In genere

 

 

  • La nullità del licenziamento a causa di matrimonio, prevista dall’art. 35, d.lgs. n. 198/2006, è limitata alla sola lavoratrice, senza che ciò possa essere considerato illegittimo o discriminatorio: la norma infatti risponde a una diversità di trattamento giustificata da ragioni legate alla maternità, costituzionalmente garantita alla donna, la quale, pur essendo titolare degli stessi diritti dei lavoratori uomini, adempie a un’essenziale funzione familiare, soprattutto nel periodo della gravidanza e del puerperio. (Cass. 12/11/2018 n. 28926, Pres. Di Cerbo Est. Patti, in Riv. It. Dir. Lav. 2019, con nota di D. Gottardi, “La protezione dai licenziamenti per causa di matrimonio delle lavoratrici non si estende ai lavoratori”, 188)
  • Anche in forza di un’interpretazione della norma nazionale conforme alla normativa comunitaria sulla parità di trattamento tra uomo e donna, deve ritenersi nullo il licenziamento per causa di matrimonio intimato al “lavoratore”, superandosi in tal modo il dato letterale dell’art. 35, D.Lgs. n. 198 del 2006, nella parte in cui riferisce la tutela esclusivamente alle donne lavoratrici. (Trib. Milano 5/9/2016, Giud. Bertoli, in Lav. nella giur. 2017, 100)
  • In assenza di prova che alla data di intimazione del licenziamento alla lavoratrice sposa l’attività della società fosse cessata, la situazione di crisi economica, ancorché grave, non può essere presa in considerazione di fronte a un’ipotesi di licenziamento intimato in un periodo in cui la tutela della lavoratrice è particolarmente forte. (Trib. Milano 10/3/2014, Giud. Moglia, in Lav. nella giur. 2014, 722)
  • Il licenziamento intimato nel periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione del matrimonio, è affetto da nullità presumendosi, ai sensi dell'art. 1 della legge 7/63, disposto a causa del matrimonio; il divieto di licenziamento opera oggettivamente non sussistendo in capo alla lavoratrice alcun obbligo di comunicazione del matrimonio al datore di lavoro. (Trib. Milano 31/3/2006, Est. Ravazzoni, in D&L 2006, con nota di Alba Civitelli, "Sul divieto di licenziamento nell'anno del matrimonio", 929)
  • Il licenziamento della lavoratrice dopo la celebrazione del matrimonio, in mancanza di una colpa grave imputabile alla medesima, è nullo con conseguente riammissione in servizio e percezione della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento all'effettiva riammissione al lavoro. (Trib. Firenze 28/2/2004, Est. Nuvoli, in D&L 2004, 412, con nota di Marco Orsenigo, "In tema di licenziamento disciplinare nell'anno di interdizione matrimoniale")
  • Latutela contro i licenziamenti per causa di matrimonio, prevista dall’art. 1, 2°e 3° comma, della legge 9/1/63 n. 7, è applicabile soltanto alle donne lavoratrici, non anche agli uomini, perché essenzialmente rivolta ad evitare che il datore di lavoro sia indotto a risolvere il rapporto in considerazione dei costi e delle disfunzioni conseguenti alle assenze per le eventuali maternità (Trib. Padova 9/5/00, est. Balletti, in Dir. Lav. 2000, pag. 261, con nota di De Cristofaro, Licenziamento per causa di matrimonio e tutela del lavoratore )