DPCM 14 Luglio 2020

 IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  un'emergenza  di  sanita'   pubblica   di   rilevanza
internazionale; 
  Vista  la  successiva  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da  COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione  dei  livelli  di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Visti i verbali n. 88, 89, 90 e  91  di  cui  rispettivamente  alle
sedute del 12, 16, 22 e 23 giugno 2020, nonche' i verbali n. 92 e  94
di cui rispettivamente alle sedute del 1,  2  e  7  luglio  2020  del
Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della   Conferenza   dei
presidenti delle regioni e delle province autonome; 
  Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle  Province  autonome
dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato  9,  trasmesse  in  data  11
giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza  dei
presidenti delle regioni e delle province autonome,  come  aggiornate
in data 9 luglio 2020 e trasmesse in pari data; 
  Ritenuto di prorogare, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ivi
comprese quelle di cui ai relativi allegati, nonche'  di  confermare,
sino alla medesima data, le disposizioni di cui  alle  ordinanze  del
Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020; 
  Ritenuto, altresi', di aggiornare gli allegati 9 e  15  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  11  giugno  2020,  recanti
rispettivamente  «Linee  guida  per  la  riapertura  delle  Attivita'
Economiche,   produttive   e   Ricreative»   e   «Linee   guida   per
l'informazione agli  utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il
contenimento della diffusione del covid-19 in  materia  di  trasporto
pubblico»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Misure urgenti di contenimento del contagio 
                  sull'intero territorio nazionale 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero  territorio  nazionale,  le  misure  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  giugno  2020,
richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31  luglio  2020.  Gli
allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
11 giugno 2020 sono sostituiti dagli  allegati  1  e  2  al  presente
decreto. 
  2. Sono altresi' confermate e restano in vigore, sino al 31  luglio
2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze  del  Ministro  della
salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020, richiamate in premessa. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 14 luglio 2020 
 
                             Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                             Conte                    
Il Ministro della salute 
        Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 1598