DPCM 11 Giugno 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2020, recante « Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute del
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 nonche' i verbali n. 71, 73, 74,
76, 77, 78, 80, 82, 84 e 87 di cui alle sedute 12, 14, 15, 18, 19,
21, 25 e 28 maggio e del 3 e 8 giugno 2020 del comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita' e la
famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome;
Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, trasmesse in data 11
giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio
nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di
assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
c) e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati
allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche
non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori
cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi
protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida
del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato
8;
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria
all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti;
e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni
sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e
dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi
sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero
all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli
emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline
Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di
prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di
squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli
di cui alla presente lettera;
f) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere
svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici
e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita'
dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico,
sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e
senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate
dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva
Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi
emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art.
1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;
g) a decorrere dal 25 giugno 2020 e' consentito lo svolgimento
anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che,
d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorita' di Governo
delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la
compatibilita' delle suddette attivita' con l'andamento della
situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformita'
con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;
h) le attivita' dei comprensori sciistici possono essere svolte a
condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento,
nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi
dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono
consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10;
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a
condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli
spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero
massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200
spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano
sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o
all'aperto quando non e' possibile assicurare il rispetto delle
condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati, all'aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le
fiere e i congressi. Le regioni e le province autonome, in relazione
all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori,
possono stabilire una diversa data di ripresa delle attivita',
nonche' un diverso numero massimo di spettatori in considerazione
delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
n) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro;
o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o
meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e
da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della
cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;
q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi in
particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi
educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso
la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in
medicina generale nonche' le attivita' didattico-formative degli
Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici
in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti delle
professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche
in modalita' non in presenza. Sono altresi' esclusi dalla sospensione
i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli
uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonche' i corsi
per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e
viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti
dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
secondo le modalita' individuate nelle linee guida adottate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di
qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle
singole Regioni nonche' i corsi di formazione da effettuarsi in
materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le
misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine
e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base
della possibilita' di garantire il distanziamento fisico e, di
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori
provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti
amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per
l'infanzia richiamati. Nel periodo di sospensione e nel periodo di
chiusura delle scuole, l'ente proprietario dell'immobile puo'
autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente
gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo
svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita'
di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita';
s) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della
sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere
svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e
le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalita', il recupero delle
attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; nelle Universita', nelle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli
enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini,
attivita' seminariali, di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o
didattico ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di
biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e
del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di
aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di
prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della
formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle
specifiche esigenze delle persone con disabilita', di cui al
«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalita' di
cui al precedente periodo, le universita', le istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di
ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale
necessario allo svolgimento delle suddette attivita';
t) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle forze di polizia e delle forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali
siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a
distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi
di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,
l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi
corsi;
v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilita';
z) le attivita' di centri benessere, di centri termali (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente
normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a
condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10;
aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
prontosoccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti;
dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione
che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un
metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga
impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario
all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono svolgersi nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi'
l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che
le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato
la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con
l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e
che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' la
ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale
di almeno un metro;
gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a
condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei
principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta
fermo lo svolgimento delle attivita' inerenti ai servizi alla persona
gia' consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del
settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo'
disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove
possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove
non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno
un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
mm) le attivita' degli stabilimenti balneari sono esercitate a
condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida
sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente
lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve essere in
ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale,
garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un
metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a
prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle
caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti
all'interno dei medesimi;
2) l'accesso dei fornitori esterni;
3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da
assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli
utenti;
8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa
le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso;
nn) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle
linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti
comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei
clienti;
7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa
le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
all'aperto di pertinenza.

Art. 2 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
        delle attivita' produttive industriali e commerciali 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive
industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
1,   rispettano   i   contenuti   del   protocollo    condiviso    di
regolamentazione delle misure per  il  contrasto  e  il  contenimento
della  diffusione  del  virus  covid-19  negli  ambienti  di   lavoro
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali  di
cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di  competenza,
il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile  2020
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  le  parti  sociali,  di  cui
all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui  all'allegato
14. 
 
 Art. 3 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
  a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la
prevenzione della diffusione delle  infezioni  per  via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute; 
  b) e'  raccomandata  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 16; 
  c)  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16; 
  d)  i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono   la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  16  anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
  e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di
accesso alle strutture del servizio sanitario,  nonche'  in  tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
  f) le aziende di  trasporto  pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata. 
  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui
non sia possibile garantire 
  continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.  Non
sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche'
i soggetti  con  forme  di  disabilita'  non  compatibili  con  l'uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con
i predetti. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate  mascherine
di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita',
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di
sopra del naso. 
  4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il
distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che
restano invariate e prioritarie. 
  5.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi
protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  pubbliche  amministrazioni
assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. 
 

 

 Art. 4 
 
            Disposizioni in materia di ingresso in Italia 
 
  1. Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite
trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre  2000,  n.  445  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o
armatori, di: 
  a)  motivi  del  viaggio   nel   rispetto   di   quanto   stabilito
dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge  n.  33  del  2020  e
dall'articolo 6 del presente decreto; 
  b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove
sara' svolto il periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  l'isolamento
fiduciario di cui al comma 3 e il  mezzo  di  trasporto  privato  che
verra' utilizzato per raggiungere la stessa; 
  c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario. 
  2. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla
misurazione  della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietano
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in  cui
la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre  tenuti  ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di  cui  al  "Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui
all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del covid-19" di cui all'allegato 15, assicurano in  tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro
tra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 
  3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui
al comma 1, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata
all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).  In  caso  di
insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per  il  tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove  dal  luogo  di  sbarco  del
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare  ingresso  in  Italia
non sia possibile per una o piu' persone  raggiungere  effettivamente
mediante  mezzo  di  trasporto  privato  l'abitazione  o  la  dimora,
indicata alla partenza come luogo di  effettuazione  del  periodo  di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi della citata lettera b) del comma 1,  l'Autorita'  sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile
Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  Protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determina  le
modalita' e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone
sottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  5. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4  e
5, del decreto-legge n. 33 del 2020 nonche'  quelle  dell'articolo  6
del presente decreto, le  persone  fisiche  che  entrano  in  Italia,
tramite mezzo privato,  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate  a
comunicare  immediatamente  il  proprio   ingresso   in   Italia   al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per  il
luogo in cui si svolgera' il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
l'isolamento  fiduciario,  e  sono   sottoposte   alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  indicata  nella  medesima
comunicazione. In  caso  di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  sono
obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita'
sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri   telefonici   appositamente
dedicati. 
  6.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  5,  ove  non  sia   possibile
raggiungere  l'abitazione  o  la  dimora,  indicata  come  luogo   di
svolgimento  del  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento
fiduciario,  le   persone   fisiche   sono   tenute   a   comunicarlo
all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la  quale  informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento
con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  determina  le  modalita'  e  il  luogo  dove
svolgere la sorveglianza sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,  con
spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte  alla  predetta
misura. 
  7. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi precedenti, e' sempre consentito per le  persone  sottoposte  a
tali misure avviare il computo di un nuovo  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dal  comma  1,  lettera  b),  integrata  con  l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga  secondo  le
modalita' previste dalla citata lettera  b).  L'Autorita'  sanitaria,
ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad
inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria  territorialmente  competente  in  relazione  al  luogo  di
destinazione per i controlli e le verifiche di competenza. 
  8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
  a) contattano telefonicamente  e  assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
  b) avviata la sorveglianza  sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716  del  25  febbraio
2020); 
  c) in caso  di  necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 
  d)  accertano  l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
  e) informano la persona circa  i  sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
  f)  informano  la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere: 
  1) lo  stato  di  isolamento  per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione; 
  2) il divieto di contatti sociali; 
  3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
  4)  l'obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'   di
sorveglianza; 
  g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
  1) avvertire immediatamente il medico di  medicina  generale  o  il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 
  2) indossare  la  mascherina  chirurgica  fornita  all'avvio  della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 
  3) rimanere nella propria stanza con  la  porta  chiusa  garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario; 
  h)  l'operatore  di  sanita'   pubblica   provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: 
  a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
  b) al personale viaggiante; 
  c) ai cittadini e ai residenti  nell'Unione  Europea,  negli  Stati
parte dell'accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco,
Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in
Italia per comprovati motivi di lavoro; 
  d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio  di
qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di
cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  e) ai lavoratori transfrontalieri  in  ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
  f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o  secondaria
in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per   comprovate   esigenze
lavorative di durata non superiore a 120 ore; 
  g) ai movimenti da e per la Repubblica di San  Marino  o  lo  Stato
della Citta' del Vaticano; 
  h) ai funzionari e agli agenti,  comunque  denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al   personale   militare
nell'esercizio delle loro funzioni; 
  i) agli alunni e agli studenti per la  frequenza  di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana. 
  10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
 

 

 Art. 5 
 
           Transiti e soggiorni di breve durata in Italia 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente  per
le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  n.
33 del 2020 e per un periodo non superiore a 120 ore chiunque intende
fare ingresso nel territorio nazionale, tramite  trasporto  di  linea
aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o  terrestre,  e'  tenuto,  ai
fini dell'accesso al  servizio,  a  consegnare  al  vettore  all'atto
dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da
consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: 
  a)  motivi  del  viaggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge n. 33 del 2020  ovvero  dell'articolo  6  del  presente
decreto e durata della permanenza in Italia; 
  b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo  di
soggiorno in Italia e il mezzo  privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   piu'
abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di
ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per
effettuare i trasferimenti; 
  c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante la permanenza in Italia. 
  2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono  assunti  anche  gli
obblighi: 
  a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai  sensi  della
lettera a) del comma 1,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio
nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno
indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1; 
  b) di segnalare, in caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  tale
situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  3. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla
misurazione  della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietano
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o  nel  caso  in  cui  la
predetta documentazione non sia  completa.  Sono  inoltre  tenuti  ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di  cui  al  "Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui
all'allegato 14, nonche' alle "Linee guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15, assicurano in tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro
tra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 
  4. Coloro i quali fanno ingresso nel  territorio  italiano,  per  i
motivi  e  secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  anche   se
asintomatici,  sono   tenuti   a   comunicare   immediatamente   tale
circostanza al Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, esclusivamente  per
le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  n.
33 del 2020 e per un  periodo  non  superiore  a  120  ore,  chiunque
intende fare ingresso nel territorio  nazionale,  mediante  mezzo  di
trasporto privato, e' tenuto a comunicare immediatamente  il  proprio
ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda
sanitaria competente in base al  luogo  di  ingresso  nel  territorio
nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre 2000,  n.  445,  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e
dettagliato,  tale  da  consentire  le  verifiche  da   parte   delle
competenti Autorita', di: 
  a)  motivi  del  viaggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge n. 33 del 2020  ovvero  dell'articolo  6  del  presente
decreto e durata della permanenza in Italia; 
  b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo  di
soggiorno in Italia ed il mezzo privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti; 
  c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante la permanenza in Italia. 
  6. Mediante la dichiarazione di  cui  al  comma  5,  sono  assunti,
altresi', gli obblighi: 
  a)  allo  scadere  del   periodo   di   permanenza,   di   lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un
periodo di quattordici giorni presso l'abitazione,  la  dimora  o  il
luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; 
  b) di segnalare, in caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  tale
situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito,  con
mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro
Stato (UE  o  extra  UE),  fermo  restando  l'obbligo  di  comunicare
immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di
ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19,   di   segnalare   tale   situazione   con    tempestivita'
all'Autorita'  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici
appositamente  dedicati.  Il  periodo  massimo  di   permanenza   nel
territorio italiano e' di 36 ore. In caso di superamento del  periodo
di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli  obblighi
di comunicazione e di  sottoposizione  a  sorveglianza  sanitaria  ed
isolamento fiduciario previsti dall'articolo 4, commi 6 e 7. 
  8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2  e
4, nonche' quelli previsti dall'articolo  4,  commi  1  e  3  non  si
applicano ai passeggeri in transito con  destinazione  finale  in  un
altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo  di  segnalare,
in caso di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  tale  situazione  con
tempestivita' al Dipartimento di prevenzione  dell'Azienda  sanitaria
locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati  e
di  sottoporsi,   nelle   more   delle   conseguenti   determinazioni
dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. I  passeggeri  in  transito,
con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE)  ovvero  in
altra localita' del territorio nazionale, sono comunque tenuti: 
  a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia,  a
consegnare al vettore all'atto  dell'imbarco  dichiarazione  resa  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l'indicazione  in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte
dei vettori o armatori, di: 
  1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 
  2) localita' italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione
finale, codice identificativo del titolo di viaggio e  del  mezzo  di
trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale; 
  3)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le
comunicazioni durante la permanenza in Italia; 
  b) a non allontanarsi dalle aree ad essi  specificamente  destinate
all'interno delle aerostazioni. 
  9. In caso  di  trasporto  aereo,  i  passeggeri  in  transito  con
destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la
comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista  dall'articolo
4, comma 3, nel luogo di destinazione  finale  e  nei  confronti  del
Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria  territorialmente
competente in base a detto luogo. Il luogo  di  destinazione  finale,
anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma  4,  si  considera
come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea  utilizzato  per
fare ingresso in Italia. 
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: 
  a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
  b) al personale viaggiante; 
  c) ai cittadini e ai residenti  nell'Unione  Europea,  negli  Stati
parte dell'accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco,
Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in
Italia per comprovati motivi di lavoro; 
  d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio  di
qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  e) ai lavoratori transfrontalieri  in  ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
  f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o  secondaria
in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per   comprovate   esigenze
lavorative di durata non superiore a 120 ore; 
  g) ai movimenti da e per la Repubblica di San  Marino  o  lo  Stato
della Citta' del Vaticano; 
  h) ai funzionari e agli agenti,  comunque  denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al   personale   militare
nell'esercizio delle loro funzioni; 
  i) agli alunni e agli studenti per la  frequenza  di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana. 
  11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
 
 
 Art. 6 
 
 Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero 
 
  1. fatte salve le limitazioni  disposte  per  specifiche  aree  del
territorio  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   3,   del
decreto-legge n. 33 del 2020,  nonche'  le  limitazioni  disposte  in
relazione alla provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non  sono
soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e  per  i  seguenti
Stati: 
  a) Stati membri dell'Unione Europea; 
  b) Stati parte dell'accordo di Schengen; 
  c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; 
  d) Andorra, Principato di Monaco; 
  e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano. 
  2. Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per
Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che  per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza. 
  3. Gli articoli 4 e 5  si  applicano  esclusivamente  alle  persone
fisiche che fanno ingresso in Italia  da  Stati  o  territori  esteri
diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  1  ovvero  che  abbiano  ivi
soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia. 
 

 

 
    Art. 7 
 
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 
 
  1.  Al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i  servizi  di  crociera  da
parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. 
  2. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli  armatori
ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi
di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  gia'
presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento. 
  3. Assicurata  l'esecuzione  di  tutte  le  misure  di  prevenzione
sanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le  societa'  di
gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi  di  crociera  provvedono  a  sbarcare  tutti  i
passeggeri presenti a bordo nel porto di fine  crociera  qualora  non
gia' sbarcati in precedenti scali. 
  4. All'atto dello sbarco nei porti italiani: 
  a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o  dimora  abituale  in
Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso
in Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso la residenza, il domicilio  o  la  dimora  abituale  in
Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; 
  b) i passeggeri di nazionalita'  italiana  e  residenti  all'estero
sono obbligati a comunicare immediatamente  il  proprio  ingresso  in
Italia  al  Dipartimento  di   prevenzione   dell'azienda   sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposti  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco  in
Italia al citato Dipartimento; in alternativa,  possono  chiedere  di
essere immediatamente trasferiti  per  mezzo  di  trasporto  aereo  o
stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare
tale situazione con  tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria  per  il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; 
  c) i passeggeri di nazionalita' straniera  e  residenti  all'estero
sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a
carico dell'armatore. 
  5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4  provvedono
a raggiungere la residenza,  domicilio,  dimora  abituale  in  Italia
ovvero  la  localita'  da  essi  indicata   all'atto   dello   sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati. 
  6. Salvo diversa  indicazione  dell'Autorita'  sanitaria,  ove  sia
stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19,
i passeggeri per i quali  sia  accertato  il  contatto  stretto,  nei
termini  definiti  dall'Autorita'  sanitaria,   sono   sottoposti   a
sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso  la  localita'
da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono  immediatamente
trasferiti presso  destinazioni  estere,  con  trasporto  protetto  e
dedicato, e spese a carico dell'armatore. 
  7. Le disposizioni di cui  ai  commi  4  e  6  si  applicano  anche
all'equipaggio in relazione alla  nazionalita'  di  appartenenza.  E'
comunque    consentito    all'equipaggio,    previa    autorizzazione
dell'Autorita'  sanitaria,  porsi  in   sorveglianza   sanitaria   ed
isolamento fiduciario a bordo della nave. 
  8. E' consentito alle navi di bandiera estera impiegate in  servizi
di crociera l'ingresso nei  porti  italiani  esclusivamente  ai  fini
della sosta inoperosa. 
  9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
 

 

 
   Art. 8 
 
          Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono
espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  "Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle
"Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19",  di
cui all'allegato 15. 
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio  decreto
puo' integrare o modificare le "Linee guida per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del covid-19", nonche',  previo  accordo  con  i  soggetti
firmatari,  il  "Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il
contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto
e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020. 
 

 

 
Art. 9 
 
        Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita' 
 
  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario  vengono  riattivate  secondo   piani   territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando  attraverso  eventuali  specifici
protocolli il rispetto delle  disposizioni  per  la  prevenzione  dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 
  2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello  spettro
autistico, disabilita'  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con  i  propri
accompagnatori  o  operatori  di  assistenza,  operanti  a  qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista. 
 

 

 
 Art. 10 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il
prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile  concorso
del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del
comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,
delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata. 
 

 

 
   Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al  14
luglio 2020. 
  2. Restano salvi i diversi termini di durata delle  singole  misure
previsti dalle  disposizioni  del  presente  decreto  nonche'  quanto
previsto dall'articolo 1 lettera e). 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
    Roma, 11 giugno 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                          del Consiglio dei ministri: 
                                                     Conte            
 
Il Ministro della salute: 
         Speranza         
 
                               _______ 
 
Avvertenza: 
 
    "A norma dell'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento  della
fase  del  controllo   preventivo   della   Corte   dei   conti,   e'
provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo,  ai  sensi  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7  agosto  1990,  n.
241".