Sottrazione di materiale aziendale

  • Non si giustifica il licenziamento del cassiere di banca impossessatosi, per necessità personali, di modesta somma (lire 500.726 ), a condizione che il medesimo ripiani al termine della giornata, ove in tal senso viga in azienda una prassi di tolleranza; ma non giustifica il licenziamento neppure il fatto che il ripianamento non sia avvenuto spontaneamente a fine lavoro, ove questo sia dovuto, secondo la motivata valutazione incensurabile del giudice di merito, a mera dimenticanza, da attribuirsi alle precarie condizioni di salute fisica e psichica del lavoratore (Cass. 30/10/00, n. 14311, pres. De Musis, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 389, con nota di Pera, Il "furto temporaneo" del cassiere di banca si può tollerare)
  • La raccolta di biglietti di pedaggio di corta percorrenza, inutilizzati dagli utenti durante lo sciopero degli esattori, e loro registrazione, in sostituzione dei biglietti di lunga percorrenza, con appropriazione dei maggiori importi, costituisce un'infrazione che deve essere contestata con il provvedimento disciplinare del licenziamento, tenuto conto del carattere fiduciario connesso alle mansioni di cassa affidate al dipendente (Cass. 11/2/00, n. 1558, pres. Trezza, in Riv. Giur. Lav. 2000, pag. 456, con nota di Forte, L'atto illecito compiuto dal dipendente e la sua influenza sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro)
  • Nel caso di licenziamento per giusta causa a norma dell'art. 2119 c.c., in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale (rilevanti in sede penale) ovvero la circostanza che il fatto illecito sia stato commesso fuori dall'orario di lavoro o (come, in specie) dal posto di lavoro, ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento - in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti - specie quando non sia possibile per il datore di lavoro apprestare sicure difese idonee a impedire furti o comunque manomissioni di materiali aziendali (nella specie, il datore di lavoro aveva licenziato un suo dipendente che era stato sorpreso manomettere - al fine di asportare un buono sconto - un prodotto in vendita in un grande magazzino) (Cass. 8/2/00 n. 1412, pres. Lanni, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 479)
  • La sottrazione di un bene al proprio datore di lavoro, considerata in sé e per sé e non nei suoi riflessi patrimoniali, può essere idonea a incidere irrimediabilmente sull'elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti nel rapporto di lavoro, specie con riguardo alle delicate mansioni di pilota di aerei passeggeri svolte nella specie dal lavoratore licenziato (Cass. 27/12/99 n.14567, pres. Amirante, in Riv. Giur. Lav. 2000, pag. 456, con nota di Forte, L'atto illecito compiuto dal dipendente e la sua influenza sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro)
  • Il furto in azienda di un bene di valore modestissimo, commesso da un dipendente senza alcun precedente disciplinare e non investito di specifiche mansioni di sorveglianza e custodia, anche se può incidere sul rapporto fiduciario tra datore e prestatore di lavoro deve essere valutato alla luce del principio di proporzionalità della sanzione ex art. 2106 c.c., potendo perciò comportare l’irrogazione di una sanzione conservativa, ma non del licenziamento per giusta causa (Trib. Milano 30/11/96, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1997, 392)