DPCM 3 Dicembre 2020
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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID-19, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 30;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori
misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 24;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi
alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 4
novembre 2020;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n.
280;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2020, n.
284;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n.
289, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 4
novembre 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 novembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2020, n.
290;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n.
292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 10
novembre 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n.
296, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 13
novembre;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della
classificazione del rischio epidemiologico», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n.
296;
Visto il decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica
amministrazione, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica
amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 268 del 28
ottobre 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanita' pubblica
internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30
gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti
sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita'
raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal
Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2020;
Visto il verbale n. 133 della seduta del 3 dicembre 2020 del
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni;
Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 3 dicembre 2020, con nota prot. n. 9376;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la
famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19,
e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con
se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo
di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e
delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per
il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.
E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in
presenza di persone non conviventi.
2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento
della protezione civile.
3. Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonche'
dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio
2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero
per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la
restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di
studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per
svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre
2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato,
nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e
in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e
nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e'
vietato altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita'
ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla
propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli
spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o
provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del
1°gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano
i predetti divieti.
5. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare
situazioni di assembramento, puo' essere disposta per tutta la
giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta
salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali
legittimamente aperti e alle abitazioni private.
6. E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico,
nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e
delle linee guida vigenti.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili
esclusivamente con protocolli validati dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche
mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano
comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso.
9. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene
costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
10. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di
assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche' della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
c) sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di
divertimento; e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi
destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed
educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con
l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita'
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di
cui all'allegato 8;
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria
all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti;
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di
livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport
individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza
la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di
squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera
e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive
nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione
sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il
Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle
disposizioni di cui alla presente lettera;
f) sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri
natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e per le attivita' riabilitative o terapeutiche, nonche'
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando
la sospensione delle attivita' di piscine e palestre, l'attivita'
sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte all'aperto
presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite
nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi interni a
detti circoli; sono consentite le attivita' dei centri di
riabilitazione, nonche' quelle dei centri di addestramento e delle
strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza
operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico,
che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida
vigenti;
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli
eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo
svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e'
sospeso; sono altresi' sospese l'attivita' sportiva dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative
agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le
attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere
ludico-amatoriale;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle
competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la
partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e
accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia
e' vietato o per i quali e' prevista la quarantena, questi ultimi,
prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test
molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui
esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 7,
comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 9. Tale test non
deve essere antecedente a settantadue ore dall'arrivo in Italia e i
soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia,
devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita'
e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti
interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione
sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita' con
lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore
dell'evento;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad
attivita' differente;
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi
anche all'aperto;
n) restano comunque sospese le attivita' che abbiano luogo in
sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al
chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi
comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con
riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato di non
ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze
lavorative o situazioni di necessita' e urgenza. Sono vietate le
sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad
eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza; tutte
le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e
linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita' a
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e' fortemente
raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a
distanza;
p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo restando il rispetto delle misure di contenimento
dell'emergenza epidemica;
s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita'
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento
delle attivita' siano svolte tramite il ricorso alla didattica
digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per
cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia
garantita l'attivita' didattica in presenza. Resta sempre garantita
la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia
necessario l'uso di laboratori o in ragione di per mantenere una
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.
89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione
n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento
on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
integrata. L'attivita' didattica ed educativa per i servizi educativi
per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di
istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E'
obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei anni e
per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina. Presso ciascuna prefettura - UTG e nell'ambito
della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione
del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle
attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico
locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita' di
mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal
rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il
Presidente della provincia o il sindaco della citta' metropolitana,
gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti
territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle aziende di
trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il
prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le
amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure
di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano
assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto,
fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne da' comunicazione al
Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'art. 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze, con efficacia
limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici
locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative
strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalita' di cui alla presente lettera. Le scuole secondarie di
secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli
orari delle attivita' didattiche per docenti e studenti, nonche'
degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni della
presente lettera. I corsi di formazione pubblici e privati possono
svolgersi solo con modalita' a distanza. Sono consentiti in presenza
i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche' le
attivita' didattico-formative degli istituti di formazione dei
Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
della giustizia, nonche' del sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e
le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza.
Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le modalita'
stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi
abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle
autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla
professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i
corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il
conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione
professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci
pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i
corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e
della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo
svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale
addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo
(ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo
(LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e continua
(NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di
formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il
rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento
delle attivita' connesse con la sicurezza della circolazione
ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli
impianti fissi. Sono altresi' consentiti i corsi di formazione per il
conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami,
i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle
certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di
lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo
le modalita' stabilite con provvedimento amministrativo. Sono
altresi' consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli
uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il
conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle
abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per
l'esercizio dell'attivita' di trasporto, le prove e gli esami
teorico-pratici effettuati dalle Autorita' marittime, ivi compresi
quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle
patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei
porti, nonche' le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In tutte le
regioni, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche,
sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle gia'
presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono
un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da
tenersi nei settantacinque giorni successivi alla data della
dichiarazione di disponibilita' all'esame. Sono altresi' consentiti
gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni
emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi
in materia di salute e sicurezza, nonche' l'attivita' formativa in
presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e attivita'
di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al
«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere
il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
continuano a essere svolte solo con modalita' a distanza. Il rinnovo
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non
completato, avviene secondo modalita' a distanza nel rispetto dei
principi di segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni.
Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e
gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi
educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile puo'
autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente
gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo
svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita'
di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, fatte salve le attivita' inerenti i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita' di
tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da
svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
u) le universita', sentito il Comitato universitario regionale di
riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro
epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle
attivita' curriculari che tengono conto delle esigenze formative e
dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle
corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attivita'
formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in
presenza le sole attivita' formative degli insegnamenti relativi al
primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto
numero di studenti, quelle dei laboratori, nonche' le altre attivita'
curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno,
quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida
del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato
18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi
confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, ferme restando le attivita' che devono
necessariamente svolgersi in presenza;
v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
attivita' didattiche o curriculari delle universita' e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali
attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilita' e degli studenti con disturbi specifici
dell'apprendimento; le universita' e le istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
z) e' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte
delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di
abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su
basi curriculari ovvero in modalita' telematica, nonche' ad
esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario
nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di
quelli per il personale della protezione civile, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro
per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli
ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilita' per le
commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con
collegamento da remoto;
aa) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il
ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale
soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la
validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della
formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello
stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure
restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento
delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai
ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia,
del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto
previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77;
bb) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla
lettera aa), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da
COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il
cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero
dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
cc) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di
permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
dd) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'
e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
ee) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti;
ff) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo
necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure
di cui all'allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono
chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e
dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed
altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari,
di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al
6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio e'
consentita fino alle ore 21,00;
gg) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00
fino alle ore 18,00; il consumo al tavolo e' consentito per un
massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti
conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande
nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza
limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1°
gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture
ricettive e' consentita solo con servizio in camera; resta sempre
consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento
che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le
attivita' di cui al primo periodo restano consentite a condizione che
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano
a essere consentite le attivita' delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle
condizioni di cui al periodo precedente;
hh) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e
E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
ii) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite
a condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10;
ll) restano garantiti, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono
beni e servizi;
mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del
trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto
scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non
superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli
diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente
della regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle
aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea,
finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in
relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo'
disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori;
nn) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,
ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a
distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi
di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori
sociali;
oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli
stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti
professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal
Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni
per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di
competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di
tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono
aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di
apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle
province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico,
rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere,
assembramenti;
pp) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle
linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli
ospiti;
2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti
comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e
sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione
dei clienti;
7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
all'aperto di pertinenza.
Art. 2
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata
gravita' e da un livello di rischio alto.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, come introdotto dall'art. 30 , comma 1, del
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono individuate le Regioni
che si collocano in uno «scenario di tipo 3» e con un livello di
rischio «alto», secondo quanto stabilito dal documento di
«Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno
invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a
specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale,
secondo il procedimento di cui all'art. 1, comma 16-bis, del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di
cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate,
salva la possibilita' di reiterazione. Conformemente a quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
come introdotto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre
2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per quattordici giorni
in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1,
comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla
Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici giorni, delle misure relative allo scenario
immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga
congruo un periodo inferiore.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai
territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero
per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica
in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il
transito sui territori di cui al comma 1 e' consentito qualora
necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono
consentiti ai sensi del presente decreto;
b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio,
per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in
tale comune;
c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione
che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,
con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano
comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate
lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali,
negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro.
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, a
eccezione di quelle di cui all'art. 3, si applicano anche ai
territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non
siano previste analoghe misure piu' rigorose.
Art. 3
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima
gravita' e da un livello di rischio alto.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, come introdotto dall'art. 30 , comma 1, del
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono individuate le Regioni
che si collocano in uno «scenario di tipo 4» e con un livello di
rischio «alto», secondo quanto stabilito dal documento di
«Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno
invernale», condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a
specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale,
secondo il procedimento di cui all'art. 1, comma 16-bis, del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di
cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate,
salva la possibilita' di reiterazione. Conformemente a quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
come introdotto dall'art. 24, comma 1, del decreto-legge 30 novembre
2020, n. 157, l'accertamento della permanenza per quattordici giorni
in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1,
comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla
Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo
di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario
immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga
congruo un periodo inferiore.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle regioni
ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai
territori di cui al comma 1, nonche' all'interno dei medesimi
territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza
nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui
territori di cui al comma 1 e' consentito qualora necessario a
raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai
sensi del presente decreto;
b) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di
vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche
ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso
alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni
festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera ff). Sono
chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i
mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi
alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le
edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione
che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme
igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di
trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,
con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano
comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate
lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali,
negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro;
d) tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma 10, lettere f)
e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono
altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli
enti di promozione sportiva;
e) e' consentito svolgere individualmente attivita' motoria in
prossimita' della propria abitazione purche' comunque nel rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; e'
altresi' consentito lo svolgimento di attivita' sportiva
esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per
l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo
grado, le attivita' scolastiche e didattiche si svolgono
esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la possibilita'
di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di
laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata;
g) e' sospesa la frequenza delle attivita' formative e
curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento
di tali attivita' a distanza. I corsi per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale,
nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le
altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente individuate
dalle universita', sentito il Comitato universitario regionale di
riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in
modalita' in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle
linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui
all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di
casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto
compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica;
h) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona,
diverse da quelle individuate nell'allegato 24;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale
presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il
personale non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in
modalita' agile;
l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle
capacita' e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle
patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini
previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere
dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza
di cui al comma 1.
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si
applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per
tali territori non siano previste analoghe misure piu' rigorose.
Art. 4
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive industriali e commerciali.
1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile
2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12,
nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,
e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
Art. 5
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso
l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore sanitario
del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale,
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave
in presenza di un caso di positivita';
c) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19;
d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;
e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi
commerciali;
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata.
2. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi
protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri dipendenti con le modalita' di cui all'art. 263 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni
assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali
piu' elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le
potenzialita' organizzative e con la qualita' e l'effettivita' del
servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la
percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi
della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella
percentuale piu' elevata possibile, e comunque in misura non
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle
attivita' che possono essere svolte secondo tale modalita',
compatibilmente con le potenzialita' organizzative e l'effettivita'
del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di norma
nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad
assicurare lo svolgimento di attivita' in modalita' agile anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento come definite dai contratti
collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attivita' di
formazione professionale.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione
dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il
personale sanitario e socio sanitario, nonche' quello impegnato in
attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'
raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
6. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di lavoro
agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'art. 90
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quanto previsto dai
protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.
Art. 6
Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero
1. Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui
all'elenco E dell'allegato 20, nonche' l'ingresso e il transito nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici
giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o piu' dei seguenti
motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 7, comma
1:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di
Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di
Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di
Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino,
dello Stato della Citta' del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli
2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli
2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il
domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle
lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e' una
comprovata e stabile relazione affettiva.
2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere
modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in relazione alla
provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Art. 7
Obblighi di dichiarazione in occasione
dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero
1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia
stabiliti all'art. 6, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel
territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi
B, C, D, ed E dell'allegato 20 e' tenuto a consegnare al vettore
all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche, di:
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 6, nel caso di
ingresso da Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20;
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20:
1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario;
2) mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per
raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in
caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea,
ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per
raggiungere la localita' di destinazione finale e il codice
identificativo del titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o piu' circostanze di cui
all'art. 8, comma 8.
2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli
altri casi in cui cio' sia prescritto dall'autorita' sanitaria
nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente
decreto, e' fatto obbligo di presentare al vettore all'atto
dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli
un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore
antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato
negativo.
3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di
cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche,
sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel
territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria competente per territorio.
4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivita'
all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
Art. 8
Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di
sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso
nel territorio nazionale dall'estero.
1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di
cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si
attengono ai seguenti obblighi:
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per
fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sara'
svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario
esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'art. 7,
comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di
cui al comma 2;
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c).
2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e' possibile raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la
dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'art. 7, comma 1, l'Autorita' sanitaria competente per
territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che,
in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il
luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte
alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i
soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria.
4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di
sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista dall'art. 7, comma 1, integrata con l'indicazione
dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta la
comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza.
5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS
(circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),
nonche' di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima
esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza
deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;
2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli
altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni
antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di
prevenzione:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di
essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso
nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di
mancata presentazione dell'attestazione di cui alla presente lettera,
si applicano i commi da 1 a 5;
b) in deroga alla lettera a), applicazione dei commi da 1 a 5
alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio,
fanno ingresso in Italia dai Paesi e territori di cui all'elenco C
dell'allegato 20 per motivi diversi da quelli indicati all'art. 6,
comma 1.
7. Anche in deroga al comma 6, si applicano i commi da 1 a 5 alle
persone che, per motivi diversi da quelli indicati all'art. 6, comma
1, hanno soggiornato o transitato nei Paesi e territori di cui
all'elenco C in uno o piu' giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6
gennaio.
8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di cui all'art. 7, le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 7 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco
A dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali
protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorita'
sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la
partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale,
previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di
presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato
ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti,
nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio
nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di
tampone e risultato negativo;
f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore
alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o
assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di
lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di
iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario
conformemente ai commi da 1 a 5;
g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio
italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,
allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il
territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di
sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a
5;
h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione
europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A,
B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati
motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori
all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'
Stati e territori di cui all'elenco C;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o
secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle
forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio
delle loro funzioni;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di
studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o
dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la
settimana;
p) agli ingressi mediante voli «COVID-tested», conformemente
all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive
modificazioni.
Art. 9
Obblighi dei vettori e degli armatori
1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:
a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di
cui all'art. 7;
b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia
completa;
d) adottare le misure organizzative che, in conformita' al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14,
nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i mezzi di
protezione individuali e a indicare le situazioni nelle quali gli
stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei mezzi di protezione individuale.
2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 10
Disposizioni in materia di navi da crociera
e navi di bandiera estera
1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche
linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal
Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3
febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione
civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.
2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non
siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano
soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti
all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E
dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o
territori di cui all'elenco C, si applica l'art. 8, commi 6 e 7.
3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
a) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al
rispetto delle linee guida di cui al comma 1;
b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con
le relative date di arrivo/partenza;
c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel
rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, e'
consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di
crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime
provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli
elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non
abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori
all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli
elenchi D ed E dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa il
rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il
Comandante della nave presenta all'autorita' marittima, almeno
ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica
dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.
5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui
agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano ai servizi
di crociera che si concludono entro la data del 20 dicembre 2020 e a
quelli in partenza a decorrere dal 7 gennaio 2021.
7. A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono
sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di
bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di
destinazione finale porti italiani. E' altresi' vietato dal 21
dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 alle societa' di gestione,
agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera
estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti
italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.
Art. 11
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono
espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle
«Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da
adottarsi di concerto con il Ministro della salute, puo' integrare o
modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15,
nonche', previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.
Art. 12
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'
1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati
dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli
il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la
tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro
autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri
accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle
medesime persone e' sempre consentito, con le suddette modalita', lo
svolgimento di attivita' motoria anche all'aperto.
Art. 13
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra,
delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia
autonoma interessata.
Art. 14
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al
15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19,
20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data di
adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non
oltre il 6 dicembre 2020.
3. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera a), si
applicano a decorrere dal 10 dicembre 2020. Fino al 9 dicembre 2020
continua ad applicarsi l'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 3 dicembre 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il
presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, ai sensi degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.