DPCM 14 Luglio 2020
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IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Visti i verbali n. 88, 89, 90 e 91 di cui rispettivamente alle
sedute del 12, 16, 22 e 23 giugno 2020, nonche' i verbali n. 92 e 94
di cui rispettivamente alle sedute del 1, 2 e 7 luglio 2020 del
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la
famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, trasmesse in data 11
giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, come aggiornate
in data 9 luglio 2020 e trasmesse in pari data;
Ritenuto di prorogare, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ivi
comprese quelle di cui ai relativi allegati, nonche' di confermare,
sino alla medesima data, le disposizioni di cui alle ordinanze del
Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
Ritenuto, altresi', di aggiornare gli allegati 9 e 15 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recanti
rispettivamente «Linee guida per la riapertura delle Attivita'
Economiche, produttive e Ricreative» e «Linee guida per
l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il
contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto
pubblico»;
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio
sull'intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,
richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli
allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente
decreto.
2. Sono altresi' confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio
2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della
salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020, richiamate in premessa.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 14 luglio 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri,
registrazione n. 1598