Elemento psicologico

  • La forte emozione non costituisce di per sé impedimento all'intendere e volere; onde anche la mancanza grave commessa sotto l'effetto di tale emozione può giustificare il licenziamento (Cass. 8/1/00 n. 143, pres. Trezza, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 764, con nota di D'Aponte, Molestie sessuali e licenziamento: è necessaria la prova del c.d. mobbing e di Izzi, Denuncia di mobbing e licenziamento per giusta causa: chi la fa l'aspetti?)
  • Per stabilire la sussistenza della giusta causa di licenziamento si deve porre particolare attenzione all'intensità dell'elemento soggettivo del comportamento contestato, non essendo sufficiente l'irregolarità oggettiva della condotta del lavoratore a fondare il giudizio di proporzionalità tra l'illecito e la sanzione del licenziamento (nella specie, il lavoratore era stato licenziato per non aver formalizzato la comunicazione prevista dall'art. 34, 1° comma, c.c.n.l. lavoratori del credito del 23/11/90, a mente del quale il lavoratore che venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria, pubblico ministero o altro magistrato competente, che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari, ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporta l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'azienda; analogo obbligo incombe sul lavoratore che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia) (Cass. 29/11/99 n. 13354, pres. Trezza, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 483)