Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 25 marzo 2020, in GU n. 80 del 26 marzo 2020

IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64
dell'11 marzo 2020, che  individua  le  attivita'  del  commercio  al
dettaglio non sospese nonche' le prescrizioni in materia di attivita'
dei servizi di ristorazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76
del 22 marzo 2020,  che  individua  le  attivita'  produttive  e  del
commercio al dettaglio non sospese; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera  a)  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, ai sensi del
quale  l'elenco  dei  codici  di  cui  all'allegato  1  puo'   essere
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la «Classificazione delle attivita' economiche  ateco  2007»,
adottata dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT e consultabile
all'indirizzo https://www.istat.it/it/archivio/17888; 
  Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco dei  codici  ATECO
in modo da consentire, da un  lato,  la  maggior  integrazione  delle
filiere gia' interessate dall'allegato 1 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 22  marzo  2020  e,  dall'altro  lato,  la
sospensione delle attivita' non ritenute essenziali; 
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
              del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 
 
  1. L'elenco dei codici  di  cui  all'allegato  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo  2020,  e'  sostituito
dall'allegato 1 del presente decreto. 
  2. Per le attivita' di seguito elencate si  applicano  le  seguenti
ulteriori prescrizioni: 
    a) le «Attivita' delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)»
(codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate
in relazione alle attivita' di cui agli Allegati 1 e  2  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11  marzo  2020  e  di  cui
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale; 
    b) le «Attivita' dei call center» (codice  ATECO  82.20.00)  sono
consentite limitatamente alla attivita' di «call  center  in  entrata
(inbound),  che  rispondono  alle  chiamate  degli   utenti   tramite
operatori, tramite distribuzione automatica delle  chiamate,  tramite
integrazione computer-telefono, sistemi  interattivi  di  risposta  a
voce  o  sistemi  simili  in  grado  di  ricevere   ordini,   fornire
informazioni sui prodotti, trattare con i clienti  per  assistenza  o
reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in  relazione
alle attivita' di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come
modificato dal presente decreto ministeriale; 
    c) le «Attivita'  e  altri  servizi  di  sostegno  alle  imprese»
(codice ATECO 82.99.99) sono consentite  limitatamente  all'attivita'
relativa alle consegne a domicilio di prodotti. 
  3. In conformita' a  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo  2020,  le
imprese le cui  attivita'  sono  sospese  per  effetto  del  presente
decreto completano le attivita' necessarie alla sospensione entro  il
28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. 

  Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla
data del 26 marzo 2020. 
 
    Roma, 25 marzo 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 161