n. 604766: nel primo caso, infatti, le conseguenze sono le stesse del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, mentre per i rapporti assistiti dalla tutela obbligatoria il recesso non produce efficacia sulla continuità del rapporto ed il lavoratore ha diritto - trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive - non già alle retribuzioni, ma al risarcimento del danno, da determinarsi secondo le regole generali dell'inadempimento delle obbligazioni (Cass. 12/10/00, n. 13625, pres. Ianniruberto, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 1078)
  • Il licenziamento inefficace per motivi di forma, in impresa priva della tutela reale, non è assoggettato al regime di cui all’art. 8 L. 15/7/66 n. 64, non produce effetti sulla continuità del rapporto e determina il diritto alla riammissione in servizio, oltre all’obbligo di risarcire il danno, commisurato alle retribuzioni non percepite (detraendo l’aliunde perceptum) (Cass. 27/7/99 n. 508, pres. Grossi, est. Ianniruberto, in D&L 1999, 889, n. Muggia, Violazioni gravi, tutela maggiore e in Dir. lav. 2000, pag.359, con nota di Mocella, Le Sezioni Unite risolvono il contrasto sulle conseguenze del licenziamento inefficace nell'area di stabilità obbligatoria. In senso conforme, v. Cass. 21/3/00 n. 3345, pres. Genghini, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 467; in Argomenti dir. lav. 2003, 357)
  • L’art. 8, L. 15/7/66 n. 604 costituisce norma derogabile in melius da parte della contrattazione collettiva, che ben può prevedere l’applicazione del regime di stabilità reale anche alle imprese di minori dimensioni; tale derogabilità non è in contrasto né con l’art. 3 né con l’art. 44, 1° comma, Cost. non essendo ravvisabili, in tale materia, interessi generali idonei a comprimere la libertà di contrattazione (Corte Cost. 23/4/98 n. 143, pres. Granata, rel. Santosuosso, in D&L 1998, 621)