DPCM 13 Ottobre 2020

 IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020,  n.
35,   recante   «Misure   urgenti   per   fronteggiare    l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare  gli  articoli  1  e  2,
comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio  2020,  n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25  settembre  2020,
n. 124, recante  «Misure  urgenti  connesse  con  la  scadenza  della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19  deliberata  il
31 gennaio 2020»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
settembre  2020,  recante  «Ulteriori  disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre  2020,
n. 222; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204; 
  Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  21  settembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21  settembre  2020,  n.
234; 
  Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  25  settembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26  settembre  2020,  n.
239; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Viste le Linee guida per l'informazione agli utenti e le  modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  COVID-19  in
materia di trasporto pubblico e  le  Linee  guida  per  il  trasporto
scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha  espresso
parere nella seduta del 31 agosto 2020, di cui all'allegato 16; 
  Viste le Linee guida per la riapertura delle attivita'  economiche,
produttive e  ricreative,  come  aggiornate  nella  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome in data  8  ottobre  2020,  di  cui
all'allegato 9; 
  Visti i verbali numeri  nn.  106,  107,  108,  109  e  110  di  cui
rispettivamente alle sedute del 7, 15, 18, 26 e 29 settembre, nonche'
i verbali nn. 111, 112 e 114 di cui rispettivamente alle  sedute  del
1°, 5 e 8  ottobre  2020  del  Comitato  tecnico-scientifico  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al  verbale
n. 116 del 12 ottobre 2020; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della   Conferenza   dei
presidenti delle regioni e delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Misure urgenti di contenimento del contagio 
                  sull'intero territorio nazionale 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di  avere  sempre  con
se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo
di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le
caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi, e comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e
delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee  guida  per
il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: 
  a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
  b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
  c) per i soggetti con patologie  o  disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'. 
  E' fortemente raccomandato  l'uso  dei  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private  in
presenza di persone non conviventi. 
  2.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono  comunque  derogabili
esclusivamente    con    Protocolli     validati     dal     Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate  mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di
sopra del naso. 
  5. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che
restano invariate e prioritarie. 
  6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure: 
    a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,
contattando il proprio medico curante; 
    b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini
pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di
assembramento di cui  all'  art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche'  della  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; 
    c)  e'  consentito  l'accesso  di  bambini  e  ragazzi  a  luoghi
destinati  allo  svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed
educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all'aria  aperta,  con
l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformita'
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia  di
cui all'allegato 8; 
    d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove
accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti; 
    e) per  gli  eventi  e  le  competizioni  riguardanti  gli  sport
individuali  e  di  squadra -  riconosciuti  dal  Comitato   olimpico
nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP)  e
dalle  rispettive  federazioni,  ovvero  organizzati   da   organismi
sportivi internazionali - e' consentita la presenza di pubblico,  con
una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza
totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori  per
manifestazioni  sportive  all'aperto  e   di   200   spettatori   per
manifestazioni  sportive  in  luoghi  chiusi,  esclusivamente   negli
impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la  prenotazione
e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati  volumi  e
ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che
lateralmente,  con   obbligo   di   misurazione   della   temperatura
all'accesso e l'utilizzo della  mascherina  a  protezione  delle  vie
respiratorie, nel rispetto dei protocolli  emanati  dalle  rispettive
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti
di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le  province
autonome, in relazione all'andamento della situazione  epidemiologica
nei propri territori, possono stabilire,  d'intesa  con  il  Ministro
della  salute,  un  diverso   numero   massimo   di   spettatori   in
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi  e
degli impianti; con riferimento al numero massimo di  spettatori  per
gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto,  sono  in  ogni
caso fatte salve le ordinanze gia' adottate  dalle  regioni  e  dalle
province autonome, purche' nei limiti  del  15%  della  capienza.  Le
sessioni  di  allenamento  degli   atleti,   professionisti   e   non
professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano
alle competizioni di cui al primo  periodo  della  presente  lettera,
sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli  emanati
dalle rispettive Federazioni sportive nazionali; 
    f) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria  in  genere
svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici
e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita'
dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico,
sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e
senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida  emanate
dall'Ufficio per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva
italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi
emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'  art.
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; 
    g) lo svolgimento degli sport di contatto, come  individuati  con
successivo provvedimento del Ministro dello sport e'  consentito,  da
parte delle societa' professionistiche e - a livello  sia  agonistico
che  di  base -  dalle  associazioni  e   societa'   dilettantistiche
riconosciute dal Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal
Comitato italiano paralimpico  (CIP),  nel  rispetto  dei  protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni sportive  nazionali,  Discipline
sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in
settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le  competizioni
e tutte le attivita' connesse agli  sport  di  contatto,  come  sopra
individuati, aventi carattere  amatoriale;  i  divieti  di  cui  alla
presente lettera  decorrono  dal  giorno  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  provvedimento  del
Ministro dello sport di cui al primo periodo; 
    h) al fine di consentire il regolare svolgimento di  competizioni
sportive  nazionali  e  internazionali  organizzate  sul   territorio
italiano  da  Federazioni  sportive   nazionali   e   internazionali,
Discipline  sportive  associate  o  Enti   di   promozione   sportiva
riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la  partecipazione  di
atleti, tecnici, giudici  e  commissari  di  gara,  e  accompagnatori
provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia  e'  vietato  o
per  i  quali  e'  prevista  la  quarantena,  questi  ultimi,   prima
dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o
antigenico per verificare lo stato  di  salute,  il  cui  esito  deve
essere indicato nella dichiarazione di cui all'art.  5,  comma  1,  e
verificato dal vettore ai sensi  dell'art.  7.  Tale  test  non  deve
essere antecedente a 72  ore  dall'arrivo  in  Italia  e  i  soggetti
interessati, per essere autorizzati all'ingresso  in  Italia,  devono
essere in possesso dell'esito che  ne  certifichi  la  negativita'  e
riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al  test  per  gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti
interessati sono  autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione
sportiva internazionale sul territorio italiano, in  conformita'  con
lo specifico protocollo  adottato  dall'ente  sportivo  organizzatore
dell'evento; 
    i) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    l) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo  sono
consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
    m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale  teatrali,  sale  da
concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto
sono svolti con  posti  a  sedere  preassegnati  e  distanziati  e  a
condizione che sia comunque assicurato  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli
spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero
massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all'aperto  e  di  200
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui  all'allegato  10.  Restano
sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o
all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle
condizioni di cui alla presente lettera. Le  regioni  e  le  province
autonome, in relazione all'andamento della situazione  epidemiologica
nei propri territori, possono stabilire,  d'intesa  con  il  Ministro
della  salute,  un  diverso   numero   massimo   di   spettatori   in
considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche  dei  luoghi;
con riferimento al numero massimo di spettatori  per  gli  spettacoli
non  all'aperto  in   sale   teatrali,   sale   da   concerto,   sale
cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve
le ordinanze gia' adottate e che, dunque,  possono  essere  prorogate
dalle regioni e dalle province autonome; 
    n) restano comunque sospese le attivita'  che  abbiano  luogo  in
sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all'aperto  o  al
chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e  all'aperto.  Le
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose  sono  consentite
con  la  partecipazione  massima  di  30  persone  nel  rispetto  dei
protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle  abitazioni
private, e' fortemente raccomandato  di  evitare  feste,  nonche'  di
evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi,  previa
adozione di Protocolli validati dal Comitato  tecnico-scientifico  di
cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del
Dipartimento della protezione civile, e secondo misure  organizzative
adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da
garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la  distanza
interpersonale di almeno un metro; 
    o) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di
almeno un metro; 
    p) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7; 
    q) il servizio di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o
meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e
da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della
cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto
conto delle caratteristiche dei  luoghi  e  delle  attivita'  svolte;
resta sospesa l'efficacia delle  disposizioni  regolamentari  di  cui
all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per  i
beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede  il
libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali
la prima domenica del mese; 
    r)  ferma  restando  la  ripresa  delle  attivita'  dei   servizi
educativi e dell'attivita' didattica delle scuole di  ogni  ordine  e
grado secondo i  rispettivi  calendari,  le  istituzioni  scolastiche
continuano a predisporre  ogni  misura  utile  all'avvio  nonche'  al
regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base
delle indicazioni operative per la gestione  di  casi  e  focolai  di
SARS-CoV-2, elaborate  dall'Istituto  superiore  di  sanita'  di  cui
all'allegato 21. Sono  altresi'  consentiti  i  corsi  di  formazione
specifica    in    medicina    generale    nonche'    le    attivita'
didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione  dei   Ministeri
dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle  finanze  e  della
giustizia. I corsi per i medici  in  formazione  specialistica  e  le
attivita'  dei  tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza.
Sono altresi' parimenti consentiti i  corsi  abilitanti  e  le  prove
teoriche e pratiche  effettuate  dagli  uffici  della  motorizzazione
civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione  di
trasportatore su strada di merci e viaggiatori e  i  corsi  sul  buon
funzionamento del tachigrafo svolti  dalle  stesse  autoscuole  e  da
altri enti di formazione, nonche' i corsi di  formazione  e  i  corsi
abilitanti o comunque autorizzati o finanziati  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica  dei  percorsi
di IeFP,  secondo  le  disposizioni  emanate  dalle  singole  Regioni
nonche' i corsi di formazione da effettuarsi in materia di  salute  e
sicurezza, a condizione che siano rispettate  le  misure  di  cui  al
«Documento tecnico sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di
contenimento del contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere
il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di
aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi  collegiali  delle
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e  grado  possono
essere svolte in presenza o a distanza sulla base della  possibilita'
di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza
del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la
pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili
concernenti i servizi educativi per l'infanzia.  L'ente  proprietario
dell'immobile  puo'  autorizzare,  in  raccordo  con  le  istituzioni
scolastiche,  l'ente   gestore   ad   utilizzarne   gli   spazi   per
l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed
educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per
le attivita' delle istituzioni  scolastiche  medesime.  Le  attivita'
dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e  con
obbligo a carico dei  gestori  di  adottare  appositi  protocolli  di
sicurezza conformi alle linee  guida  di  cui  all'allegato  8  e  di
procedere alle attivita' di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle
medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri  sportivi
pubblici o privati; 
    s) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado,  fatte  salve  le  attivita'  inerenti  i  percorsi  per  le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita'  di
tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  da
svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti; 
    t) nelle Universita' le attivita' didattiche e  curriculari  sono
svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero  dell'universita'
e della ricerca, di cui  all'allegato  18,  nonche'  sulla  base  del
protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19,
di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il  protocollo  di  cui  al
precedente periodo si applicano, in quanto  compatibili,  anche  alle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; 
    u) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali
attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'; le universita'  e  le  istituzioni  assicurano,  laddove
ritenuto  necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
    v)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale delle Forze  di  polizia  e  delle  Forze
armate, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed  esami
a distanza e l'eventuale soppressione di prove non  ancora  svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai
fini della formazione della graduatoria  finale  del  corso.  Per  la
durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere  di
misure  restrittive  e/o  di  contenimento  dello  stesso,   per   lo
svolgimento delle procedure concorsuali  indette  o  da  indirsi  per
l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle  Forze
di polizia e del Corpo nazionale di Vigili  del  fuoco,  al  fine  di
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da  COVID-19,
si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77; 
    w) i periodi di assenza dai  corsi  di  formazione  di  cui  alla
lettera v), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,
non concorrono  al  raggiungimento  del  limite  di  assenze  il  cui
superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno  o
la dimissione dai medesimi corsi; 
    z) le attivita' di centri benessere,  di  centri  termali  (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della  vigente
normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a
condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
    aa)  e'  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di
permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto; 
    bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita'
e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
    cc) tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di isolamento dagli altri detenuti; 
    dd)  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo
necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  Regioni  o  dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei
principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e
comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si
raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato
11; 
    ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono  consentite  sino  alle  ore
24.00 con consumo al tavolo e sino  alle  ore  21.00  in  assenza  di
consumo al  tavolo;  resta  sempre  consentita  la  ristorazione  con
consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie  sia
per l'attivita' di  confezionamento  che  di  trasporto,  nonche'  la
ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o
nelle adiacenze dopo le ore  21.00  e  fermo  restando  l'obbligo  di
rispettare la distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro; le attivita' di cui al  primo  periodo  restano  consentite  a
condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere  consentite
le  attivita'  delle  mense  e  del  catering  continuativo  su  base
contrattuale,   che   garantiscono   la   distanza    di    sicurezza
interpersonale di almeno un metro, nei limiti e  alle  condizioni  di
cui al periodo precedente; 
    ff) restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale
di almeno un metro; 
    gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite
a  condizione  che  le  Regioni  e  le  Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato  10;  resta  fermo  lo  svolgimento
delle attivita' inerenti ai  servizi  alla  persona  gia'  consentite
sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
26 aprile 2020 ; 
    hh)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme
igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi
nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono
beni e servizi; 
    ii) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche
non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'
disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; 
    ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 
      a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,
ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a
distanza; 
      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
      c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e,
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di
almeno un metro come principale misura di contenimento, con  adozione
di strumenti di protezione individuale; 
      d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi
di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori
sociali; 
    mm) le attivita' degli stabilimenti balneari  sono  esercitate  a
condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida
sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle
province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente
lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10.
Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in
ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un
metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  Regioni,  idonee  a
prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle
caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 
      1) l'accesso  agli  stabilimenti  balneari  e  gli  spostamenti
all'interno dei medesimi; 
      2) l'accesso dei fornitori esterni; 
      3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
      4) la distribuzione e il  distanziamento  delle  postazioni  da
assegnare ai bagnanti; 
      5) le misure igienico-sanitarie per  il  personale  e  per  gli
utenti; 
      6) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e
sportive; 
      7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione
degli utenti; 
      8) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire
all'interno degli stabilimenti balneari; 
      9) le spiagge di libero accesso; 
    nn) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a
condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle
linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I
protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 
      1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli
ospiti; 
      2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
      3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti
comuni; 
      4) l'accesso dei fornitori esterni; 
      5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e
sportive; 
      6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione
dei clienti; 
      7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire
all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi
all'aperto di pertinenza. 

 

 
    Art. 2 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
  delle attivita' produttive industriali e commerciali 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1,
rispettano i contenuti del protocollo condiviso  di  regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  sottoscritto  il  24  aprile
2020 fra il Governo e  le  parti  sociali  di  cui  all'allegato  12,
nonche',  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il  24  aprile  2020  fra  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,
e il protocollo condiviso di  regolamentazione  per  il  contenimento
della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della
logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. 

 

 
  Art. 3 
 
                Misure di informazione e prevenzione 
                  sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute; 
    b) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19; 
    c) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19; 
    d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
    e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
    f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata. 
  2.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi
protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'  art.  263  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  pubbliche  amministrazioni
assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. 
  3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' incentivato  il  lavoro
agile con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti  del  Ministro
della pubblica amministrazione, garantendo almeno la  percentuale  di
cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

 

 
  Art. 4 
 
           Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero 
 
  1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori  di  cui
all'elenco  E  dell'allegato  20,  l'ingresso  e  il   transito   nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o  soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici
giorni  antecedenti,  nonche'  gli  spostamenti  verso  gli  Stati  e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo  che  ricorrano
uno o piu' dei seguenti motivi, comprovati mediante la  dichiarazione
di cui all'art. 5, comma 1: 
    a) esigenze lavorative; 
    b) assoluta urgenza; 
    c) esigenze di salute; 
    d) esigenze di studio; 
    e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
    f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati membri dell'Unione europea,  di  Stati  parte  dell'accordo  di
Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda  del  nord,  di
Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica  di  San  Marino,
dello Stato della Citta' del Vaticano; 
    g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; 
    i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    l)  ingresso  nel  territorio  nazionale   per   raggiungere   il
domicilio, l'abitazione o la residenza di una  persona  di  cui  alle
lettere f) e h), anche  non  convivente,  con  la  quale  vi  e'  una
comprovata e stabile relazione affettiva. 
  2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel  territorio  nazionale
alle persone  che  hanno  transitato  o  soggiornato  negli  Stati  e
territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni
antecedenti, salvo che nei seguenti casi: 
    a) persone di cui al comma  1,  lettere  f),  g),  h)  e  i)  con
residenza anagrafica in Italia da data anteriore  a  quella  indicata
nell'elenco F dell'allegato 20 con obbligo di presentare  al  vettore
all'atto dell'imbarco e a  chiunque  sia  deputato  ad  effettuare  i
controlli  un'attestazione  di  essersi  sottoposti,  nelle  72   ore
antecedenti  all'ingresso  nel  territorio  nazionale,  a   un   test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e  risultato
negativo; 
    b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto; 
    c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione  europea
o di organizzazioni  internazionali,  agenti  diplomatici,  personale
amministrativo e tecnico delle missioni  diplomatiche,  funzionari  e
impiegati consolari, personale militare e  delle  forze  di  polizia,
italiane e straniere, e dei vigili del  fuoco,  nell'esercizio  delle
loro funzioni. 
  3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni  disposte  in  relazione  alla
provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020. 

 

 
  Art. 5 
 
               Obblighi di dichiarazione in occasione 
         dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero 
 
  1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in  Italia
stabiliti all'art. 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi  durata  nel
territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli  elenchi
B, C, D, E ed F dell'allegato 20 e' tenuto a  consegnare  al  vettore
all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  a   effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da
consentire le verifiche, di: 
    a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia; 
    b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 4, nel caso di
ingresso  da  Stati  e  territori  di  cui  agli  elenchi  E   ed   F
dell'allegato 20; 
    c) nel caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e  territori  di
cui agli elenchi D, E e F dell'allegato 20: 
      1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in  Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria  e  isolamento
fiduciario; 
      2)  mezzo  di  trasporto  privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere il luogo di cui al numero 1)  ovvero,  esclusivamente  in
caso di  ingresso  in  Italia  mediante  trasporto  aereo  di  linea,
ulteriore mezzo aereo di linea  di  cui  si  prevede  l'utilizzo  per
raggiungere  la  localita'  di  destinazione  finale  e   il   codice
identificativo del titolo di viaggio; 
      3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario; 
      4) eventuale sussistenza di  una  o  piu'  circostanze  di  cui
all'art. 6, commi 7 e 8. 
  2. Nei casi espressamente previsti dal  presente  decreto  e  negli
altri casi  in  cui  cio'  sia  prescritto  dall'autorita'  sanitaria
nell'ambito  dei  protocolli  di  sicurezza  previsti  dal   presente
decreto,  e'  fatto  obbligo  di  presentare  al   vettore   all'atto
dell'imbarco e a chiunque sia  deputato  ad  effettuare  i  controlli
un'attestazione di  essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti
all'ingresso nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o
antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. 
  3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui  agli  elenchi  C,  D,  E  ed  F  dell'allegato  20,   anche   se
asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il  proprio
ingresso nel territorio  nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio. 
  4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per  chiunque  di  segnalare  tale   situazione   con   tempestivita'
all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 

 

 
 Art. 6 
 
    Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di 
  sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso 
                nel territorio nazionale dall'estero 
 
  1. Le persone che hanno soggiornato o transitato,  nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se  asintomatiche,
si attengono ai seguenti obblighi: 
    a) compiono il percorso dal  luogo  di  ingresso  nel  territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo  di  linea  utilizzato  per
fare ingresso in Italia  all'abitazione  o  alla  dimora  dove  sara'
svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e  isolamento  fiduciario
esclusivamente con il mezzo privato indicato ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale  di
cui al comma 3; 
    b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria  e  all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c). 
  2. In deroga al comma 1,  lettera  a),  in  caso  di  ingresso  nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso  la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui  all'art.  5,
comma 1, lettera c), a condizione  di  non  allontanarsi  dalle  aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni. 
  3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o  dal  luogo  di  sbarco  dal  mezzo  di  linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e'  possibile  raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o  la
dimora,  indicata  come  luogo  di  effettuazione  del   periodo   di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera  c),  l'Autorita'  sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione civile
regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determina  le
modalita' e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone
sottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria. 
  4. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare  il  computo  di  un  nuovo  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dall'art.  5,  comma   1,   integrata   con   l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento  verso   la   nuova   abitazione   o   dimora   avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta  la
comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad  inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza. 
  5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) avviata la sorveglianza sanitaria e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716  del  25  febbraio
2020); 
    c) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 
    d) accertano l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    e) informano la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    f) informano la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere: 
      1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione; 
      2) il divieto di contatti sociali; 
      3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
      4) l'obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'  di
sorveglianza; 
    g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza
deve: 
      1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 
      2) indossare una mascherina  chirurgica  e  allontanarsi  dagli
altri conviventi; 
      3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario; 
    h)  l'operatore  di  sanita'  pubblica  provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  6.  Nel  caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e  territori  di
cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di
prevenzione, alternative tra loro: 
    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione  di
essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
4 
    b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48
ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria
locale di  riferimento;  in  attesa  di  sottoporsi  al  test  presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono  sottoposte
all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. 
  7. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di cui all'art. 5, le disposizioni  di  cui  ai
commi da 1 a 6 non si applicano: 
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
    b) al personale viaggiante; 
    c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui  all'elenco
A dell'allegato 20; 
    d) agli ingressi  per  motivi  di  lavoro  regolati  da  speciali
protocolli  di  sicurezza,  approvati  dalla   competente   autorita'
sanitaria; 
    e)  agli  ingressi  per  ragioni  non  differibili,  inclusa   la
partecipazione a manifestazioni sportive  e  fieristiche  di  livello
internazionale, previa autorizzazione del Ministero  della  salute  e
con obbligo di  presentare  al  vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a
chiunque sia deputato ad effettuare i  controlli  un'attestazione  di
essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, a un test molecolare o  antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo. 
  8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non  ci
siano stati  soggiorni  o  transiti  in  uno  o  piu'  Paesi  di  cui
all'elenco F dell'allegato  20  nei  quattordici  giorni  antecedenti
all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di  cui  all'art.
5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano: 
    a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore
alle 120 ore per comprovate esigenze di  lavoro,  salute  o  assoluta
urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto  termine,  di  lasciare
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario  conformemente  ai
commi da 1 a 5; 
    b)  a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio
italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con  l'obbligo,  allo
scadere di detto termine, di lasciare  immediatamente  il  territorio
nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di
isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; 
    c) ai cittadini e ai residenti di uno  Stato  membro  dell'Unione
europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C
e D dell'allegato 20 che fanno  ingresso  in  Italia  per  comprovati
motivi  di  lavoro,  salvo  che  nei  quattordici  giorni   anteriori
all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'
Stati e territori di cui all'elenco C; 
    d) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di  cui  all'art.  13  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
    f)  al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o
secondaria  in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per  comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; 
    g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e  delle
forze di polizia, italiane  e  straniere,  e  dei  vigili  del  fuoco
nell'esercizio delle loro funzioni; 
    h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana. 

 

 
   Art. 7 
 
                Obblighi dei vettori e degli armatori 
 
  1. I vettori e gli armatori sono tenuti a: 
    a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione  di
cui all'art. 5; 
    b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; 
    c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile,  nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di  cui  alla  lettera  a)  non  sia
completa; 
    d) adottare  le  misure  organizzative  che,  in  conformita'  al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della  logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui  all'allegato  14,
nonche' alle  «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di  cui  all'allegato  15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; 
    e) fare utilizzare all'equipaggio e  ai  passeggeri  i  mezzi  di
protezione individuali e a indicare le  situazioni  nelle  quali  gli
stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi; 
    f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei mezzi di protezione individuale. 
  2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 

 

 
 Art. 8 
 
                   Disposizioni in materia di navi 
                da crociera e navi di bandiera estera 
 
  1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo  nel  rispetto  delle  specifiche
linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal
Comitato tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza  3
febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020. 
  2. I servizi di crociera possono essere fruiti da  coloro  che  non
siano  sottoposti  ovvero  obbligati  al  rispetto   di   misure   di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e  che  non  abbiano
soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco
in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed  F  dell'allegato
20. In caso di soggiorno o transito  in  Stati  o  territori  di  cui
all'elenco C, si applica l'art. 6, comma 6. 
  3. Ai fini dell'autorizzazione  allo  svolgimento  della  crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: 
    a) l'avvenuta predisposizione di tutte le  misure  necessarie  al
rispetto delle linee guida di cui al comma 1; 
    b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera,  con
le relative date di arrivo/partenza; 
    c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati  nel
rispetto delle previsioni di cui al precedente comma. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo,  e'
consentito alle navi di  bandiera  estera  impiegate  in  servizi  di
crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste  ultime
provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli
elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati  non
abbiano soggiornato o transitato  nei  quattordici  giorni  anteriori
all'ingresso nel porto italiano in Stati  o  territori  di  cui  agli
elenchi D, E ed F dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa
il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1.
Il Comandante della nave  presenta  all'autorita'  marittima,  almeno
ventiquattro  ore  prima  dell'approdo  della  nave,  una   specifica
dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3. 
  5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e  territori  di  cui
agli elenchi A e B dell'allegato 20  e  sono  vietate  le  escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera  non  possono  adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio. 

 

 
Art. 9 
 
          Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono
espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle
«Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  COVID-19  in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15. 
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da
adottarsi di concerto con il Ministro della salute, puo' integrare  o
modificare le «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui  all'allegato  15,
nonche', previo accordo con  i  soggetti  firmatari,  il  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. 

 

 
Art. 10 
 
        Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita' 
 
  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario vengono svolte secondo piani  territoriali,  adottati
dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici  protocolli
il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio  e  la
tutela della salute degli utenti e degli operatori. 
  2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello  spettro
autistico, disabilita'  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con  i  propri
accompagnatori  o  operatori  di  assistenza,  operanti  a  qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista. 

 

 
  Art. 11 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il
prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile  concorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,
delle  Forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della Regione e  della  Provincia
autonoma interessata. 

 

 
Art. 12 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre  2020,  e  sono
efficaci fino al 13 novembre 2020. 
  2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni  del
presente decreto. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
    Roma, 13 ottobre 2020 
 
                                              Il Presidente           
                                      del Consiglio dei ministri      
                                                  Conte               
 
  Il Ministro della salute                                            
         Speranza                                                     
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 2268