DPCM 1 Marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia i contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, ree te "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzet a Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, r cante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urg nti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblica o nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profi attiche contro il nuovo Corona virus (20 19 - n Co V)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 2 gennaio 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 germaio 2020, recante "Misure profi. attiche contro il nuovo Corona virus (20 19 - n Co V)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del l o febbraio 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori mis re profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", pubblicata nella Gazzett Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il President della regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 ebbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020; Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Preside ti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presiden e della regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 fe braio 2020; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichi ato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è s ato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio anitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particol rmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e dell misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 disponendo, dalla data di effic eia del presente provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti el Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a gar tire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed euro ea; Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di ui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbr io 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del l 0 marzo 2020; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastruttur e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei be i e delle attività cultura1i e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica ammini trazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Lig ria, Marche e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. l (Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui al/'al/eg to l)

l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2 2019/2020, nei comuni indicati nell'allegato l, sono adottate le seguenti misure di contenimento: a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1 da parte di tut i gli individui comunque ivi presenti; b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1; c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sporti o e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 2 d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del dee eto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzi ni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Art stica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemell ggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istit zioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020; f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri isti ti e luoghi della cultura di cui all'articolo l O I del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizi ni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedim nto del prefetto territorialmente competente; h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in co so nei comuni di cui ali' allegato l ; i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pu lica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli l e 2 della legge 12 giugno 199 , n. 146, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, secondo le m dalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente; j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi ommerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individ aie o adottando particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di prevenzione dell' zienda sanitaria competente per territorio; k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferrovi rio, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto d beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti; l) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di que le che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, none é di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garntire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali; 3 MOO. 3 m) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le tesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all'allegato l. 2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma I, non si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, n nché delle forze armate, nel!' esercizio del le proprie funzioni. Art. 2 (Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3) l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ne le regioni e nelle province di cui all'allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenime to: a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e dis iplina, sino aU'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento ei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui ali 'allegato l. È fatto d vieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui ali' allegato 2 per la artecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e provi ce; b) è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizi ne che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chius assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (fu icolari, funivie, cabinovie, ecc.); 1 c) sospensione, sino ali' 8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, l di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi q elli di carattere culturale, Iudica, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma a erti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose; d) apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure org izzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle c atteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la dis anza tra loro di almeno un metro; e) sospensione, sino all' 8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di ui ali' articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nell scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formatione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di 4 MOO. 3 corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universit per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei co si di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti elle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formati e a distanza; f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura i cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legisl tivo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino mod lità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, ten ndo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i isitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusion dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi c rriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il person e sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio delta profes ione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma resta do l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amminis razione n. l del 25 febbraio 2020; h) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il serv zio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle c atteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tr loro di almeno un metro; i) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera ) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai pre etti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di perso e, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali' da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i v'sitatori; j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle di ezioni sanitarie ospedali ere; k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle resi enze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché el personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi co~tituite a livello . l l regrona e; m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collega con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di p coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. 2. Nelle sole province di cui ali' allegato 3 si applica altresì la seguente misura: nto da remoto bblica utilità e 5 a) chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi struttur di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mer ati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari. 3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura: a) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natator·, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rie nei Livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. 4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appa engono i comuni di cui all'allegato l, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell' fficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell'ora ·o di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dali 'articolo 162 della legge 2 ottobre 1960, n. 1196. Art. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazion le) l. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per a diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale dell Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti prev·ste dal Ministero della salute; b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle r stanti pubbliche anlministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovrero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese ote dal Ministero della salute di cui all'allegato 4; c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità a le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. l del 5 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e vis tatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione :delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'ali gato 4 presso gli esercizi commerciali; e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interve ti straordinari di sanificazione dei mezzi; 6 MOD. 3 f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove e sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure org nizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipan i la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro; g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo gior o antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato i zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale dell Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato l, deve comunicar tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per ter i torio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito "MMG") ovvero al pediat a di libera scelta (di seguito "PLS"). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sani à pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite l numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regi ne, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai ervizi di sanità pubblica territorialmente competenti. 2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialm nte competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lett. g) del comma 1, la prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibil documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuat giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizio dettagliate e nei quattordici b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l' isolam nto fiduciario, infonnano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrand ne le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isola ento fiduciario l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il sog etto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020); d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavor , si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MM /PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specifi ando la data di inizio e fine. 3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre: , a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre\ in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, e modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventua i conviventi in caso di comparsa di sintomi; 7 c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura co o rea due volte al giorno (mattina e sera). 4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensa ile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fin di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ulti a esposiziOne; b) divieto di contatti sociali; c) divieto di spostamenti e/o viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubbli a; b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire al!' avvio del protoco lo) e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'ade ata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per vere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa i sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica proced secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute. 7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui a l'allegato 4. Art. 4 (Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale) l. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emerg nza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori i lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzio ate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di in ormativa di cui ali' articolo 22 della legge 22 maggio 20 l 7, n. 81, sono assolti in via t l ematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazion le assicurazione infortuni sul lavoro; 8 b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite gtidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastich di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020; c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui ali' artico l 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per ssenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazi ne di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia st ta sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, pe la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle sp ifiche esigenze degli studenti con disabilità; e) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidat che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'a icolo l, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1 92, n. 285; f) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curric lari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, i dividuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifich esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al prec dente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, l ddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupe o delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o erifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; g) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze conness all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattic e o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e C reutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate alle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze de li studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assic rano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle cun·iculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intennedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didatt co; le assenze 9 maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai ni della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; h) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa c n il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le artic !azioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia ido eo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediant adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzio e generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli isf uti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai sogget i provenienti dai Comuni di cui ali' allegato l, sino al termine dello stato di emergenza. Art. 5 (Esecuzione e monitoraggio delle misure) l. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Mi istro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo l, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occo ra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del oco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione l Presidente della regione e della provincia autonoma interessata. Art. 6 (Disposizioni fina/t) l. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 arzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produ e effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto el Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulte iore misura anche IO MOD. 3 i i l ~-~z//~~~AMJ&;· di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Roma, l o marzo 2020

Art. 2 
 
Misure urgenti di contenimento del contagio  nelle  regioni  e  nelle
                 province di cui agli allegati 2 e 3 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui  all'allegato  2  sono
adottate le seguenti misure di contenimento: 
    a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, sino all'8 marzo  2020,  in  luoghi  pubblici  o
privati. Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti  eventi  e
competizioni, nonche' delle sedute  di  allenamento,  all'interno  di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei  comuni  diversi  da
quelli di cui all'allegato 1.  E'  fatto  divieto  di  trasferta  dei
tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2
per la partecipazione  ad  eventi  e  competizioni  sportive  che  si
svolgono nelle restanti regioni e province; 
    b) e' consentito lo svolgimento delle attivita'  nei  comprensori
sciistici a condizione  che  il  gestore  provveda  alla  limitazione
dell'accesso  agli  impianti  di  trasporto  chiusi  assicurando   la
presenza di un massimo di persone pari ad  un  terzo  della  capienza
(funicolari, funivie, cabinovie, ecc.); 
    c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni
organizzate, di carattere non  ordinario,  nonche'  degli  eventi  in
luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  ma
aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema,
teatri, discoteche, cerimonie religiose; 
    d) apertura dei luoghi di culto e' condizionata  all'adozione  di
misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro; 
    e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi  per
l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 65 e delle attivita' didattiche nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nonche' della  frequenza  delle  attivita'  scolastiche  e  di
formazione superiore, comprese le Universita'  e  le  Istituzioni  di
Alta  Formazione   Artistica   Musicale   e   Coreutica,   di   corsi
professionali,  master,  corsi  per  le   professioni   sanitarie   e
universita' per anziani, ad esclusione dei  corsi  per  i  medici  in
formazione specialistica e  dei  corsi  di  formazione  specifica  in
medicina generale, nonche'  delle  attivita'  dei  tirocinanti  delle
professioni  sanitarie,  ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'   di
svolgimento di attivita' formative a distanza; 
    f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  a
condizione che  detti  istituti  e  luoghi  assicurino  modalita'  di
fruizione contingentata o comunque tali da evitare  assembramenti  di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro; 
    g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad
esclusione dei casi  in  cui  venga  effettuata  la  valutazione  dei
candidati  esclusivamente  su  basi  curriculari   e/o   in   maniera
telematica, nonche' ad  esclusione  dei  concorsi  per  il  personale
sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  stato  e  di  abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di  quelli  per
il personale della protezione  civile,  ferma  restando  l'osservanza
delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020; 
    h) svolgimento delle attivita' di  ristorazione,  bar  e  pub,  a
condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere  e
che, tenendo conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei
locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro; 
    i) apertura delle attivita' commerciali diverse da quelle di  cui
alla lettera h) condizionata  all'adozione  di  misure  organizzative
tali da consentire  un  accesso  ai  predetti  luoghi  con  modalita'
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti  di  persone,
tenuto conto delle dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  locali
aperti  al  pubblico,  e  tali  da  garantire  ai  frequentatori   la
possibilita' di rispettare la distanza  di  almeno  un  metro  tra  i
visitatori; 
    j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di  degenza,
da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; 
    k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori  agli  ospiti
nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; 
    l) sospensione dei congedi ordinari  del  personale  sanitario  e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a
gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a
livello regionale; 
    m) privilegiare, nello svolgimento di  incontri  o  riunioni,  le
modalita' di collegamento da remoto  con  particolare  riferimento  a
strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita'  e
coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. 
  2. Nelle sole province di cui all'allegato 3 si applica altresi' la
seguente misura: 
    a) chiusura nelle giornate di sabato e  domenica  delle  medie  e
grandi strutture di vendita e  degli  esercizi  commerciali  presenti
all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle
farmacie,  delle  parafarmacie  e  dei  punti   vendita   di   generi
alimentari. 
  3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di  Piacenza
si applica altresi' la seguente misura: 
    a) sospensione delle  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi,
piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza, centri culturali,  centri  sociali,  centri
ricreativi. 
  4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei  distretti  di  Corte  di
appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, sino  al  15
marzo 2020, per i servizi aperti al  pubblico  e  in  relazione  alle
attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita'  urgenti,  il
Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il  dirigente  amministrativo,
puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche
in deroga a quanto disposto dall'art.  162  della  legge  23  ottobre
1960, n. 1196. 

 

Art. 3 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti
misure: 
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di
prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria
previste dall'Organizzazione mondiale  della  sanita'  e  applica  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
previste dal Ministero della salute; 
    b) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione rese note dal Ministero  della  salute  di  cui
all'allegato 4; 
    c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1  del
25 febbraio 2020, sono messe a disposizione  degli  addetti,  nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
    d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle medesime informazioni sulle  misure  di  prevenzione
igienico sanitarie  elencate  nell'allegato  4  presso  gli  esercizi
commerciali; 
    e) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; 
    f) nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e
private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere
adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti
ravvicinati tra i candidati e tali da garantire  ai  partecipanti  la
possibilita' di rispettare la distanza di  almeno  un  metro  tra  di
loro; 
    g) chiunque  abbia  fatto  ingresso  in  Italia,  a  partire  dal
quattordicesimo giorno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto,  dopo  aver  soggiornato   in   zone   a   rischio
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale  della
sanita',  o  sia  transitato  o  abbia  sostato  nei  comuni  di  cui
all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al  dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio  nonche'
al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG»)  ovvero  al
pediatra di  libera  scelta  (di  seguito  «PLS»).  Le  modalita'  di
trasmissione dei dati ai servizi di sanita'  pubblica  sono  definite
dalle regioni con apposito provvedimento, che  indica  i  riferimenti
dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso
di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o  il  numero
verde appositamente istituito  dalla  regione,  gli  operatori  delle
centrali comunicano generalita' e recapiti  per  la  trasmissione  ai
servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti. 
  2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1,  alla  prescrizione
della  permanenza  domiciliare,  secondo  le  modalita'  di   seguito
indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti  ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento  fiduciario,  informano  dettagliatamente  l'interessato
sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e  le  finalita'
al fine di assicurare la massima adesione; 
    c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento  fiduciario  l'operatore  di  sanita'  pubblica  informa
inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto  e'  assistito  anche  ai  fini
dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare  INPS.  HERMES.
25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020); 
    d) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara
che per motivi di sanita' pubblica  e'  stato  posto  in  quarantena,
specificando la data di inizio e fine. 
  3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre: 
    a) accertare l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    b) informare la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    c) informare la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera). 
  4.  Allo  scopo  di  massimizzare  l'efficacia  del  protocollo  e'
indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita'
dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione
e l'applicazione delle seguenti misure: 
    a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici  giorni
dall'ultima esposizione; 
    b) divieto di contatti sociali; 
    c) divieto di spostamenti e/o viaggi; 
    d)  obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'   di
sorveglianza; 
  5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
    a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore  di  sanita'
pubblica; 
    b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire  all'avvio  del
protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; 
    c) rimanere nella sua  stanza  con  la  porta  chiusa  garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario. 
  6.  L'operatore  di  sanita'   pubblica   provvede   a   contattare
quotidianamente per avere notizie sulle condizioni  di  salute  della
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il MMG/PLS, il medico  di  sanita'  pubblica  procede
secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero
della salute. 
  7. Su tutto il territorio  nazionale  si  applicano  le  misure  di
prevenzione di cui all'allegato 4. 

   Art. 4 
 
          Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  le  seguenti
misure: 
    a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati
dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi
individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica
anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 
    b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado,
sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020; 
    c) la riammissione nei servizi educativi per  l'infanzia  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65  e  nelle
scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva
soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15
novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n.
6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla  data  del
15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico,  anche  in
deroga alle disposizioni vigenti; 
    d) i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attivita'
didattica  sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono
attivare, sentito il  collegio  dei  docenti,  per  la  durata  della
sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto  anche  riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; 
    e) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in
ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020,
la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    f) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  Alta  Formazione
Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la  partecipazione  degli  studenti  alle  attivita'   didattiche   o
curriculari,  le  attivita'  medesime  possono  essere  svolte,   ove
possibile, con  modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime
Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche
esigenze  degli  studenti  con  disabilita'.  Le  Universita'  e   le
Istituzioni  di  cui  al  precedente  periodo,   successivamente   al
ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto
necessario ed in ogni caso individuandone le relative  modalita',  il
recupero delle attivita'  formative  nonche'  di  quelle  curriculari
ovvero  di  ogni  altra  prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico; 
    g) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale
e  Coreutica,  queste  possono  essere  svolte,  ove  possibile,  con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di  cui  al
precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative, nonche' di quelle curriculari,  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del  percorso  didattico;  le  assenze  maturate  dagli
studenti di cui alla presente lettera  non  sono  computate  ai  fini
della eventuale ammissione ad esami  finali  nonche'  ai  fini  delle
relative valutazioni; 
    h) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del Covid-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti  provenienti  dai
Comuni di  cui  all'allegato  1,  sino  al  termine  dello  stato  di
emergenza. 
Art. 5 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure  di  cui  all'art.  1,  nonche'  monitora  l'attuazione  delle
restanti  misure  da  parte  delle  amministrazioni  competenti.   Il
prefetto, ove occorra, si avvale  delle  forze  di  polizia,  con  il
possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'
delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata. 

  Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto producono il  loro  effetto
dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020. 
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto
cessano di produrre effetti il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 23 febbraio 2020, nonche' il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresi'  di  produrre
effetto ogni ulteriore  misura  anche  di  carattere  contingibile  e
urgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2,  del  decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6. 
    Roma, 1° marzo 2020 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Conte