DPCM 17 Dicembre 2021
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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto gli articoli 32, 117, secondo e terzo comma, e 118 della
Costituzione;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
e, in particolare, gli articoli 1-bis, 3-ter, 4, 4-bis e 4-ter;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e in particolare l'art. 9, che detta
disposizioni concernenti le «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 17 giugno 2021, n. 143, adottato
in attuazione dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 52
del 2021;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 17-bis;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e,
in particolare, l'art. 4;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e in particolare l'art. 2;
Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, che prevede l'adozione del piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni dal virus SARS-CoV-2 e ne
disciplina la relativa attuazione;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del Piano
strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni
da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di
preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto del
Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonche' dal documento recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/Covid-19» del 10 marzo 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», e in particolare l'art. 42, concernente
«Implementazione della Piattaforma nazionale per l'emissione e la
validazione delle certificazioni verdi COVID-19;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e in
particolare l'art. 1 che, in considerazione del rischio sanitario
connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da
COVID-19, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre
2021;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti», e in particolare
l'art. 2-bis, che, introducendo l'art. 4-bis nel citato decreto-legge
n. 44 del 2021, ha esteso l'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4,
comma 1, del medesimo decreto-legge a tutti i soggetti, anche
esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'
lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e
socio-sanitarie, nonche' nelle strutture semiresidenziali e nelle
strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita';
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, «Misure urgenti
per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in
sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Considerato che gli articoli 4, 4-bis e 4-ter del citato
decreto-legge n. 44 del 2021, rinviano al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 l'individuazione delle
modalita' per consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie
da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell'adempimento
dell'obbligo vaccinale;
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che i datori
di lavoro devono comunicare mensilmente all'Istituto nazionale
previdenza sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni utili
al calcolo dei contributi;
Considerato che con il messaggio INPS 25 maggio 2009, n. 011903 e'
stato reso operativo un unico sistema di inoltro delle denunce
mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato flusso UNIEMENS,
che rende disponibile all'INPS l'elenco dei dipendenti di ciascun
datore di lavoro;
Ritenuto opportuno che il Ministero della salute renda disponibili
specifiche funzionalita', che consentano una verifica automatizzata
del rispetto dell'obbligo vaccinale attraverso una interazione, in
modalita' asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la
Piattaforma nazionale-DGC:
a) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge n. 44 del 2021 ivi incluse le strutture
semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano
persone in situazione di fragilita', e ai datori di lavoro dei
soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture
attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni;
b) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il
personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico,
nonche' quello degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della
legge 3 agosto 2007, n. 124;
c) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 8-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il personale
diverso da quello che svolge attivita' lavorativa con contratti
esterni;
d) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il
personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita'
lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' all'interno degli istituti
penitenziari per adulti e minori;
e) ai responsabili delle istituzioni di cui all'art. 4-ter, comma
1, lettera a), del decreto-legge n. 44 del 2021, ad esclusione dei
dirigenti scolastici delle scuole statali;
Considerato che per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale
da parte del personale delle scuole statali risulta opportuno
utilizzare una funzionalita' analoga a quella gia' impiegata per la
verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 mediante
interazione, in modalita' asincrona, tra il sistema informativo
dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC;
Visto l'art. 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che dispone che tutte le amministrazioni dello Stato per il
pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e
dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi del tesoro;
Visto l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, che estende alle Forze armate l'obbligo di
avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze per il pagamento degli stipendi al
personale;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, prevede
che tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 usufruiscano dei servizi di
pagamento degli stipendi e dei connessi servizi erogati dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, mediante stipula di apposite
convenzioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, tra
l'altro, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati
personali, reso con provvedimento del 13 dicembre 2021, n. 430;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno
2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti lettere:
«ee) strutture che ospitano persone in situazione di
fragilita': strutture che prevedono il soggiorno o il pernotto di
soggetti in condizioni di vulnerabilita' sociale o sanitaria;
ff) Ordini degli esercenti le professioni sanitarie: gli enti
pubblici previsti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall'art. 4
della legge n. 3 del 2018, nonche' gli enti di cui all'art. 5 della
legge n. 56 del 1989;
gg) Federazioni nazionali: le Federazioni nazionali degli
Ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei
farmacisti, dei veterinari, dei chimici e dei fisici, dei tecnici
sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione, delle professioni
infermieristiche, dei biologi, degli psicologi e dei collegi delle
ostetriche.»;
b) all'art. 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il presente decreto disciplina, altresi', in attuazione
delle disposizioni di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le
modalita' di acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei
soggetti tenuti alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale
per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2.»;
c) al fine di favorire la messa a disposizione agli utenti delle
certificazioni verdi Covid-19 generate dalla Piattaforma
nazionale-DGC, all'art. 11, comma 1, lettera e), dopo le parole
«medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti»
sono aggiunte le parole «, laboratori pubblici e privati accreditati»
e dopo le parole «altri medici» sono aggiunte le parole «,
professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario»;
d) all'art. 8, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nell'eventualita' in cui dal flusso dei tamponi molecolari
che le regioni e province autonome inviano al Sistema TS ai sensi del
decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, risulti la positivita' al SARS-CoV-2
di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso
di validita', per avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero per
l'effettuazione di un test con risultato negativo oppure nel caso in
cui una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali,
un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un
medico USMAF o SASN comunichi alla Piattaforma nazionale-DGC,
attraverso il Sistema TS, la positivita' al SARS-Cov-2 di una persona
in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validita',
per avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero per l'effettuazione di
un test con risultato negativo, il medesimo Sistema TS comunica la
positivita' alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di
contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma
nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19
rilasciate alla persona risultata positiva al SARS-Cov-2, inserendo
gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle
certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in
fase di verifica, e comunicandoli al Gateway europeo perche' siano
considerati non validi anche negli altri Stati membri. La Piattaforma
nazionale-DGC invia notifica della revoca all'interessato, per il
tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili. La revoca
verra' annullata automaticamente a seguito dell'emissione della
certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positivita' che
l'ha generata. In caso di erronea trasmissione del risultato di un
tampone positivo, le strutture sanitarie afferenti ai Servizi
sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di
libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite
il Sistema TS, una funzione di annullamento della revoca, indicandone
la motivazione.»;
e) all'art. 8, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«6. In caso di certificazioni verdi COVID-19 rilasciate od
ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una
partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa il Ministero
della salute registra nella Piattaforma nazionale-DGC, per il tramite
di una apposita funzionalita' del Sistema TS, la revoca di dette
certificazioni verdi COVID-19 in corso di validita' indicando una
delle predette motivazioni. I relativi identificativi univoci sono
inseriti nella lista delle certificazioni revocate, che vengono
riconosciute come non valide in fase di verifica, e sono comunicati
al Gateway europeo perche' siano considerati non validi anche negli
altri Stati membri. La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della
revoca all'interessato, per il tramite dei dati di contatto
eventualmente disponibili.
7. Al fine di allineare i sistemi regionali che hanno
comunicato l'evento sanitario che ha generato le certificazioni
revocate ai sensi del comma 6, il Sistema TS mette a disposizione
delle regioni e PA la lista delle certificazioni dei propri assistiti
revocate ai sensi del medesimo comma. Il Sistema TS mette a
disposizione del Ministero della salute una funzionalita' di
interrogazione delle informazioni concernenti le revoche ai sensi dei
commi 5 e 6»;
f) all'art. 13, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento
di attivita' e gli spostamenti sono consentiti dalla vigente
legislazione esclusivamente ai soggetti con una certificazione verde
COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione, l'applicazione di cui
al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma
10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse
derivate di cui al comma 12 permettono di selezionare una modalita'
di verifica limitata al possesso di una delle predette
certificazioni, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno
determinato l'emissione.»;
g) all'art. 13, dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente: «16.
Nel caso in cui il lavoratore, ai sensi degli articoli 9-quinquies,
comma 4, e 9-septies, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, consegni al proprio datore di lavoro la copia della propria
certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro effettua la
verifica sulla perdurante validita' della certificazione del
lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice
a barre bidimensionale della copia in suo possesso utilizzando
l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, ovvero
mediante le modalita' automatizzate di cui al comma 10, descritte
negli allegati G e H, nel rispetto del principio di limitazione della
finalita' del trattamento di cui all'art. 5, paragrafo 2, lettera b),
del regolamento (UE) n. 2016/679.».
h) all'art. 15, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «10.
Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle
certificazioni verdi in corso di validita' devono essere
appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi
degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679
e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei
dati connesso all'attivita' di verifica, con particolare riferimento
alla possibilita' di utilizzare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis,
la modalita' di verifica limitata al possesso delle certificazioni
verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione esclusivamente
nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attivita'
e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione ai
soggetti muniti delle suddette certificazioni»;
i) all'art. 17, comma 1, dopo le parole «descritte» sono aggiunte
le parole «negli allegati C, F, G e H, che sono periodicamente
riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per
i diritti e le liberta' degli interessati ai sensi dell'art. 35 del
regolamento (UE) n. 2016/679»;
l) dopo l'art. 17, e' aggiunto:
«Capo III-bis - Verifica dell'adempimento dell'obbligo
vaccinale
Art. 17-bis (Modalita' di verifica del rispetto dell'obbligo
vaccinale dei lavoratori subordinati di cui agli articoli 4-bis e
4-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44). - 1. Al
fine di assicurare il piu' efficace ed efficiente processo di
verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli
4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il Ministero
della salute rende disponibili specifiche funzionalita', descritte
nell'allegato I, che, sulla base delle informazioni trattate
nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono una verifica
automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei
lavoratori subordinati di cui ai menzionati articoli, ad esclusione
dei dipendenti delle scuole statali, attraverso una interazione, in
modalita' asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC.
2. Le funzionalita' di verifica del rispetto dell'obbligo
vaccinale sono rese disponibili:
a) ai responsabili delle istituzioni di cui all'art. 4-ter,
comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 44 del 2021, ivi inclusi i
responsabili delle scuole paritarie e ad esclusione dei dirigenti
scolastici delle scuole statali;
b) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 1-bis del
decreto-legge n. 44 del 2021 ivi incluse le strutture
semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano
persone in situazione di fragilita', e ai datori di lavoro dei
soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture
attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni;
c) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il
personale del comparto della difesa, limitatamente al personale
militare, sicurezza e soccorso pubblico, nonche' quello degli
organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
124;
d) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 8-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i lavoratori
subordinati ad esclusione del personale che svolge attivita'
lavorativa con contratti esterni;
e) ai responsabili delle strutture in cui prestano servizio i
lavoratori subordinati alle dirette dipendenze del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' all'interno degli istituti
penitenziari per adulti e minori.
3. Le funzionalita' di verifica del rispetto dell'obbligo
vaccinale sono attivate previa richiesta del datore di lavoro dei
soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo vaccinale e sono rese
disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto
dello stesso. Se il datore di lavoro dei lavoratori impiegati nelle
strutture di cui al comma 2 non coincide con il responsabile delle
stesse, quest'ultimo deve essere delegato dal medesimo datore di
lavoro ad effettuare la predetta verifica.
4. La verifica di cui al comma 3 e' effettuata esclusivamente
per i lavoratori impiegati nelle strutture di cui al comma 2 soggetti
all'obbligo vaccinale, previa selezione dell'apposita opzione resa
disponibile dall'INPS.
5. In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di
cui al comma 1, l'INPS informa i soggetti autorizzati alle verifiche
della necessita' di prenderne visione, mediante le specifiche
funzionalita' descritte nell'allegato I. In ogni caso, non sono rese
disponibili ai soggetti che effettuano le verifiche del rispetto
dell'obbligo vaccinale dei lavoratori le ulteriori informazioni
conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma
nazionale-DGC.
6. Contestualmente alla richiesta di cui al comma 3, il datore
di lavoro dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, all'INPS, in modalita' telematica,
di avere titolo per richiedere l'attivazione del servizio di cui al
comma 1, in quanto responsabile di una delle strutture di cui
all'art. 4-bis e 4-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
ovvero in quanto soggetto che impiega il proprio personale in una
delle strutture di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 44 del
2021.
7. Il Ministero della salute rende, altresi', disponibili alle
pubbliche amministrazioni aderenti a NoiPA specifiche funzionalita',
descritte nell'allegato L, che, sulla base delle informazioni
trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono, con
le medesime modalita' di cui ai commi precedenti, una verifica
automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei
dipendenti pubblici soggetti a obbligo vaccinale, ad esclusione dei
dipendenti delle scuole statali, attraverso una interazione, in
modalita' asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal
Ministero dell'economia e delle finanze, e la PN-DGC.
8. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate
nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato
puo' comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante
i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici
di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano
tale circostanza.
Art. 17-ter (Modalita' di verifica del rispetto dell'obbligo
vaccinale del personale delle scuole statali). - 1. Al fine di
assicurare il piu' efficace ed efficiente processo di verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
nell'ambito scolastico statale, il Ministero della salute rende
disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali
del sistema nazionale di istruzione un'apposita funzionalita' che
consente una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo
vaccinale da parte del personale in servizio presso la singola
istituzione scolastica mediante un'interazione, in modalita'
asincrona, descritta nell'allegato G, tra il sistema informativo
dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC.
2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata previa selezione
dell'apposita opzione resa disponibile dal sistema informativo
dell'istruzione-Sidi.
3. In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di
cui al comma 1, il sistema informativo dell'istruzione-Sidi informa i
soggetti autorizzati alle verifiche della necessita' di prenderne
visione, mediante le specifiche funzionalita' descritte nell'allegato
G. In ogni caso, non sono rese disponibili ai soggetti che effettuano
le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori le
ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito
della Piattaforma nazionale-DGC.
4. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate
nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato
puo' comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante
i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici
di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano
tale circostanza.
Art. 17-quater (Modalita' di verifica del rispetto dell'obbligo
vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo
diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attivita' lavorativa
nelle strutture di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge
n. 44 del 2021). - 1. La verifica dell'adempimento dell'obbligo
vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo
diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attivita' lavorativa
nelle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, ad esclusione del personale che svolge
attivita' lavorativa con contratti esterni, nonche' nelle strutture
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, ivi incluse
le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo,
ospitano persone in situazione di fragilita', ovvero dei soggetti che
svolgono, a titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato,
attivita' lavorativa presso le strutture del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunita' all'interno degli istituti
penitenziari per adulti e minori, e' effettuata mediante esibizione
da parte degli stessi ai responsabili delle strutture, o loro
delegati, di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale,
dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai
medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che
attestano il rispetto dell'obbligo vaccinale.
Art. 17-quinquies (Modalita' di verifica del rispetto
dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie). -
1. Al fine di assicurare il piu' efficace ed efficiente processo di
verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le
professioni sanitarie da parte dei relativi ordini, per il tramite
delle rispettive Federazioni nazionali, ai sensi dell'art. 4 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il Ministero della salute rende
disponibili alle predette Federazioni specifiche funzionalita',
descritte nell'allegato M, che, sulla base delle informazioni
trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono una
verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale degli
iscritti, attraverso una interoperabilita' applicativa, in modalita'
asincrona, tra i sistemi informativi delle medesime e la Piattaforma
nazionale-DGC. Le funzionalita' di verifica sono attivate dal
Ministero della salute previo accreditamento delle Federazioni
nazionali.
2. Le funzionalita' di cui al comma 1, in sede di verifica da
parte delle Federazioni nazionali, segnalano, altresi', le eventuali
variazioni dello stato vaccinale degli esercenti le professioni
sanitarie rispetto alla precedente interrogazione. In ogni caso, non
sono rese disponibili all'atto della verifica del rispetto
dell'obbligo vaccinale le ulteriori informazioni conservate, o
comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.
3. Le Federazioni nazionali, attraverso i rispettivi sistemi
informativi, rendono disponibili gli esiti delle verifiche agli
Ordini cui sono iscritti gli esercenti le professioni sanitarie,
adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, in
particolare, il rispetto dei principi di esattezza e di integrita' e
riservatezza dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere e) e
f), del regolamento (UE) n. 2016/679.
4. All'esito dell'istruttoria di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 44 del 2021, qualora l'Ordine professionale accerti
il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, che determina
l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie,
ne da' comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il
personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore
di lavoro o alla struttura che nell'ambito dell'azienda esercita le
funzioni di datore di lavoro, adottando misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire, in particolare, il rispetto dei
principi di esattezza e di integrita' e riservatezza dei dati di cui
all'art. 5, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (UE) n.
2016/679.
5. La sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie di
cui all'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, e'
annotata sull'albo dell'Ordine territoriale, nonche', ove esistente,
nell'albo della Federazione nazionale, senza ulteriori specificazioni
dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell'obbligo
vaccinale da parte dell'esercente la professione sanitaria.
Art. 17-sexies (Trattamento dei dati personali per la verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale). - 1. Il Ministero della
salute, in qualita' di titolare del trattamento dei dati della
Piattaforma nazionale-DGC, designa l'INPS e il Ministero
dell'economia e finanze quali responsabili del trattamento dei dati
effettuato, ai sensi dell'art. 17-bis, tramite il portale
istituzionale dello stesso Istituto o la Piattaforma NoiPA per la
messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto
dell'obbligo vaccinale.
2. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del
trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa il
Ministero dell'istruzione quale responsabile del trattamento dei dati
effettuato, ai sensi dell'art. 17-ter, tramite il sistema informativo
dell'istruzione-Sidi per la messa a disposizione delle informazioni
comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.
3. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del
trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa le
Federazioni nazionali degli Ordini degli esercenti le professioni
sanitarie quali responsabili del trattamento dei dati effettuato, ai
sensi dell'art. 17-quinquies, per la messa a disposizione delle
informazioni comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.
4. Le strutture di cui agli articoli 1-bis e 4-ter del
decreto-legge n. 44 del 2021 nonche' gli uffici scolastici regionali
e le scuole statali del sistema nazionale di istruzione sono titolari
del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalita'
descritta negli allegati G e I ovvero con le modalita' di cui agli
articoli 17-bis, comma 7, 17-ter, comma 1, e 17-quater, comma 1.
5. I datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo,
svolgono nelle strutture di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, attivita' lavorativa sulla base di contratti
esterni sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti
tramite la funzionalita' descritta nell'allegato I ovvero con le
modalita' di cui all'art. 17-bis, comma 3.
6. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie sono
titolari del trattamento dei dati personali effettuato ai sensi
dell'art. 17-quinquies, commi 4 e 5.
7. Il personale autorizzato alla verifica per conto dei
soggetti di cui agli articoli 17-bis, comma 2, e 17-ter e' incaricato
con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio
dell'attivita' di verifica, ai sensi degli articoli 29 e 32,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Il personale autorizzato alla verifica per conto degli
Ordini e' incaricato con atto formale recante le necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica, ai sensi degli
articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e
2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Il personale interessato dal processo di verifica di cui
agli articoli 17-bis, 17-ter, 17-quater e' opportunamente informato
dal proprio datore di lavoro, o dal soggetto tenuto a effettuare la
verifica, sul trattamento dei dati attraverso una specifica
informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalita' del
personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.
2016/679.
10. Gli esercenti le professioni sanitarie interessati dal
processo di verifica di cui all'art. 17-quinquies sono opportunamente
informati dai rispettivi Ordini sul trattamento dei dati attraverso
una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla
generalita' degli iscritti, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
regolamento (UE) n. 2016/679.
11. I soggetti di cui agli articoli 17-bis, comma 2, e 17-ter
trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto
dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure
previste dagli articoli 4-bis, commi 4 e 5, e 4-ter, commi 3 e 5, del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
12. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie
trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto
dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure
previste dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44.
13. Il trattamento dei dati effettuato nell'ambito delle
verifiche sul rispetto dell'obbligo vaccinale delle categorie di
lavoratori interessati e' esercitato secondo le modalita' e con le
misure di sicurezza, tecniche e organizzative, per la protezione dei
dati stessi, descritte negli allegati G, I, L, M, che sono
periodicamente riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione
dei rischi per i diritti e le liberta' degli interessati ai sensi
dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679»;
m) gli allegati B, C, F, G, H sono sostituiti con i
corrispondenti allegati al presente decreto;
n) sono aggiunti gli allegati I, L, M parimenti allegati al
presente decreto.
Art. 2
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
2. Tutte le attivita' relative agli sviluppi tecnologici della
Piattaforma nazionale-DGC sono sostenute nell'ambito della vigente
convenzione fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei S.p.a., del 23 dicembre 2009 e
dei relativi accordi convenzionali attuativi.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha
efficacia dalla data della predetta pubblicazione.
Roma, 17 dicembre 2021
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi
Il Ministro della salute
Speranza
Il Ministro per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale
Colao
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2998